Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5794
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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Ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ. nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5794
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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