Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 1
Non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione siano distinte.
Commentari • 3
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La massima La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all' art. 61, n. 2, c.p. , è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia - Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 14168). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2011, n. 19700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19700 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/05/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 760
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 34269/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AR, nato il [...],;
avverso la sentenza n. 819 emessa il 13 marzo 2009 dalla Corte d'appello di Bologna;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Vannucci Sandra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 13 marzo 2009 la Corte d'appello di Bologna confermava quella di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato RO AR colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni volontarie aggravate ex art.61 c.p., n. 2 e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione.
L'imputato ricorre contro la sentenza e denuncia:
1. erronea applicazione dell'art. 572 cod. pen., assumendo che le aggressioni compiute in danno della moglie non furono manifestazione di una condotta abituale di vessazione e sopraffazione, ma atti estemporanei di insofferenza compiuti in reazione alla decisione della coniuge di intraprendere la separazione personale;
2. erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen., perché i reati di lesioni personali lievissime dovevano ritenersi assorbiti in quello di maltrattamenti o comunque improcedibili per remissione di querela.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la sentenza impugnata ha diffusamente spiegato che la condotta vessatoria e prevaricatrice tenuta nei confronti della moglie a partire dal gennaio 2005 fino all'ottobre dello stesso anno aveva assunto, per durata, frequenza e sistematicità un carattere di abitualità che travalicava i limiti di un'ordinaria ancorché accesa conflittualità tra coniugi in via di separazione, così da integrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, i connotati tipici del delitto di maltrattamenti in famiglia.
In ordine al secondo motivo, si rammenta che dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono:
- che, quando i maltrattamenti consistono in ingiurie, percosse e minacce, il disvalore della condotta, pur integrando specifiche ipotesi di reato, si risolve nel più grave disvalore della fattispecie prevista dall'art. 572 cod. pen. restando in essa assorbito (v. per tutte, Sez. 6, 19.6.2003 n. 33091, Jardas, rv 226443);
- che, se a seguito dei maltrattamenti derivino le lesioni personali gravi, gravissime o la morte della persona offesa, tali eventi, se non voluti dall'agente, integrano l'aggravante prevista dall'art. 572 c.p., comma 2; se, invece, sono cagionati volontariamente, il colpevole risponde del reato di maltrattamenti in concorso con quelli di cui agli artt. 583 e 575 cod. pen.;
- che le lesioni personali lievi, tutte le volte che siano conseguenza non voluta dell'azione, vengono assorbite nel reato di maltrattamenti, configurandosi invece il concorso di reati se l'agente ha avuto intenzione non solo di maltrattare, ma anche di ledere l'integrità fisica del soggetto passivo (v. Cass., Sez. 6, 9.7.1968, Crea, rv 109329; idem, 5.4.1974, Bubnich, rv 127497; Sez. 3, 5.4.2001, Santeramo). Orbene, nel caso concreto, le lesioni personali, consistite in ecchimosi ed ematomi guaribili nel termine di dieci giorni, prodotte mediante percosse volontariamente inferte, sono espressamente richiamate nel capo d'imputazione che contesta all'imputato di avere maltrattato la moglie "esponendola a continue aggressioni fisiche ... in particolare percuotendola reiterata mente e cagionandole le lesioni di cui ai capi che seguono ...". Tale impostazione accusatoria è stata convalidata dai giudici del merito, che hanno esplicitamente ricondotto gli episodi lesivi nell'ambito delle manifestazioni di violenta aggressione fisica integranti il delitto di maltrattamenti.
I giudici del merito hanno altresì ritenuto che le lesioni personali, in quanto volontarie, realizzarono il reato previsto dall'art. 582 cod. pen. e, tuttavia, avrebbero dovuto escludere l'aggravante del nesso teleologia) (ossia del fine di commettere il reato di maltrattamenti in danno della moglie), la cui configurabilità è logicamente incompatibile con la costruzione accusatoria testè esposta.
Infatti, se è vero che le lesioni furono poste in essere come atti costitutivi del delitto di maltrattamenti, è evidente che non sussiste il preteso rapporto di strumentalità con i maltrattamenti medesimi, dal momento che esse stesse già realizzavano il reato suppostamente eseguendo. La configurabilità dell'aggravante del nesso teleologia), infatti, esige separatezza tra le azioni costitutive dei due distinti reati avvinti dal nesso teleologia), l'uno commesso al fine di eseguire l'altro. Se la lesione è di per sè azione di maltrattamento, logica vuole che non possa esser configurata come entità distinta dai maltrattamenti, attuata per commettere i maltrattamenti medesimi.
Il principio di diritto è dunque il seguente: non è configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologia) (art. 61 c.p., n. 2) nei confronti del reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia.
Pertanto, esclusa la contestata aggravante, i reati di lesioni personali devono essere dichiarati estinti per remissione di querela e, per l'effetto, deve essere eliminata la relativa pena di giorni venti di reclusione (g. 30 - art. 442 = g. 20).
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di lesioni personali, esclusa l'aggravante dio cui all'art. 61 c.p., n. 2 perché estinti per remissione di querela ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative ai reati per cui è stata rimessa la querela.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011