Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2002, n. 11724
CASS
Sentenza 5 agosto 2002

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L'inosservanza delle regole di correttezza e buona fede - dettate in via generale dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. in tema di obbligazioni e contratti ma operanti anche nel rapporto di impiego dei magistrati -, rilevante anche rispetto a contegni integranti esercizio di diritti, è suscettibile di essere ricondotta tra le mancanze del magistrato ai suoi doveri (ricomprendenti tutti gli obblighi comportamentali, non soltanto quelli fissati da specifiche disposizioni attinenti allo "status" ed alle funzioni), e, come tale, di essere apprezzata come fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; ne consegue che la mancanza di disponibilità del magistrato al rinvio di un diritto differibile, quale quello inerente al riposo in giorno festivo, ovvero l'esercizio di un diritto indifferibile, quale quello inerente alla sospensione della prestazione lavorativa in occasione di malattia, senza tuttavia gli accorgimenti suggeriti dalla comune diligenza al fine di attenuarne i riflessi negativi (accorgimenti consistenti nella tempestiva comunicazione dello stato d'infermità senza attendere la scadenza del tempo accordato per l'invio di certificazione medica), può integrare un comportamento scorretto, rilevante ai fini disciplinari, ove ricada in un contesto che evidenzi noncuranza del magistrato per gravi necessità dell'ufficio, minando la fiducia e il prestigio di cui l'uno e l'altro devono essere oggetto.

L'accertamento circa la sussistenza in concreto nel comportamento tenuto dal magistrato dei connotati oggettivi e soggettivi suscettibili di rilevanza disciplinare costituisce un apprezzamento di merito rientrante nell'insindacabile apprezzamento della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, cui spetta in via esclusiva l'identificazione delle regole deontologiche professionali del magistrato e la valutazione della rilevanza disciplinare della loro violazione.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 33 del R.D. D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 affida alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, senza vincolo dipendente dalle conclusioni del pubblico ministero, l'autonoma valutazione della presenza di prove idonee all'apertura del dibattimento; deve pertanto escludersi che la proseguibilità dell'azione disciplinare sia impedita allorché, a conclusione delle indagini svolte, il Procuratore generale abbia formulato richiesta di non doversi procedere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2002, n. 11724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11724
    Data del deposito : 5 agosto 2002

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