Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 3
L'inosservanza delle regole di correttezza e buona fede - dettate in via generale dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. in tema di obbligazioni e contratti ma operanti anche nel rapporto di impiego dei magistrati -, rilevante anche rispetto a contegni integranti esercizio di diritti, è suscettibile di essere ricondotta tra le mancanze del magistrato ai suoi doveri (ricomprendenti tutti gli obblighi comportamentali, non soltanto quelli fissati da specifiche disposizioni attinenti allo "status" ed alle funzioni), e, come tale, di essere apprezzata come fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; ne consegue che la mancanza di disponibilità del magistrato al rinvio di un diritto differibile, quale quello inerente al riposo in giorno festivo, ovvero l'esercizio di un diritto indifferibile, quale quello inerente alla sospensione della prestazione lavorativa in occasione di malattia, senza tuttavia gli accorgimenti suggeriti dalla comune diligenza al fine di attenuarne i riflessi negativi (accorgimenti consistenti nella tempestiva comunicazione dello stato d'infermità senza attendere la scadenza del tempo accordato per l'invio di certificazione medica), può integrare un comportamento scorretto, rilevante ai fini disciplinari, ove ricada in un contesto che evidenzi noncuranza del magistrato per gravi necessità dell'ufficio, minando la fiducia e il prestigio di cui l'uno e l'altro devono essere oggetto.
L'accertamento circa la sussistenza in concreto nel comportamento tenuto dal magistrato dei connotati oggettivi e soggettivi suscettibili di rilevanza disciplinare costituisce un apprezzamento di merito rientrante nell'insindacabile apprezzamento della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, cui spetta in via esclusiva l'identificazione delle regole deontologiche professionali del magistrato e la valutazione della rilevanza disciplinare della loro violazione.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 33 del R.D. D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 affida alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, senza vincolo dipendente dalle conclusioni del pubblico ministero, l'autonoma valutazione della presenza di prove idonee all'apertura del dibattimento; deve pertanto escludersi che la proseguibilità dell'azione disciplinare sia impedita allorché, a conclusione delle indagini svolte, il Procuratore generale abbia formulato richiesta di non doversi procedere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2002, n. 11724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11724 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente di sezione -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OM, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, NOME2 n. 24, presso lo studio dell'avvocato NOME3, che lo rappresenta e difende, giusta delega in cale al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 101/01 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 10/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. NOME4;
udito l'Avvocato NOME3; udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME5che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore generale presso questa Corte ha promosso azione disciplinare nei confronti del magistrato dott. OM,, ritenendolo responsabile, ai sensi dell'art. 18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, di violazione di doveri di correttezza e laboriosità, implicante compromissione della sua credibilità e del prestigio dell'ordine giudiziario.
L'addebito si riferiva all'epoca nella quale il dott. OM aveva svolto le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA1, e, segnatamente, al periodo dal novembre del 1998 al febbraio del 1999.
Detto periodo, che aveva fatto seguito a prolungate assenze dall'ufficio (a partire dal febbraio del 1998) per il godimento dei diritti sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977 n. 903) e per il godimento delle ferie estive, era stato caratterizzato da reiterate aspettative per motivi di salute e poi si era concluso con dodici giorni di congedo ordinario.
L'inosservanza degli indicati doveri è stata ravvisata nella mancata presenza in ufficio nei giorni festivi per i quali non erano state denunciate malattie (8 novembre, 25, 26 e 27 dicembre 1998, 1 e 3 gennaio 1999), nonostante la conoscenza della difficoltà di organizzare i turni "esterni" in una Procura con esiguo numero di addetti, ed inoltre nelle modalità e nei tempi con cui erano state fornite notizie dei molteplici episodi d'infermità. Il Procuratore generale, a conclusione delle indagini svolte, tenendo conto delle giustificazioni offerte dal OM in sede d'interrogatorio e con memoria difensiva, ha chiesto alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura pronuncia di non doversi procedere.
L'istanza non è stata accolta da detta Sezione, la quale ha fissato la trattazione del procedimento in udienza pubblica, e poi, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, con sentenza del 6 luglio- 10 ottobre 2001, non ha condiviso la richiesta di assoluzione formulata dal Pubblico ministero ed ha dichiarato il dott. OM responsabile dell'incolpazione ascrittagli, infliggendo la sanzione dell'ammonimento.
La Sezione disciplinare, dopo aver premesso che ogni rapporto di lavoro, privato o pubblico, richiede buona fede, correttezza e spirito collaborativo, e che le delicate funzioni del magistrato non consentono atteggiamenti di esclusiva attenzione ai diritti, con scarso interesse per le esigenze del servizio, ha ritenuto che il dott. OM avesse commesso fatti obiettivamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, e punibili per la presenza dell'elemento soggettivo, quando, nei predetti giorni festivi, in cui non versava in stato di malattia, non aveva preso contatto con il Procuratore della Repubblica di LOCALITA1 e non aveva offerto la propria disponibilità per i menzionati turni, pur consapevole della critica situazione dell'ufficio (i cui gravosi compiti venivano a ricadere soltanto sul Capo dello stesso), ed inoltre quando, documentando il ripetersi dei numerosi episodi d'impossibilità lavorativa per affezioni morbose con certificati medici compilati e trasmessi due, tre o più giorni dopo, non si era preoccupato di dare tempestive notizie dell'insorgenza delle relative affezioni, al fine di ridurre il disservizio che ne derivava.
Aggiungendo che non erano pertinenti le giustificazioni addotte dal OM con riferimento a difficoltà personali e familiari (difficoltà che peraltro avevano trovato pieno riconoscimento nell'accoglimento di una domanda di trasferimento in altra sede prima della maturazione del "periodo di legittimazione"), e rilevando altresì che il suo comportamento ne aveva leso la reputazione, con ricaduta sull'apprezzamento della magistratura in una difficile area del Paese, la Sezione disciplinare ha ancora considerato che non poteva dare ingresso a mere illazioni o sospetti, circa la riconducibilità delle assenze dal lavoro a cause diverse dall'infermità, e che non era influente ai fini disciplinari la funzione di dodici giorni di ferie al termine di una permanenza pressocché solo formale presso la Procura di LOCALITA1, anche se quest'ultimo episodio contribuiva ad evidenziare un atteggiamento del giovane magistrato (alla prima esperienza) di scarsa sensibilità per i propri doveri e per le necessità dell'istituzione giudiziaria. Il dott. OM, con ricorso notificato al Ministero della giustizia ed al Procuratore generale presso questa Corte il 13-15 dicembre 20012 ha chiesto la cassazione di detta sentenza, con un unico motivo, articolato in più censure.
L'Amministrazione della giustizia non ha presentato controdeduzioni.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che la tesi avanzata nel corso dell'odierna discussione dalla difesa del ricorrente, secondo cui la proseguibilità dell'azione disciplinare avrebbe dovuto essere esclusa in relazione alla richiesta favorevole all'incolpato formulata dal Procuratore generale in esito all'istruzione, non è esaminabile, per effetto della sua novità rispetto alle questioni sollevate con i motivi del ricorso, ed è peraltro contrastata dalle disposizioni dell'art. 33 del r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, le quali autonomamente affidano alla Sezione disciplinare, senza vincolo dipendente dalle conclusioni del Pubblico ministero, la valutazione della presenza di prove idonee all'apertura del dibattimento. Denunciando la violazione degli artt. 18 e segg. di detto r.d.lgs. n. 511 del 1946 e vizi della motivazione, il ricorrente critica la Sezione disciplinare:
- per non aver considerato che l'illecito disciplinare postula l'inosservanza dolosa o colposa di specifici doveri e l'effettiva lesione della credibilità del magistrato o dell'ordine giudiziario, e, dunque, non poteva essere ravvisato con esclusivo riferimento all'inosservanza di canoni di correttezza e buona fede, non pertinenti nella materia, e comunque non riferibili all'esercizio di diritti;
- per aver erroneamente attribuito rilevanza alla mancata presenza in ufficio in giorni festivi, dimenticando che lo status del magistrato non implica un obbligo di esercizio permanente delle funzioni, con perdita del riposo settimanale, e che in ogni caso le assenze in quei giorni avrebbero potuto essere valutate solo in caso di espressa richiesta di disponibilità;
- per non aver tenuto conto che la divergenza fra le date d'inizio dei periodi di malattia e le date di rilascio e trasmissione dei certificati era ascrivibile ai medici curanti, ed inoltre non era conferente, in relazione all'affezione insorta il 14 gennaio 1999, di cui non vi era menzione nel capo d'imputazione;
- per non aver dato congrua spiegazione di quanto affermato in ordine al verificarsi di esclusiva attenzione per i diritti e d'incuria per i doveri, alla rilevanza disciplinare dei fatti, alla ricorrenza dell'elemento soggettivo;
- per aver arbitrariamente ritenuto, nonostante la mancanza di dichiarazioni al riguardo del Capo della Procura di LOCALITA1, l'omissione di comunicazioni telefoniche circa l'insorgenza delle affezioni morbose ed il connesso determinarsi di disservizio;
- per aver contraddittoriamente incluso nel proprio iter argomentativo apprezzamenti su circostanze delle quali riconosceva l'irrilevanza disciplinare ed anche riportato mere illazioni che ammetteva sfornite di prova;
- per aver apoditticamente enunciato il verificarsi di menomazione della sua reputazione e del prestigio dell'ordine giudiziario, senza alcun accertamento al riguardo;
- per aver disatteso, sempre con semplici enunciazioni, le giustificazioni addotte con riferimento a vicende personali e familiari.
Il ricorso è infondato.
Le riportate censure non sono scrutinabili, per difetto di rilevanza, nella parte in cui investono considerazioni additive, estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, come si è detto, è incentrata sul riscontro della colpevole inosservanza di doveri di correttezza e laboriosità sotto il duplice profilo della mancata offerta di disponibilità lavorativa durante i giorni festivi non coinvolti dai molteplici episodi d'infermità e del mancato invio di tempestive comunicazioni al momento dell'insorgenza di ciascuna malattia.
Nell'ambito delle indicate questioni decisive, si appalesano non consistenti le deduzioni d'insufficienza della motivazione in ordine all'accertamento dei fatti, non potendosi addebitare alla Sezione disciplinare di aver reso un apprezzamento sintetico delle risultanze processuali con riguardo a circostanze pacifiche o non oggetto di specifiche contestazioni dell'incolpato, ed anche le critiche inerenti alla congruità del supporto argomentativo circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, l'assenza di situazioni giustificative ed il determinarsi di pregiudizio per la reputazione del magistrato e per il prestigio dell'ordine giudiziario, dato che l'adeguatezza della motivazione sulle relative problematiche emerge dalla lettura coordinata del complesso delle osservazioni della sentenza impugnata, e non può essere messa in discussione enucleando, avulse dal contesto, le sole considerazioni espressamente dedicate ai singoli punti.
Restano da esaminare i quesiti sull'applicabilità nel rapporto d'impiego del magistrato delle regole di correttezza e di buona fede, dettate in via generale dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. per le obbligazioni ed i contratti, sulla configurabilità dell'inosservanza di tali regole anche rispetto a contegni integranti esercizio di diritti, sulla riconducibilità dell'inosservanza medesima fra "le mancanze del magistrato ai suoi doveri", di cui all'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946. Le soluzioni in proposito seguite dalla Sezione disciplinare vanno condivise.
I canoni di comportamento, che sono fissati dalle citate norme codicistiche e configurano le due facce dell'unitario principio secondo cui le fasi dell'attuazione e dell'esecuzione dei rapporti giuridici devono essere improntate a parametri di lealtà ed onestà, non possono non essere operanti anche nel rapporto di lavoro, privato o pubblico, dove le esigenze di collaborazione, solidarietà e reciproca protezione, sottese a quei parametri, sono inequivocamente presenti, ed anzi si accentuano, per le connotazioni fiduciarie del rapporto stesso (cfr. Cass. s.u. 29 maggio 1993 n. 6031). Correttezza e buona fede, inoltre, sia che vengano qualificate come impegni aggiuntivi ed integrativi di quelli scaturenti dalla disciplina legale o convenzionale del rapporto, sia che vengano considerate come principi delimitativi della discrezionalità delle parti nei momenti della realizzazione delle loro reciproche posizioni, certamente presiedono anche all'esercizio di diritti, in quanto solidarietà e probità comportamentale, se non possono implicare abdicazione ad un diritto, impongono che lo stesso sia fatto valere in tempi e con modalità tali da non arrecare grave nocumento all'altra parte senza apprezzabili ragioni di tutela e protezione del titolare.
Ne consegue che la mancanza di disponibilità al rinvio del godimento di un diritto differibile, quale quello inerente al riposo in giorno festivo, ovvero l'esercizio di un diritto indifferibile, quale quello inerente alla sospensione della prestazione lavorativa in occasione di malattia, senza gli accorgimenti suggeriti dalla comune diligenza al fine di attenuarne i riflessi negativi (tempestiva comunicazione dello stato d'infermità senza attendere la scadenza del tempo accordato per l'invio di certificazione medica), possono integrare comportamenti scorretti, rilevanti ai fini in esame, ove ricadano in un contesto che evidenzi noncuranza del magistrato per gravi necessità dell'ufficio, minando la fiducia ed il prestigio di cui l'uno e l'altro devono essere oggetto. Quanto poi all'astratta riconducibilità di quei contegni contrari a correttezza e buona fede nelle previsioni del citato art. 18, basta osservare che la norma riguarda i doveri del magistrato, e, quindi, tutti i suoi obblighi comportamentali, non soltanto quelli fissati da specifiche disposizioni attinenti allo status ed alle funzioni.
Il riscontro infine del tradursi in concreto di detti comportamenti in infrazione disciplinare rientra negli insindacabili apprezzamenti di merito del Consiglio superiore, cui spetta in via esclusiva l'identificazione delle regole deontologiche professionali del magistrato e la valutazione della rilevanza disciplinare della loro violazione (v. Cass. s.u. 5 giugno 1992 n. 6914, 19 luglio 2001 n. 9773). In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in assenza d'attività difensiva del Ministero della giustizia.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 7 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2002