Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, il titolare di crediti ipotecari, che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell'esecuzione, deve presentare domanda di ammissione allo stato passivo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 180 giorni, che decorre dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, oppure, per i beni confiscati in data successiva alla data anzidetta, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione del credito garantito da ipoteca, avanzata allorquando i beni risultavano sequestrati ma non ancora confiscati, trattandosi di istanza esaminata, comunque, in epoca successiva alla definitività della confisca, proposta in buona fede e in anticipo rispetto il termine di legge ).
Commentario • 1
- 1. Confisca di prevenzione, credito ipotecario, domanda di ammissione al passivo, termine di decadenza, omessa comunicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2016, n. 36626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36626 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
36 62 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1351/2016- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Presidente SENTENZA Dott. ALDO ESPOSITO N. 36041/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO MINCHELLA Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA avverso l'ordinanza n. 7/2014 TRIBUNALE di BARI, del 20/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO lette/semite le conclusioni del PG Dott. Gioacchino 1220, de he MINCHELLA;
chiesto dichiorors l'inammissibilité del ricorso ricorso;
ti difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO Con istanza depositata in data 27.06.2013 presso il Tribunale di Bari l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena chiedeva l'ammissione del credito di € 175.573,77 garantito da ipoteca su immobili oggetto di sequestro prima e poi di confisca nei confronti di TI Flavio: ciò ai sensi dell'art. 1, comma 199, della Legge n° 228/2012 e per una ipoteca iscritta precedentemente al sequestro dei beni. Con ordinanza in data 20.05.2015 il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile l'istanza, rilevando che, alla data di presentazione dell'istanza suddetta, il provvedimento di confisca non era ancora definitivo, essendo divenuto tale soltanto in data 06.03.2014: da ciò, rilevando che comma 199 citato prevedeva che la richiesta andasse fatta al giudice dell'esecuzione del Tribunale che aveva disposto la confisca e che il successivo comma 205 prevedeva che - per i beni confiscati successivamente all'entrata in vigore della legge indicata il termine di cui al comma 199 decorresse dal momento della definitività della - confisca, si concludeva che la normativa avesse come presupposto il carattere definitivo della confisca quale presupposto di individuazione del giudice dell'esecuzione; si evidenziava che il comma 199 non menzionava espressamente la definitività della confisca per la sola ragione che esso trattava provvedimenti ablatori anteriormente disposti, per i quali occorreva un dies a quo certo nella data di entrata in vigore della Legge n° 228/2012, e non anche per volere esso consentire l'attivazione del procedimento rispetto a confische ancora sub judice;
invece il comma 205 menzionava espressamente la confisca soltanto per individuare un dies a quo che sarebbe stato altrimenti incerto, vertendo la norma su provvedimenti ablatori successivi all'entrata in vigore della legge e così identificando lo stesso nella avvenuta definitività della confisca. Il coordinamento tra le due norme faceva concludere per questa interpretazione, anche perché altrimenti sussisterebbe la contemporanea presenza di due differenti termini di decadenza. Così, poiché l'istanza era stata avanzata quando la confisca non era ancora definitiva, essa veniva dichiarata inammissibile. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'istituto di credito interessato a mezzo del suo difensore, deducendo erronea applicazione di legge: si sostiene che la richiesta di ammissione del credito prevede un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge citata ed il rispetto delle forme di cui all'art. 58 del D.L.vo n° 159/2011, il quale disciplina il contenuto dell'istanza (generalità, determinazione del credito, esposizione di elementi di fatto e di diritto, indicazione del titolo di prelazione) senza richiedere il presupposto della definitività della confisca;
si contesta la dichiarazione di inammissibilità anche perché comunque, al momento della decisione, la confisca era divenuta definitiva e la richiesta poteva essere esaminata nel merito;
si sostiene che il comma 205 si applica soltanto ai beni confiscati successivamente all'entrata in vigore della legge per cui la fattispecie doveva essere regolata esclusivamente dal comma 199; si evidenzia che la competenza 1 del giudice dell'esecuzione non potrebbe comunque mutare in base alla definitività o meno del provvedimento ablatorio e che non potrebbe esservi il rischio della contemporanea esistenza di due termini di decadenza differenti, poiché le norme si applicano a fattispecie differenti e che la decisione del Tribunale di Bari pregiudica immotivatamente le ragioni del creditore. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati. Per come visto prima, la particolarità della questione sottoposta a giudizio non verte affatto su di una tardività della richiesta di ammissione al credito garantito su beni sottoposti a confisca: la richiesta, nella fattispecie, era anticipatoria e non tardiva, nel senso che era stata avanzata pacificamente, per come desunto dal provvedimento - impugnato e dal contenuto del ricorso allorquando i beni in questione erano stati sequestrati ma il provvedimento di confisca non era ancora divenuto definitivo. Altrettanto pacifica è la circostanza per cui, al momento della decisione del Tribunale di Bari, la confisca de qua era divenuta definitiva (la definitività del provvedimento di confisca si è cristallizzata in data 06.03.2014 mentre la richiesta di ammissione al credito successiva al sequestro dei beni era stata avanzata in data 27.06.2013). Proprio in virtù di questa anticipazione la richiesta di ammissione al credito è stata ritenuta inammissibile poiché non rispettosa del termine di decadenza di cui ai commi 199 e 205 della Legge n° 228/2012. Va preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale delibera quale giudice dell'esecuzione su una richiesta di ammissione al pagamento del credito in favore di terzo munito di garanzia reale sul bene confiscato, pur afferendo la materia delle misure di prevenzione, può essere proposto non solo per violazione di legge bensì anche per tutti i motivi considerati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. Infatti, l'art. 1, comma 200, ultima parte, legge n. 228 del 2012 prevede espressamente che "si applicano le disposizioni di cui all'art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale". E l'art. 666, comma 6, prevede che contro l'ordinanza deliberata dal giudice dell'esecuzione le parti e i difensori possono proporre ricorso per cassazione, senza indicare alcuna limitazione con riferimento ai motivi proponibili rispetto a quelli previsti dalle varie lettere dell'art. 606. Si tratta pertanto di rito che, pur prevedendo la competenza del tribunale della prevenzione in funzione di giudice dell'esecuzione, è del tutto autonomo rispetto a quello del procedimento di prevenzione in senso stretto (che espressamente prevede il diverso principio della ricorribilità per cassazione solo per violazione di legge: artt. 4 legge n. 1423 2 del 1956, art.
3-ter legge n. 575 del 1965 e art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011; Sez. Un. Sent. 33451 del 2014). Del resto, dal punto di vista sistematico la fisiologica tendenziale estraneità del terzo creditore alla originaria procedura di esecuzione e la mancanza della possibilità di un secondo apprezzamento giurisdizionale di merito ben giustifica la previsione che il terzo creditore possa usufruire dello strumento del ricorso per cassazione in tutta l'estensione che l'istituto permette (Sez. 6, n° 44784 del 23.09.2015, Rv 265360). In materia non vi è ragione di non aderire ai principi già espressi da questa Corte: il procedimento e le condizioni di ammissione, a fini satisfattivi, del credito nell'ambito del procedimento di prevenzione di cui alla fattispecie in esame sono regolati dall'art. 1, commi da 194 a 206, della Legge n. 228/2012, che disciplina, anche mediante il richiamo ad alcune delle disposizioni previste dal Titolo IV del Libro I del "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", il tema della tutela dei diritti dei terzi titolari di garanzia reale sui beni colpiti dai provvedimenti di confisca di prevenzione con riguardo alle misure che non ricadono nella disciplina generale dettata dal D.Lvo n. 159 del 2011. Dalla lettura coordinata dei commi 199 e 205 dell'art. 1 della citata Legge n. 228/2012 emerge che i creditori ipotecari, che intendono far valere i loro diritti sul ricavato dei beni confiscati di cui l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata abbia proceduto alla liquidazione ai sensi dei commi 201 e seguenti, devono presentare domanda di ammissione del credito, redatta in conformità al disposto dell'art. 58 comma 2 del D.Lvo. n. 159/2011, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, entro il termine stabilito espressamente a pena di decadenza di 180 giorni, la cui decorrenza è fissata dall'entrata - in vigore della legge n. 228/2012 (comma 199) ovvero, nel caso in cui i beni siano stati confiscati in data successiva, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo (comma 205). La previsione testuale della natura decadenziale del termine, in uno con la fissazione ex -sopra indicati -precisamente individuati dalla lege della sua decorrenza dai momenti norma, che sono ancorati a dati oggettivi certi e validi per tutti i creditori ipotecari (l'entrata in vigore della legge e la data di definitività della confisca, rispettivamente), non consente alcun dubbio o incertezza interpretativa al riguardo. L'esigenza di certezza, stabilità e tempestiva definizione dei rapporti giuridici che fanno capo ai terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni confiscati (e agli altri creditori indicati alle lettere A e B del comma 198 le cui aspettative satisfattive sono state ritenute meritevoli di tutela dal Legislatore, ai quali la sentenza n. 94/2015 delia Corte costituzionale ha aggiunto i titolari di crediti da lavoro subordinato), anche in funzione del coordinamento col termine successivo stabilito dal comma 201 per gli adempimenti liquidatori posti a carico dell'Agenzia, convalida, sul piano logico e sistemico, la correttezza e la ragionevolezza della lettura interpretativa del momento di decorrenza del termine 3 decadenziale di 180 giorni che discende dal chiaro dettato normativo e che realizza un equo bilanciamento con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di sicuro rilievo costituzionale, sottese alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale, contemperando l'esigenza di celerità della procedura col riconoscimento di un congruo lasso temporale per la predisposizione e la presentazione delle domande di ammissione del credito, così da escludere in radice il rischio di un ingiustificato sacrificio dei diritti patrimoniali del terzo di buona fede (in questi termini, Sez. 1, n° 20479 del 12.02.2016, Rv 266891, Pres. Di Tomassi, est. Sandrini). Questi principi vanno qui ribaditi e ad essi il Collegio aderisce: ma non si può fare a meno di notare che, nella fattispecie, non viene in questione una istanza tardiva bensì una istanza avanzata in anticipo. Va respinta la prospettazione del ricorso secondo la quale l'art. 58 del D.L.vo n° 159/2011 - secondo le indicazioni del quale viene disciplinato il contenuto dell'istanza non richiede il presupposto della definitività della confisca. Infatti, le disposizioni contenute nei commi da 194 a 206 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 realizzano una disciplina autonoma e compiuta dei tempi e modi di ammissione dei crediti ipotecari dei terzi di buona fede sui beni confiscati in forza di una misura di prevenzione che non sia soggetta alla disciplina ordinaria di cui al D.Lvo. n. 159/2011, rispetto alla quale le disposizioni suddette possiedono carattere di specialità, come si ricava, del resto, dalla scelta legislativa di dettare una regolamentazione apposita (introdotta dalla legge di stabilità 2013) per le fattispecie come quella in esame, anziché assoggettarle all'integrale applicazione delle norme contenute nel Titolo IV del Libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, mediante un richiamo generalizzato della relativa disciplina. Da ciò consegue che non è consentito estendere o applicare analogicamente le norme e gli istituti del D.Lvo n. 159/2011 alle fattispecie disciplinate dalla Legge n. 228/2012, al di fuori dei richiami e dei rinvii specificamente operati da quest'ultima a singole disposizioni del "codice", che, per quanto riguarda la regolamentazione della presentazione della domanda di ammissione del credito e l'oggetto del relativo controllo giudiziale, sono limitati (ex art. 1 commi 199 e 200 legge n. 228/2012) ai contenuti formali previsti dal comma 2 dell'art. 58 e alle condizioni indicate dall'art. 52 del D.Lvo n. 159/2011. Ne consegue che il richiamo all'art. 58 del D.Lvo n° 159/2011 è stato fatto in modo incongruo dal ricorrente poiché detto articolo si limita a disciplinare le forme della istanza e non si occupa affatto delle condizioni di ammissibilità delle richieste. - -E tuttavia non si può ignorare che l'istanza non certo tardiva è stata esaminata molto tempo dopo la sua presentazione. E, al momento dell'esame della stessa, la situazione era la seguente: l'istanza riguardava beni la cui confisca era ormai definitiva ed era stata avanzata dinanzi giudice dell'esecuzione competente, in modo non tardivo rispetto al termine decadenziale. 4 Di conseguenza, se il provvedimento di confisca era ormai divenuto definitivo, l'istanza doveva essere considerata ammissibile ed esaminabile, poiché avanzata in buona fede e semplicemente in anticipo rispetto al termine di legge, circostanza questa che, però, non poteva essere alla base della perdita di tutela nell'ambito di una valutazione unitaria. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, che la esaminerà alla stregua dei principi sopra enunziati.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. Antonio Minchella) (dott.ssa Maria Cristina Siotto) Within challe DEPOSITATA IN CANCELLERIA -2 SET 2016 Direttore Amministrativ Loredana SCHIAVONT 5