Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
Ai sensi legge 1 agosto 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico ovvero storico, gli oggetti che appartengono alle province, ai comuni e agli enti e istituti legalmente riconosciuti sono inalienabili, salvo che non intervengano le prescritte autorizzazioni. Quando i beni appartengono a province, comuni o enti e istituti legalmente riconosciuti, il vincolo di interesse storico o artistico si instaura anche se essi non sono compresi negli elenchi previsti dal primo comma dell'art. 4 della citata legge, ed anche se da tempo sono sottratti alla loro originaria destinazione. (Nella fattispecie, trattandosi di beni ecclesiali, la Corte ha ritenuto che la valutazione del loro interesse artistico ovvero storico, dovesse effettuarsi sulla base degli indici di riferimento dell'art. 1 della legge n. 1089/1939).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/1999, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 17.02.1999
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Luigi Scelfo " N. 556
3. " Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio Colla " N. 29120/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON MA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza 29.9.97 del TRIBUNALE di SALERNO Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ugo Scelfo udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle opere rappresentanti S. CC e S. LU;
rigetto nel resto
Fatto e Diritto
In data 25.02.1992 e 20.07.1993, il Tribunale di Salerno rigetta le richieste di ON AT, assolto dal delitto di cui all'art.648 C. P., per difetto di dolo, aventi, entrambe, ad oggetto la restituzione di alcuni beni, essendone illegittima, ai sensi della L. n. 1089/39, la alienazione, da parte del dante causa dell'istante,
sacerdote Laudisio.
Lo ON ricorre per Cassazione.
Il Supremo Collegio qualifica l'impugnazione opposizione e, a norma dell'art. 667 co IV C.P.P., trasmette gli atti al Tribunale di Salerno che, con provvedimento del 15.03.1994, rigetta l'istanza di restituzione, ribadendo che i ben in sequestro appartengono all'Ente Chiesa, non al sacerdote Laudisio.
Ricorre l'opponente.
Con sentenza del 15.03.1995 i giudici di legittimità osservano che la inalienabilità dei beni di proprietà degli enti ecclesiastici scaturisce dal combinato disposto degli artt. 4, 26, 58 e 62 L. n. 1089 del 1939, a condizione che abbiano valore artistico. Pertanto, la Corte dispone la trasmissione degli atti ai giudici di merito per i relativi accertamenti di fatto.
Con ordinanza del 29.09.1997, sulla base dei risultati della perizia di ufficio espletata in quella sede, il Tribunale rigetta l'opposizione.
Osservano, preliminarmente, i giudici che, ai sensi dell'art. 4 L. n. 1089/39, sono sottoposti alle disposizioni di legge che tutelano la circolazione giuridica di beni di interesse storico - artistico anche quelli che non sono stati inseriti negli elenchi predisposti dai comuni e dalle province, inclusi i beni ecclesiali. Evidenziano, quindi, che dall'accertamento peritale eseguito dalla prof.ssa, dell'Università "Federico II" di Napoli", è emerso che hanno valore artistico L'immacolata", olio su tela, attribuito a VA TI EI;
la "Visione di S. NN, olio su tela, attribuibile a IA NI;
L'Addolorata, olio su tela, vicino ai modi di AN EN e, comunque, di ambito seicentesco. Per quanto concerne il San CC (olio su tela), in primo luogo, osservano che il valore storico è stato implicitamente riconosciuto dalla competente Soprintendenza che ha provveduto al restauro. E poi, per questo stesso reperto e per "La Santa LU", (olio su tela), il valore storico è stato accertato dal perito di ufficio. Aggiunge che presentano il medesimo interesse il pulpito ligneo e l'armadio di sacrestia, custoditi presso la Certosa di Padula. Mentre, per quanto concerne il coro ligneo, ricollocato nel presbiterio della chiesa di San Felice e Santissimo Corpo di Cristo di Pagani, i giudici rilevano che la difesa ha espressamente rinunziato all'opposizione.
Ricorre ON AT e deduce la violazione dell'art. 606 I co lett. e lett. e C.P.P., in relazione alla L. n. 1089/39, perché
il Tribunale, pur avendo riconosciuto valore artistico solo ad alcune delle cose in sequestro (L'MA - "La Visione di S. NN e L'DD) e, pur essendo negativo l'accertamento peritale per tutte le altre opere, tuttavia, rigetta, immotivamente, la richiesta di restituzione.
Infatti, i giudici desumono il valore storico dal restauro della Soprintendenza, ma non considerano che il perito definisce "anonimi provinciali" il "San CC" e la "S LU" e per questi dipinti, per il pulpito ligneo e l'armadio di sacrestia non è dato stabilire tale carattere, in quanto non testimoniano alcuna civiltà o cultura. Il motivo di ricorso è infondato e, sul punto, va premesso quanto segue.
Ai sensi legge n. 1089/39 sulla tutela delle cose di interesse artistico ovvero storico (art. 1), gli oggetti che appartengono alle province, ai comuni e agli enti e istituti legalmente riconosciuti sono inalienabili, salvo che non intervengano le prescritte autorizzazioni(artt. 4 - 26).
Quando i beni appartengono a province, comuni o enti e istituti legalmente riconosciuti, il vincolo di interesse storico o artistico si instaura anche se essi non sono compresi negli elenchi previsti dal I co dell'art. 4 citata legge ed anche se da tempo sono sottratti alla loro originaria destinazione (Cass. sez I 14.03.1968). Nella fattispecie, trattandosi di beni ecclesiali, la valutazione del loro interesse artistico ovvero storico, necessariamente, deve effettuarsi sulla base degli indici di riferimento dell'art. 1 della L. n. 1089/39. E, a tal proposito, va tenuto presente che il giudizio che viene espresso costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione.
Ora, dalle indagini tecniche svolte in sede di giudizio di opposizione è emerso che le opere in sequestro che presentano indubbio valore artistico sono:
L'MA, olio su tela, attribuita al IN;
"Visione di ANNN, olio su tela attribuibile a IA IA;
L'DD, olio su tela, vicino ai modi di AN EN e, comunque, in ambito seicentesco.
Il perito di ufficio, poi, riconosce valore storico ad altre opere in sequestro, precisamente:
a due oli su tele (il "San CC" e "La Santa LU"), e al pulpito ligneo, nonché all'armadio di sacrestia.
Trattasi di valutazioni, come è stata evidenziato,
insuscettibili di essere censurate in questa sede e, peraltro, va considerato che, la legge 1089/39, non richiede che il carattere storico di un bene presenti un elevato interesse e, è sufficiente che il bene costituisca una testimonianza del carattere di un'epoca. Tale requisito, nella fattispecie, è stato, certamente, ravvisato dal perito di ufficio in relazione a quest'ultimi quattro beni, per cui il ricorso va rigettato, con la condanna dello ON al pagamento delle spese processuali.
P.T.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 1999