Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari allorché tra la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza e l'udienza stessa cadono giorni festivi, ivi compreso l'ultimo, il termine previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. decorre utilmente e non si verifica alcuna nullità, atteso che la norma prevede non un termine acceleratorio, quali quelli perentorio o comminatorio, entro il quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, bensì un termine dilatorio, durante il decorso del quale è vietato compiere una data attività, come nel caso di specie tenere l'udienza di riesame, con la conseguenza che la coincidenza con giorni festivi non ha rilevanza processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2006, n. 17089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17089 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 11/04/2006
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 408
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 05426/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LU, nato a [...] il [...], indagato per reati d'abusivismo edilizio (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, art. 44, comma 1, lett. b), e artt. 64, 65, 71, 72; art. 734 cod. pen.);
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 9.01.2006 che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto 5.12.2005 con cui il GIP del Tribunale di Nola ha disposto il sequestro preventivo di un manufatto edilizio;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Teresi Alfredo;
Sentito il PM nella persona del P.G., Dott. Izzo Gioacchino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 9.01.2006 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta da IN LU, indagato per reati d'abusivismo edilizio, avverso il decreto con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di un manufatto edilizio.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato deducendo la nullità, tempestivamente eccepita, della notifica dell'avviso d'udienza per il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi previsto dall'art. 324 c.p.p., comma 6, e art. 309 c.p.p., comma 8, perché tra la notifica, eseguita il 5 gennaio 2006 e la data d'udienza del riesame 9 gennaio erano caduti due giorni festivi (l'epifania e una domenica) e denunciando violazione di legge in ordine all'omessa informazione di garanzia prima dell'adozione decreto di sequestro, pure affetto da nullità perché privo della data di commissione del fatto, dell'indicazione del bene sequestrato e dell'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
L'eccezione procedurale è infondata perché quando tra la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza e l'udienza stessa cadono giorni festivi nella specie il primo e l'ultimo dei tre giorni del termine erano festivi utilmente decorre il previsto termine di tre giorni di cui all'art. 309 c.p.p. e non si verifica alcuna nullità.
Infatti, "in tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, l'art. 309 cod. proc. pen., stabilisce che l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. La norma prevede, pertanto, non un termine acceleratorio (perentorio o comminatorio) entro il quale debba essere compiuta una determinata attività processuale - così che se esso scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo - ma un termine dilatorio, durante il decorso del quale è vietato compiere una data attività (nel caso di specie: tenere l'udienza).
Di conseguenza, il fatto che l'ultimo giorno di detto termine venga a coincidere con un giorno festivo non ha rilevanza processuale, non dovendo le parti compiere alcuna attività alla quale sia d'ostacolo la normale chiusura al pubblico degli uffici giudiziari nei giorni festivi" (Cassazione n. 4005/19920; RV. 189056). Il GIP ha disposto il sequestro preventivo di un manufatto abusivo per reati d'abusivismo edilizio ravvisando corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, sicché dovevano essere osservate le garanzie poste a tutela del diritto di difesa dell'indagato, compresa quella di dargli avviso di farsi assistere dal difensore.
Però, "la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato - da parte della polizia giudiziaria che proceda al sequestro del corpo di reato - della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo il compimento dell'otto, ex art. 182 cod. proc. pen., comma 2, il che esclude che la nullità in questione possa essere fatta valere in sede di richiesta di riesame e, comunque, che il termine per la sua deduzione debba essere posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivi" atta cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell'eccezione avere luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante memorie o richieste che, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento" (Cassazione Sezione 4^, n. 42715/2003, Giannandrea, RV. 227303; conf. N .1993/03971 RV. 193451; n. 1997/04017 RV. 207858; 1994/02705 RV. 198240; n. 1992/3124 RV. 191920; RV. 229894).
Nella specie, la nullità è sanata perché tardivamente eccepita. Va poi osservato che il sequestro preventivo non deve essere preceduto dall'informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto a sorpresa,
per il quale non è previsto il previo avviso al difensore. I requisiti per la legittima adozione del sequestro preventivo sono esclusivamente la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, e la concretezza ed attualità dell'esigenza di prevenzione. Le misure cautelari reali, infatti, vanno disposte tutte le volte che un bene sia suscettibile d'essere oggetto o strumento per aggravare e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato: la disponibilità delle cose sequestrate può fare presumere che l'indagato possa proseguire nel reato o nei reati.
Occorre, però, che l'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta. Nella specie tali requisiti sono stati rispettati perché il verbale di sequestro della P.G., richiamato nel provvedimento impugnato, specifica l'oggetto del sequestro (l'ampliamento al P.T. di metri 3,20 x 4.80, con solaio in putrelle in ferro e laterizi, infisso esterno in ferro e intonaco solo esterno) la data di commissione del fatto.
Puntualizzato, quanto al periculum, che in materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze "ulteriori" rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedite per effetto dell'accertamento del reato e purché il pericolo presenti il requisito della concretezza (Cass. SU, CC 29 gennaio 2003, Innocenti), va osservato che, nella specie, il Tribunale ha valutato tale profilo, ritenendo con congrua motivazione, che dagli atti d'indagine il fabbricato non era ultimato perché mancante dell'intonaco interno.
Ne consegue che il sequestro preventivo, diretto ad impedire la prosecuzione del reato edilizio, ben poteva essere disposto fino all'ultimazione dei lavori, che si verifica con il completamento delle opere di rifinitura interna (Cass. Sez. 3^ n. 2469/1994, RV. 196471).
Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio