Sentenza 29 maggio 2008
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È illegittima la decisione con cui il giudice applichi la pena richiesta dalle parti omettendo di disporre la sospensione della patente di guida, atteso che tale sospensione, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen..
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 3. Omicidio colposo stradale: la patente va sospesa anche in caso di patteggiamentoStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 7 maggio 2017
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2017) 18-04-2017, n. 18810 IL CASO Il G.U.P. del Tribunale di Mantova, applicava la sanzione concordata tra le parti omettendo, tuttavia, di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia ricorre in Cassazione. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Con la sentenza ex art. 444 c.p.p., deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 C.d.S., e ciò perfino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2008, n. 40591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40591 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
4059 1 /08 Sentenza n.1424 camera di consiglio del 29.09.2008 n. 2 ruolo
R. G. n. 18551 / 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VI Penale
composta dai signori magistrati:
1. dott. Nicola Milo presidente 2. dott. Francesco Gramendola consigliere 3. dott. Luigi Lanza consigliere 4. dott. Massimo Dogliotti consigliere 5. dott. Giacomo Paoloni consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza ex art. 444 cpp emessa in data 14.12.2006 dal Tribunale di Lucca sezione distaccata di Viareggio nei confronti di TI CA, nato a [...] il [...]; esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. dott. Gioacchino
Izzo), che ha chiesto accogliersi il ricorso del pubblico ministero.
Motivi della decisione
Con sentenza emessa il 14.12.2006 il Tribunale di Lucca sezione distaccata di
Viareggio applicava a norma dell'art. 444 cpp a CA SI -concesse le attenuanti generiche ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione- la pena di nove mesi di reclusione, dichiarata interamente condonata ai sensi della L. 241/2006, in ordine a reati di resistenza, lesioni a p.u., minaccia, ingiuria, guida in stato di ebbrezza ed altri, commessi il 10.8.2004 in un medesimo contesto operativo e temporale (violenta aggressione dell'imputato nei confronti della propria ex convivente e reazione attuata in danno degli agenti di polizia intervenuti per porre fine alla sua condotta eterolesiva).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (ex art. 608 co. 1 cpp) il Procuratore Generale di Firenze, deducendo la violazione dell'art. 445 cpp per non avere il decidente giudice di merito applicato al SI anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186 del codice della strada, quale effetto dell'accertato reato di guida di autoveicolo sotto l'influenza di alcol.
Il ricorso è fondato.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la cui durata deve essere determinata dal giudice di merito, discende ex lege dal combinato disposto degli artt. 186 C.d.S. e 445 cpp in relazione ad una applicata pena principale penale, che non è stata condizionalmente sospesa ma soltanto condonata (art. 174 co. 1 cp). In vero, come già affermato dalla stabile giurisprudenza di questa Corte regolatrice, deve considerarsi illegittima in parte qua la decisione con cui sia applicata la pena concordata dalle parti, omettendosi di ordinare la sospensione della patente di guida, atteso che detta sospensione, avente autonoma natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice anche in caso di definizione del procedimento penale nelle forme di cui all'art. 444 cpp (v., tra le molte decisioni in termini: Cass. Sez. 5, 2.3.2006 n. 12607, PG in p.p. Colangelo, rv. 234543; Cass. Sez. 4, 6.4.2006 n. 17432, PG in p.p. Clausi, rv. 233968). La sospensione della patente di guida, non costituendo pena principale o pena accessoria (ma autonoma sanzione amministrativa accessoria), rimane estranea all'accordo sanzionatorio delle parti ai sensi dell'art. 444 cpp.
L'applicazione della sospensione della patente di guida, involgendo una valutazione discrezionale sulla individuazione della sua concreta durata (secondo i parametri fissati dall'art. 218 co. 2 C.d.S.), non consente a questo giudice di legittimità di provvedere in via integrativa ai sensi dell'art. 620 -lett. 1)- cpp. L'impugnata sentenza deve, per tanto, essere annullata limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida di CA SI, con rinvio al Tribunale di Lucca per la decisione applicativa della sanzione amministrativa e la determinazione della sua durata.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Lucca per la deliberazione sul punto.
Roma, 29 maggio 2008
Il Presidente Il consigliere estensore
Giacomo Paoloni Nicola Milo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
DI CA
متعهدی
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