Sentenza 21 giugno 2011
Massime • 1
Non è configurabile a carico del Sindaco alcuna responsabilità penale per non aver impedito lo svolgimento di attività abusive incidenti sull'assetto urbanistico e paesaggistico del territorio comunale, non sussistendo in capo al medesimo un generale dovere di vigilanza sulle attività in questione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione della "culpa in vigilando" del Sindaco discende dall'art. 107, comma terzo, lett. g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce tale vigilanza al dirigente di settore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 36571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36571 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2011 |
Testo completo
365 71 /11 ASR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DE1. 21/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. CIRO PETTI
- Presidente - N. 1439/2011
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO FIALE
- Consigliere - N. 22434/2010 Dott. AMEDEO FRANCO
Dott. LUCA RAMACCI
- Consigliere -
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) TT TE GI N. IL 27/07/1948
avverso la sentenza n. 2/2006 TRIBUNALE di IVREA, del 21/01/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2011 la relazione fatta dal
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIA GIUSEPPINA FODARUNI Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO che ha concluso per L' IN AnniSSIBILITA DEL RICORSO
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
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1. Con sentenza del 21 gennaio 2010, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, conseguente a prescrizione nei confronti dell'imputato odierno ricorrente e di altri soggetti, in relazione a reati urbanistici e paesaggistici.
2. Avverso tale provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo di essere assolto ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p. e deducendo la violazione dell'art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, sul rilievo che gli era stata contestata la sola culpa in vigilando, consistente nel non avere impedito - nella sua qualità di sindaco del Comune interessato
- lo svolgimento di attività abusive connesse con la coltivazione di cave e che la richiamata disposizione attribuisce la vigilanza su tali attività al dirigente di settore e non al sindaco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
L'art. 107, comma 3, lettera g), del d.lgs. n. 267 del 2000, dispone testualmente che sono attribuiti ai dirigenti «tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
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pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale». Se ne deve desumere l'insussistenza in capo al sindaco di un generale dovere di vigilanza sulle attività che incidano sull'assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.
Il Tribunale
- pur apparentemente recependo tale interpretazione della disposizione in questione - afferma che all'imputato «non risulta essere stata contestata la sola culpa in vigilando, ma anche l'aver tenuto condotte omissive, che avrebbero concorso alla commissione, con gli altri,
del reato oggetto del procedimento>>.
Dalla lettura dell'imputazione emerge, però, che l'unica condotta contestata all'imputato è quella di avere consentito, «omettendo di impedirlo, che venissero eseguiti [...] interventi modificativi dello stato dei luoghi connessi con le attività di coltivazione di cava».
Tale condotta è interamente riconducibile alla culpa in vigilando di cui sopra e non è, perciò, penalmente ascrivibile all'imputato, non sussistendo in capo a questo - in base al richiamato art. 107, comma 3, lettera g), del d.lgs. n. 267 del 2000 - un generale obbligo di vigilanza.
-4. Occorre pertanto procedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'imputato non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
M Annulla senza rinvio non avere commesso il fatto.
Così deciso in Roma,
Il Presidente
la sentenza impugnata nei confronti di RE TE VA, per il 21 giugno 2011.
Il Consigliere estensore
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA.
il 1 1 OTT. 2011 ASSAZION
IL CANCELLIERE
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