Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. il provvedimento di ammissione di consulenza tecnica, trattandosi di atto che non contiene alcuna decisione in senso giuridico poiché non è suscettibile di pregiudicare in alcun modo la decisione della causa essendo strumentale ad essa, ed è, inoltre, pienamente revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2001, n. 7772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7772 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
M N1 77 72 0 1 IN NO E DE POPO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 23239/00 Cron..17877 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere 2855 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 16/03/01 Dott. Angelo SPÍRITO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 #8 GIU. 2001 sul ricorso proposto da: TO NZ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IL CANCELLIERE GIUSEPPE FERRARI 12, presso l'avvocato SERGIO SMEDILE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FULVIO VILLA, giusta procura in calce al ricorso;
3000dal Sig. per digit 10.2001- diritti - ricorrente IL CANCELLIERE contro elettivamente domiciliata in GIANNUZZI MARGHERITA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE l'avvocato GIOVANNA ROMA, VIA SALANDRA 6, presso Richiesta copia studio FIORE, che la rappresenta e difende unitamente dal Sig.Me 3000 8 GIU, 2001 per diritti L all'avvocato PIERANGELA VENTURINI, giusta delega in - IL CANCELLIERE ! 1 2001 calce al controricorso;
controricorrente 781 • -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI dal Sig. D'AMATI per diritti L3000 CASSAZIONE;
il 11-06-01 IL CANCELLIERE - intimato avversO l'ordinanza n. 999999/99 del Tribunale di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BOLOGNA, Sezione Minori, depositata il 12/10/00; Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. HROMOS per diritti L. 3000 udienza del 16/03/2001 dal Consigliere Dott. Maria il 11.06.01 Gabriella LUCCIOLI;
IL CANCELLIERE udito per il ricorrente 1'Avvocato Smedile che si CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento; UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva udito per il resistente l'Avvocato Fiore che ha dal Sig. FIORE per diritti L. 24000+ chiesto il rigetto del ricorso;
il 13 SET. 2001 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. LIRE 2000 CANCELLERIA LIRE 10000 CANCELLERIA BF399777 BF399783 AT981661 AT981662 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel corso del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità della minore LE AN, promosso ai sensi dell' art. 269 c.c. dalla madre MA AN nei confronti di EN RE dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, detto Tribunale con ordinanza del 3 12 ottobre 2000 disponeva consulenza tecnica di - ufficio sul DNA del convenuto, in comparazione con quello della minore e della madre, riservando all' esito ogni decisione sulle prove testimoniali richieste. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il RE deducendo tre motivi. Resiste con controricorso illustrato con memoria la AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Come è noto, i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell' art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando costituiscano, per quanto attiene al primo profilo, provvedimenti rispetto ai quali non sia previsto alcun 2 altro rimedio, e siano diretti, con riferimento al secondo requisito, alla / risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status" con " , piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata ( v. tra le tante sul punto, di recente, Cass. 2000 n. 2145). Sulla base di tali principi appare evidente la non ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato, che sostanziandosi in una ordinanza istruttoria di ammissione di consulenza tecnica, con riserva di esame delle richieste di prove formulate, è chiaramente privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto non contiene alcuna decisione in senso proprio, ma si profila come meramente strumentale alla definizione della controversia ed è suscettibile di revoca o modifica da parte dello stesso giudice ( v. specificamente in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanza ammissiva di consulenza tecnica Cass. 1996 n. 10771; 1990 n. 226; 1981 n. 5528). E' peraltro ovvio che resta salva la facoltà delle parti di denunziare le violazioni di norme processuali 0 sostanziali eventualmente verificatesi nel corso del processo avvalendosi degli ordinari mezzi di impugnazione avverso la sentenza definitiva del giudizio. Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 130000, oltre L.
4.000.000 per onorario. 2 1 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 16 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE glonial: Vir Baldassem n 00bTE Om?%EAHA IL THE Deposit Andrea Blanchis 8 CYU, 2001 N 2 DELLE ENTRATE ROMA LUG. 2001 Registrato in date26 4 Serie al n. 360.36 versate £. DUECENTONOVANTAMILA ......) UFFICIO 290.000 (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Dirigente Area Il Responsabile Servizio Atti Giudiziar! Servizi (Dr. M. RACCICHINI) (lire p. IL DIRIGENTE AREA SERVIZL (D.ssa M. Grazia DI FILIPPO) RATE 1100T 25000 40000 *EST 230000 10% 3