Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2016, n. 36626
CASS
Sentenza 12 aprile 2016

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In tema di confisca di prevenzione, il titolare di crediti ipotecari, che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell'esecuzione, deve presentare domanda di ammissione allo stato passivo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 180 giorni, che decorre dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, oppure, per i beni confiscati in data successiva alla data anzidetta, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione del credito garantito da ipoteca, avanzata allorquando i beni risultavano sequestrati ma non ancora confiscati, trattandosi di istanza esaminata, comunque, in epoca successiva alla definitività della confisca, proposta in buona fede e in anticipo rispetto il termine di legge ).

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  • 1Confisca di prevenzione, credito ipotecario, domanda di ammissione al passivo, termine di decadenza, omessa comunicazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2016, n. 36626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36626
Data del deposito : 12 aprile 2016

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