Sentenza 28 ottobre 1997
Massime • 1
Nel concetto di "necessità" che, ai sensi dell'art. 638 cod. pen., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nell'ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco, che introdottosi in un pollaio aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario accorso per allontanarlo).
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costituzione di parte civile della Associazione animalista (per la quale era stata designata procuratrice speciale l'Avv. S.M.M. ) fosse stato effettuato dall'Avv. Francesco Magro, dichiaratosi sostituto processuale dell'altro difensore e che aveva partecipato a tutte le udienze, ivi compresa quella conclusiva in cui erano state rassegnate le conclusioni e depositata la nota spese, senza essere munito di delega. Con il secondo motivo la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale relativamente all'art. 544 bis cod. pen. in riferimento all'art. 54 stesso codice, per avere la Corte territoriale escluso l'ipotesi dello stato di necessità prospettato con l'atto di impugnazione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/1997, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 28/10/1997
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Maria Cosentino " N. 1010
Dott. NT Esposito " REGISTRO GENERALE
Dott. Giacomo Fumu " N. 22637/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DI CAMPOBASSOavverso la sentenza in data 27.3.1997 di detta Corte;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Campobasso, in riforma di quella del locale Pretore, assolveva ZI IC NT dal reato di cui all'art. 638 c.p. ritenendo che costui avesse ucciso il cane di proprietà di RT DO per la necessita di difendere sè stesso e il suo pollame dall'aggressione dell'animale.-
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale a quo, deducendo erronea applicazione dell'art. 638 c.p., in quanto la necessita di cui alla citata norma non può essere quella di evitare comunque il danno, come si può evincere dalla disposizione del 3o comma di detto articolo, che, consentendo l'uccisione di volatili per il solo fatto che rechino danno, costituisce eccezione alla regola di cui al lo comma. Il ricorrente rileva inoltre che l'interesse tutelato dalla norma non è solo il bene patrimonio del proprietario dell'animale, ma anche quello diffuso a che gli animali non siano sottoposti ad atti crudeli e comunque sproporzionati, una ratio, quindi, quella della norma incriminatrice in esame, analoga a quella dell'art. 727 c.p.. Denuncia altresì il Procuratore generale la mancanza di motivazione in ordine all'attualità del pericolo e alla esistenza o meno di altri modi per sottrarvisi.-
Il ricorso è infondato.-
Nel concetto di necessita, quale assunto dall'art. 638 c.p., secondo la giurisprudenza e la dottrina, è compreso non solo lo stato di necessita vero e proprio disciplinato, quale esimente, dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. Alla stregua di tali principi questa Corte ebbe ad affermare che non risponde del delitto, chi, avendo visto che un cane altrui mangiava uva della sua vigna, cercò di allontanarlo, ma essendosi il cane lanciato contro di lui inferocito, l'abbia ucciso, essendo evidente in tal caso la necessità dell'uccisione (29.12.1948, Mancinelli).- Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato una situazione in tutto simile a quella testè citata, che cioè il cane del RT, un pastore tedesco, introdottosi nel pollaio dello ZI, aveva mangiato delle galline e aveva poi aggredito il proprietario accorso per allontanarlo e che ciò era accaduto in una zona di campagna coperta di neve, circostanza che rendeva ancor più difficile il ricorso ad altri mezzi per sventare il pericolo e l'aggravamento del danno. Non vi è chi non veda che tale situazione concreta quella necessità di cui si è detto, soprattutto con riferimento alla successione degli avvenimenti, prima danno ai propri beni e poi pericolo per la propria incolumità.-
Che poi, secondo una interpretazione evolutiva, l'interesse protetto dalla norma incriminatrice sia anche la tutela dell'integrità fisica degli animali, non significa che ne possa essere ampliata la sfera di applicazione al di là di quanto consente la lettera della legge secondo l'interpretazione di cui si è detto.- Manifesta è poi l'infondatezza del secondo motivo, dal momento che la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che inducevano a ritenere attuale il pericolo e inesistenti altri mezzi per evitarlo, sia pure nei limiti sintetici che l'evidenza del dato storico imponeva. Il ricorso va dunque rigettato.-
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso.- Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1998