Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ. nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5794 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
Dott. Gabriella COLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BR AN, elettivamente domiciliata in Roma, via G .G. Belli 27, presso lo studio dell'avv. Del Rosso Gabriella che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO Soc. Trasporti e Servizi spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Monte Zebio 37 presso lo studio dell'avv. Amenta Piero che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo Fampani giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.431/95 del Tribunale di Arezzo depositata il 4/12/95 R..G. 1637/94;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.98 dal Relatore Cons. Coletti Gabriella;
Udito l'avv. Gabriella Del Rosso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4 dicembre 1995 il Tribunale di Arezzo confermava la sentenza 14 marzo 1994 del Pretore della stessa sede che aveva rigettato la domanda di RO IA diretta ad ottenere dalle Ferrovie dello Stato, quale datore di lavoro del defunto marito ST BR, le prestazioni dovute in dipendenza della malattia (mesotelioma pleurico) contratta dal coniuge nel corso dell'attività lavorativa e che ne aveva determinato la morte.
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente aveva dedotto che lo ST era stato occupato come operaio addetto all'armamento dal 1963 al 1985 e per tutti quegli anni era stato esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto presenti sulle linee ferroviarie sia per distacco dalle carrozze ferroviarie coibentate con tale sostanza, sia perché incluse nel pietrisco di costruzione delle massicciate proveniente dalla miniera di amianto di BA, sia a causa del trasporto a mezzo ferrovia di grande quantità di amianto non immagazzinato, almeno fino a una certa epoca, in idonei e sicuri contenitori.
Il Tribunale osservava che tali allegazioni non avevano trovato adeguato riscontro nel materiale probatorio dal momento che i testimoni, compagni di lavoro dello ST, erano stati del tutto generici sia sulla circostanza dello sfaldamento della coibentazione, di cui avevano solo sentito parlare dai colleghi impiegati nelle officine, sia su quella del ritrovamento di frammenti di amianto sulle scarpate della linea ferroviaria, non avendo saputo spiegare attraverso quali dati di conoscenza attribuissero la natura di amianto ai frammenti in questione. Aggiungeva che nessuna più precisa indicazione era stata da essi fornita sulla provenienza del pietrisco utilizzato per le massicciate (avendo fatto solo generico riferimento a materiale proveniente dall'alta Italia, mentre i testi indotti dall'azienda avevano escluso che sul tratto ferroviario doveva aveva lavorato lo ST si fosse utilizzato pietrisco proveniente dalla cava di amianto di BA), come pure sulla circostanza che grossi quantitativi di amianto venivano trasportati su ferrovia senza il rispetto di misure di sicurezza. Sottolineava ancora che, avendolo lavorato sempre all'aria aperta e non a diretto contatto con l'amianto, a una eventuale dispersione di tale sostanza non poteva attribuirsi una valenza patogena di rilevo superiore a quella cui poteva essere esposto un qualunque soggetto che vivesse e operasse in ambienti dalla stessa inquinati il Collegio, infine, riteneva inutilizzabili, come contributo probatorio, gli studi epidemiologici compiuti dal teste dott. Merler non avendo costui conoscenza diretta dei dati di fatto che avevano connotato le modalità della prestazione lavorativa dello ST, e concludeva osservando che tutto l'insieme di elementi raccolti non integrava prova sufficiente a dimostrare il necessario nesso di causalità tra la prestazione del lavoro e la patologia denunciata, peraltro non riconducibile a malattia "tabellata" (asbestosi), come preteso dall'appellante.
La RO chiede la cassazione della sentenza d'appello con ricorso fondato su due motivi ai quali resiste la società Ferrovie dello Stato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando, con il primo motivo, la violazione degli artt.1, 144 e 145 del t.u. 30 giugno 1965 n.1124 (nel testo sostituito dalla legge 27 dicembre 1975 n.780), in relazione agli artt. 2697, 2727, 2728 e
2729 cod.civ. nonché degli artt.445, 115 e 116 c.p.c. e deducendo inoltre, con il secondo motivo, l'esistenza del vizio di omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo, la ricorrente censura la impugnata sentenza per non aver considerato che il mesotelioma pleurico è una delle manifestazioni che può assumere l'asbestosi e che, comunque, la scienza medica è concorde nel ritenere che il 90% dei mesoteliomi ha origine nella esposizione all'azione delle fibre di amianto. A suo dire, le acquisizioni raggiunte in questo campo dalla ricerca scientifica e dagli studi epidemiologici, avrebbero dovuto indurre i giudici del merito ad avvalersi dell'ausilio di una consulenza tecnica e il non averla disposta non soltanto integra vizio della motivazione, ma, considerando la natura della controversia, anche violazione di precise disposizioni di legge (art.445 c.p.c.). Apodittica e frutto di un'erronea e superficiale valutazione del materiale istruttorio sarebbe inoltre, secondo la ricorrente, l'affermazione secondo cui non sarebbe stata provata la esposizione a rischio.
Sostiene, infatti, che il Tribunale ha svalutato le deposizioni rese dai colleghi di lavoro dello ST , in rapporto a quelle dei testi indotti dalla società FS, riferendone dichiarazioni diverse da quelle reali (gli operai avevano parlato di una cava di amianto vicino a Torino e non genericamente del Nord Italia); non considerando che quanto dichiarato dai testi di controparte circa il mancato utilizzo di pietrisco della cava di BA sui tronchi ferroviari dove aveva operato lo ST riguardava l'ultimo periodo di attività del lavoratore che, fin dal 1963 era stato occupato come operaio addetto all'armamento; ignorando il fatto che i testi erano informati della composizione blocchetti reperiti sulle massicciate per cognizione diretta, avendolo appreso dagli operai della officina che effettuavano la coibentazione delle carrozze;
trascurando del tutto i riscontri che tali deposizioni avevano trovato, in termini di credibilità, nella testimonianza del medico epidemiologo, occupatosi specificamente di studi sulle modalità di esposizione a rischio di amianto dei dipendenti FS.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata accerta - sul punto non vi è contestazione - che BR ST aveva lavorato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato come operaio addetto all'armamento, e dunque alla costruzione e manutenzione di linee ferroviarie nonché alla sostituzione di traversine, per un periodo di ventidue anni (dal 1963 al 1985) e che era affetto da mesotelioma pleurico che ne cagionò la morte. La stessa sentenza dà atto che gli operai compagni di lavoro dello ST hanno attestato che lungo la linea ferroviaria e sulle scarpate erano riconoscibili frammenti di amianto e che , sempre tali operai, hanno affermato che i frammenti cosi reperiti erano prodotti dallo sfaldamento della coibentazione di amianto utilizzata dalla società F.S. per le carrozze dei treni.
Il Tribunale rileva ancora che gli stessi testi hanno riferito che il pietrisco utilizzato per le massicciate e manipolato dagli operai addetti, come lo ST, alla manutenzione dei binari proveniva dall'alta Italia salvo poi dare prevalenza - priva, peraltro, di qualunque giustificazione alle dichiarazioni dei testi indotti dalle F.S., che hanno negato che quel pietrisco provenisse da BA (il Tribunale sembra ignorare che BA si trova in Piemonte e che l'art.11 della legge 27 marzo 1992 n.257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, impone il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato). È sempre il giudice di appello a ricordare, inoltre, che un altro teste, il dott. Merler, ha versato in causa i risultati di una sua ricerca ricca di "..interessanti ed argomentate valutazioni scientifiche..", relative al rapporto causale tra uso dell'amianto nei trasporti ferroviari, esposizione all'amianto e mesotelioma. Di fronte a tali circostanze, tutte idonee a suffragare la esistenza di una esposizione a rischio amianto per i lavoratori dipendenti delle F.S. e, segnatamente, per i lavoratori dell'armamento, occupati nella messa in opera, riparazione e manutenzione delle linee ferroviarie, la durata ultra ventennale della specifica attività lavorativa dello ST con il certo esito di un mesotelioma imponevano di ricercare a ritroso la causalità di tale patologia neoplastica, considerando come primo e più probabile fattore morbigeno - secondo le ipotesi epidemiologiche accreditate dalla scienza medica e versate in causa sotto forma di testimonianza dal dott. Merler (sulla utilizzabilità dei dati epidemiologici come contributo probatorio cfr. Cass. sent. .24 luglio 1991 n.8310, 27 giugno 1998 n.6388) - quello di un'attività lavorativa determinante esposizione all'asbesto. Solo all'esito di tale ricerca, che necessariamente esigeva l'espletamento di adeguata consulenza tecnica sia sulla storia della organizzazione del lavoro e dell'uso dell'asbesto nell'armamento ferroviario, sia sulla configurazione di possibili nessi eziologici, identificati attraverso la tipologia della malattia, il suo concreto evolversi e il suo specifico modo di configurarsi nel caso sottoposto a giudizio, la esclusione della esposizione a rischio, fondata dal Tribunale sulla insussistenza di una prova adeguata, poteva dirsi logicamente coerente con tutta la serie di indici rivelatori della causalità lavorativa della malattia più sopra elencati ed evidenziati dalla stessa sentenza di merito. L'espletamento di consulenza tecnica, peraltro, era stato richiesto dalla ricorrente fin dal primo grado del giudizio ma il Pretore aveva rifiutato di avvalersi di un ausilio tecnico. E già solo per questo la mancata nomina di un consulente tecnico integra, da parte del Tribunale, sia la violazione dell'art.445 c.p.c., sia il vizio di omessa motivazione. La giurisprudenza di questa Corte ha osservato, infatti, che nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie che richiedono accertamenti tecnici, il giudice di appello è tenuto a disporre la consulenza, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado (Cass. sent. 27 marzo 1986 n. 2187). In ogni caso, anche nell'esercizio del proprio potere discrezionale, il Tribunale, di fronte alla specifica istanza di parte, ha l'obbligo di giustificare il mancato ricorso all'ausilio di un esperto e di dimostrare, con motivazione adeguata, di aver potuto risolvere sulla base di corretti criteri tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, non potendo respingere l'istanza di ammissione della consulenza tecnica e ritenere non provati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (Cass sent. 7 dicembre 1991 n. 13209, 12 novembre 1993 n. 11169). In tale situazione il conclusivo giudizio di insufficienza della prova appare illogico e superficiale, tanto più ove si consideri il recente intervento legislativo, operato con il d.p.r. 13 aprile 1994 n.336, che, sostituendo la precedente tabella allegata al d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124, ha dato rilevanza giuridica ai risultati raggiunti dalla scienza medica in tema di effetti morbigeni dell'amianto, includendo "nominatim" (alla voce 56) il mesotelioma pleurico tra le malattie tabellate derivanti dalle lavorazioni che espongono all'azione di tale sostanza.
La sentenza del Tribunale di Arezzo va dunque cassata con rinvio della causa ad altro giudice di mero per una nuova adeguata valutazione della indennizzabilità della malattia. Al giudice di rinvio, designato nel Tribunale di Firenze, è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999