Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
In tema di pesca di molluschi bivalvi, l'uso del rastrello manuale tradizionale, ai sensi dell'art. 15, lett. b) della legge n. 963 del 1965, e dell'allegato E al D.M. 29 maggio 1992, applicabile
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12231 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Ant. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS AL e DI NA MI, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Digione n. 1, presso l'avv. Roberto ALBANESE, rappresentati difesi dall'avv. Arnaldo MILONE del foro di Foggia, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 109 dell'8 marzo 2000 - 13.3.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/5/2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito l'avv. AL SAMBIAGIO, per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I Signori ST AL e Di NA MI proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 39 e 40 del 1999, emesse dall'Ufficio circondariale Marittimo di Vasto, con le quali s'intimava, a ciascuno, il pagamento della somma di L. due milioni a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 14, 15, 24 e 26 della legge n. 963 del 1965 e dell'art. 5 del D.M. 29 maggio 1992, in materia di raccolta di molluschi bivalvi marini. Gli
opponenti sostenevano di avere effettuato l'attività di pesca il giorno 1 luglio 1998, con rastrello manuale, mentre le modifiche apportate a tale attività dal DM del 1993 porrebbero limiti alla raccolta solo se effettuata con navi ovvero nel mese di aprile. L'Ufficio resisteva contro l'opposizione.
2. Con sentenza n. 109 del 2000, il Tribunale di Vasto rigettava i ricorsi, compensando le spese. Secondo il giudice di primo grado gli opponenti avrebbero pescato i molluschi con l'ausilio di un attrezzo non autorizzato dall'art. 15, lett. b) della legge n. 963 del 1965, perché non avente le caratteristiche descritte nell'allegato e del D.M. 15 giugno 1993. L'ordinanza, pur contenendo un riferimento improprio all'art. 5 lett. b) del DM 29 maggio 1992, riguardante il fermo della pesca in alcuni giorni della settimana, estraneo al caso esaminato, conterrebbe i presupposti di fatto e di diritto idonei alla conferma delle ordinanze.
3. I Signori ST e Di NA hanno proposto opposizione, affidato ad un unico motivo di impugnazione. L'Ufficio non ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo (con il quale lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 15, lett. b) , della legge n. 963 del 1965) i ricorrenti deducono che il giudice di merito avrebbe errato ritenendo non consentito l'uso del rastrello per la pesca dei molluschi bivalvi, atteso che la lettera d) dello stesso allegato E al DM cit.
consentirebbe l'uso di rastrelli a piedi e di rastrelli che non richiedono l'ausilio della forza motrice.
2. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La sentenza del Tribunale di Vasto ha erroneamente ritenuto non consentita la pesca dei molluschi bivalvi (nella specie: telline) mediante l'utilizzazione del c.d. rastrello manuale tradizionale, il cui uso non è illecito, ai sensi dell'allegato E al DM 29 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1992, n. 129), nel testo applicabile ratione temporis, sempreché esso (come qualunque altro strumento di raccolta) non venga impiegato in zone dove la pesca non è consentita oppure in un periodo dell'anno in cui essa è rigorosamente vietata (per le telline, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), del DM cit., nel periodo compreso dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno solare).
Il vizio denunciato dal ricorrente (violazione e falsa applicazione dell'art. 15, lett. b), della legge n. 963 del 1965, integrato dalle prescrizioni di cui al DM citato) è dunque pienamente sussistente e, pertanto, la sentenza impugnata, che ha sostenuto esattamente il contrario di quanto sopra affermato, va cassata con rinvio della causa allo stesso Tribunale (in persona di altro giudicante) perché, nel compiere un nuovo esame di merito, si uniformi al principio di diritto sopra affermato e faccia di esso corretta applicazione in riferimento alla concreta contestazione a carico dei due opponenti, quale effettivamente risulta dalla precisa lettura dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Vasto in diversa composizione monocratica.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 8 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003