CASS
Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2023, n. 23251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23251 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE ME, n. Milazzo (Me) 11/09/1964 avverso la sentenza n. 1706/22 della Corte di appello di Messina del 07/11/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità; lette le conclusioni scritte presentate, per il ricorrente, dall'avv. Antonio Siracusa, in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha ribadito la Penale Sent. Sez. 6 Num. 23251 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 03/05/2023 condanna di ME LE, pronunciata in primo grado, per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), confermando la pena inflittale dal primo giudice in misura di un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce i motivi di doglianza di seguito riassuntivamente indicati. 2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. Sostiene la ricorrente che il reato, consumato il 7 gennaio 2022, data in cui è stata escussa in dibattimento come teste a discarico, risulterebbe estinto, al netto delle sospensioni del corso della prescrizione, alla data del 6 luglio 2022. Per quanto il giudice di primo grado abbia, inoltre, correttamente calcolato un periodo complessivo di sospensione di ottantacinque (85) giorni, dovuto a due interruzioni del dibattimento, la prescrizione massima è comunque maturata in data 30 settembre 2022, prima della pronuncia della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha, invece, calcolato, in aggiunta alle ricordate sospensioni ordinarie, un ulteriore periodo di sessantatre (63) giorni ai sensi del decreto - legge n. 18 del 2020 adottato per fronteggiare la pandemia da Covid-19, fissando la data di prescrizione massima del reato alla data del 15 novembre 2022, peraltro errando nel non indicarla al 4 dicembre 2022 previo computo del periodo di sessantaquattro (64) giorni di sospensione ai sensi del citato decreto - legge. In ogni caso il calcolo effettuato dalla Corte di merito risulta errato, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l'applicazione del periodo di sospensione Covid-19 previsto dal ricordato - legge, non avendo il processo subito alcuna stasi nel periodo in questione. Correttamente, infatti, il primo giudice non aveva computato detto ultimo periodo, dal momento che il processo era stato rinviato dall'il marzo 2020 all'udienza del 12 luglio 2020 e successivamente a quella del 12 gennaio 2021, senza effettuare alcuna attività dibattimentale, poiché il ruolo risultava 'congelato' per assenza del titolare ed avendo il dr. Sidoti, giudice togato assegnatario del procedimento, chiesto di essere trasferito all'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). La stasi del procedimento non è stata, pertanto, determinata dall'adozione dei provvedimenti normativi urgenti per fronteggiare la pandemia, ma dall'assenza del giudice titolare nonché dalla circostanza che il nuovo giudice cui il procedimento era stato affidato nel corso dell'anno 2020 (dr. Sidoti) non ha celebrato alcuna udienza, avendo chiesto e successivamente ottenuto trasferimento ad altro incarico. 2 Cr 2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. La motivazione della sentenza, oltre che ricopiata da quella della pronuncia di primo grado, è solo apparente;
il teste d'accusa Brig. A. RI è, infatti, più volte caduto in contraddizione allorquando è stato escusso in dibattimento circa le modalità dell'arresto di TO LE, figlio dell'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso ed alla ivi esposta eccezione di prescrizione del reato, la difesa ha allegato all'atto di impugnazione due decreti del Tribunale monocratico di Barcellona Pozzo di Gotto con cui il dibattimento relativo al procedimento n. 1349/18 R.G.T. (quello a carico della ricorrente) veniva rinviato una prima volta dall'udienza già fissata del 11 marzo 2020 a quella del 10 luglio 2020 ed una seconda volta (unitamente ad altri procedimenti) dall'udienza del 10 luglio 2020 ad altra fissata il 12 gennaio 2021, in entrambi i casi i provvedimenti, assunti fuori udienza e notificati via PEC al difensore, venendo adottati ai sensi dei provvedimenti normativi urgenti per fronteggiare la pandemia da Covid-19 (d.l. n. 11 del 8 marzo 2020 e d.l. n. 18 del 17 marzo 2020). Risulta, dunque, integrata una delle due condizioni previste per computare il periodo di sospensione della prescrizione di sessantaquattro giorni stabilito dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e vale a dire la fissazione dell'udienza nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020 in alternativa a quella, non ricorrente nella fattispecie, della decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432- 02). Da dove la difesa della ricorrente tragga, invece, la convinzione che la ragione dei rinvii sia stata determinata dal congelamento del ruolo del giudice assegnatario, in quanto intenzionato a chiedere il trasferimento ad altro incarico, non è dato comprendere, per cui la doglianza va dichiarata manifestamente infondata. Intrinsecamente inammissibile è, invece, il secondo motivo di censura, che postula una diversa lettura delle risultanze di una prova assunta a dibattimento, 3 quale la deposizione resa dal teste d'accusa Brig. Carabinieri, RI. Esula chiaramente dall'ambito tipico del giudizio di legittimità, infatti, ogni operazione di valutazione delle emergenze probatorie, rimessa in via esclusiva ai giudici dei gradi di merito del giudizio. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 3 maggio 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità; lette le conclusioni scritte presentate, per il ricorrente, dall'avv. Antonio Siracusa, in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha ribadito la Penale Sent. Sez. 6 Num. 23251 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 03/05/2023 condanna di ME LE, pronunciata in primo grado, per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), confermando la pena inflittale dal primo giudice in misura di un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce i motivi di doglianza di seguito riassuntivamente indicati. 2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. Sostiene la ricorrente che il reato, consumato il 7 gennaio 2022, data in cui è stata escussa in dibattimento come teste a discarico, risulterebbe estinto, al netto delle sospensioni del corso della prescrizione, alla data del 6 luglio 2022. Per quanto il giudice di primo grado abbia, inoltre, correttamente calcolato un periodo complessivo di sospensione di ottantacinque (85) giorni, dovuto a due interruzioni del dibattimento, la prescrizione massima è comunque maturata in data 30 settembre 2022, prima della pronuncia della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha, invece, calcolato, in aggiunta alle ricordate sospensioni ordinarie, un ulteriore periodo di sessantatre (63) giorni ai sensi del decreto - legge n. 18 del 2020 adottato per fronteggiare la pandemia da Covid-19, fissando la data di prescrizione massima del reato alla data del 15 novembre 2022, peraltro errando nel non indicarla al 4 dicembre 2022 previo computo del periodo di sessantaquattro (64) giorni di sospensione ai sensi del citato decreto - legge. In ogni caso il calcolo effettuato dalla Corte di merito risulta errato, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l'applicazione del periodo di sospensione Covid-19 previsto dal ricordato - legge, non avendo il processo subito alcuna stasi nel periodo in questione. Correttamente, infatti, il primo giudice non aveva computato detto ultimo periodo, dal momento che il processo era stato rinviato dall'il marzo 2020 all'udienza del 12 luglio 2020 e successivamente a quella del 12 gennaio 2021, senza effettuare alcuna attività dibattimentale, poiché il ruolo risultava 'congelato' per assenza del titolare ed avendo il dr. Sidoti, giudice togato assegnatario del procedimento, chiesto di essere trasferito all'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). La stasi del procedimento non è stata, pertanto, determinata dall'adozione dei provvedimenti normativi urgenti per fronteggiare la pandemia, ma dall'assenza del giudice titolare nonché dalla circostanza che il nuovo giudice cui il procedimento era stato affidato nel corso dell'anno 2020 (dr. Sidoti) non ha celebrato alcuna udienza, avendo chiesto e successivamente ottenuto trasferimento ad altro incarico. 2 Cr 2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. La motivazione della sentenza, oltre che ricopiata da quella della pronuncia di primo grado, è solo apparente;
il teste d'accusa Brig. A. RI è, infatti, più volte caduto in contraddizione allorquando è stato escusso in dibattimento circa le modalità dell'arresto di TO LE, figlio dell'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso ed alla ivi esposta eccezione di prescrizione del reato, la difesa ha allegato all'atto di impugnazione due decreti del Tribunale monocratico di Barcellona Pozzo di Gotto con cui il dibattimento relativo al procedimento n. 1349/18 R.G.T. (quello a carico della ricorrente) veniva rinviato una prima volta dall'udienza già fissata del 11 marzo 2020 a quella del 10 luglio 2020 ed una seconda volta (unitamente ad altri procedimenti) dall'udienza del 10 luglio 2020 ad altra fissata il 12 gennaio 2021, in entrambi i casi i provvedimenti, assunti fuori udienza e notificati via PEC al difensore, venendo adottati ai sensi dei provvedimenti normativi urgenti per fronteggiare la pandemia da Covid-19 (d.l. n. 11 del 8 marzo 2020 e d.l. n. 18 del 17 marzo 2020). Risulta, dunque, integrata una delle due condizioni previste per computare il periodo di sospensione della prescrizione di sessantaquattro giorni stabilito dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e vale a dire la fissazione dell'udienza nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020 in alternativa a quella, non ricorrente nella fattispecie, della decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432- 02). Da dove la difesa della ricorrente tragga, invece, la convinzione che la ragione dei rinvii sia stata determinata dal congelamento del ruolo del giudice assegnatario, in quanto intenzionato a chiedere il trasferimento ad altro incarico, non è dato comprendere, per cui la doglianza va dichiarata manifestamente infondata. Intrinsecamente inammissibile è, invece, il secondo motivo di censura, che postula una diversa lettura delle risultanze di una prova assunta a dibattimento, 3 quale la deposizione resa dal teste d'accusa Brig. Carabinieri, RI. Esula chiaramente dall'ambito tipico del giudizio di legittimità, infatti, ogni operazione di valutazione delle emergenze probatorie, rimessa in via esclusiva ai giudici dei gradi di merito del giudizio. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 3 maggio 2023