Art. 1366.
(Interpretazione di buona fede).
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
(Interpretazione di buona fede).
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
L'articolo 1366 del Codice Civile, rubricato “Interpretazione secondo buona fede”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo IV – Dell'interpretazione del contratto. All'art. 1366 c.c. viene stabilito che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 1366 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 1366 del Codice Civile: "Art. 1366. […] Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede". Art. 1366 c.c.: spiegazione All'art. 1366 del Codice civile viene stabilito che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. […]
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