Versione
13 ottobre 2011
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6 dicembre 2017
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Art. 60. Liquidazione dei beni (( 1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonche' dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditivita' dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia puo' ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti )) 3. Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita e' conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
(( 4. L'Agenzia puo' sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto )) 5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)) .
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti )) 3. Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita e' conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
(( 4. L'Agenzia puo' sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto )) 5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)) .
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- 1. Circolare del 16/07/2026 n. 5 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 16 luglio 2026 · 1.5
INDICE Premessa 1. Introduzione generale: Il processo evolutivo della riforma del diritto fallimentare 1.1. La nuova stagione di riforme 1.2. Le origini e l\'evoluzione del nuovo diritto della crisi 1.3. Gli interventi correttivi e integrativi al Codice 2. Disposizioni generali (Titolo I del Codice) 2.1. Ambito di applicazione e definizioni 2.2. Principi generali 2.3. Pubblicazione delle informazioni ed economicit\à delle procedure 2.4. Principi di carattere processuale e giurisdizione internazionale Premessa: l\'evoluzione dell\'ordinamento interno alla luce del diritto dell\'Unione europea in materia di insolvenza 3. Composizione negoziata della crisi (Titolo II - Capo I - …
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Giurisprudenza • 40
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 02/07/2020, n. 438Provvedimento: […] Lgs. 159/2011 c.d. "Codice Antimafia" per la liquidazione dei beni autonomamente confiscati ed intestati alle società -OMISSIS-., costituiti da alcuni rapporti bancari; n. 1 autoveicolo (intestato a ZANNI Aurelia) ed il materiale prezioso (presente presso la -OMISSIS-).Si premette che questa -OMISSIS-, con nota prot. 0050882 del 21/11/2018, ha chiesto al Coadiutore dell'-OMISSIS- di voler indicare le risorse e/o i beni della procedura da destinare al soddisfacimento dei crediti stessi, ai sensi dell'art. 60 del Codice Antimafia, ed il Coadiutore ha fornito riscontro in data 18/04/2019. […]Leggi di più...
- confisca beni·
- misure di prevenzione·
- progetto e piano di pagamento dei crediti·
- giudizio di ottemperanza·
- art. 57-61 d.lgs. 159/2011·
- liquidazione beni confiscati·
- verifica dei crediti·
- art. 112 c.p.a.·
- ottemperanza sentenze·
- amministrazione giudiziaria