Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2006, n. 17089
CASS
Sentenza 11 aprile 2006

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In tema di riesame di misure cautelari allorché tra la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza e l'udienza stessa cadono giorni festivi, ivi compreso l'ultimo, il termine previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. decorre utilmente e non si verifica alcuna nullità, atteso che la norma prevede non un termine acceleratorio, quali quelli perentorio o comminatorio, entro il quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, bensì un termine dilatorio, durante il decorso del quale è vietato compiere una data attività, come nel caso di specie tenere l'udienza di riesame, con la conseguenza che la coincidenza con giorni festivi non ha rilevanza processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2006, n. 17089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17089
    Data del deposito : 11 aprile 2006

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