CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/08/2023, n. 34528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34528 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Hu Liuying, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 11/4/2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale l'indagata era stata sottoposta alla custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; in particolare, la ricorrente veniva individuata quale una delle promotrici di un'associazione operante "su tutto il territorio nazionale e, in particolare, sui territori di Roma e Penale Sent. Sez. 6 Num. 34528 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 13/07/2023 Prato" dedita al traffico di sostanza stupefacente denominata "shaboo" (metamfetannina). 2. Avverso tale ordinanza, la ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Roma, anziché quella di Firenze, assumendo che l'associazione aveva iniziato ad operare ed aveva il suo polo direttivo in Prato. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'analoga eccezione proposta in quella sede, ritenendo che non fosse possibile accertare il luogo di costituzione dell'associazione, né sarebbe corretto sostenere che a Prato operi la "cellula" madre dell'associazione, ritenendo che quella attiva in Roma sia una mera appendice. Si è affermato, quindi, che gli elementi indiziari dimostrerebbero l'esistenza di un'associazione operante in un vasto ambito territoriale, senza che sia possibile individuare in Prato il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato. Sulla base di tale assunto, il Tribunale ha ritenuto di dover radicare la competenza facendo riferimento al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 1, cod.proc.pen., evidenziando come l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione è individuato in Roma (capo 12 della contestazione provvisoria). Sostiene la ricorrente che tale impostazione sarebbe errata, in quanto - anche sulla base della descrizione dei fatti contenuta nell'ordinanza genetica - emergerebbe chiaramente che l'associazione è stata costituita ed ha iniziato ad operare in Prato, città nella quale risiede la ricorrente e che, sulla base anche delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia He iandog, viene pacificamente indicata quale il "punto di riferimento di tutta l'Italia per lo shaboo". A Prato, pertanto, sarebbe ubicata la base operativa, rispetto alla quale le "cellule" attive in diverse zone del territorio nazionale, tra cui quella di Roma, si troverebbero in un rapporto dì dipendenza. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della nullità per violazione del diritto di difesa, conseguente al mancato rilascio dei supporti informatici contenenti le intercettazioni - telefoniche e telematiche - utilizzate ai fini dell'adozione della misura cautelare. La ricorrente ha documentato il tempestivo deposito dell'istanza volta ad ottenere copia dei supporti, specificando che la richiesta era finalizzata ad approntare la difesa in vista dell'udienza di riesame, pur non ottenendo positiva risposta dalla Procura della Repubblica. 2 Il Tribunale ha ritenuto di non recepire la tesi difensiva, evidenziando che la deduzione di nullità avrebbe richiesto non solo la documentazione della tempestiva richiesta di copia, ma anche la dimostrazione del "fatto negativo" della mancata consegna da parte dell'autorità procedente, mediante il deposito di idonea attestazione di cancelleria. La ricorrente contesta tale soluzione, evidenziando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema, ma ritenendo preferibile la tesi secondo cui - a fronte della prova della tempestiva richiesta di copie - sarebbe onere del pubblico ministero fornire la dimostrazione dell'avvenuta consegna delle stesse. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo contestato al capo 1). Il Tribunale del riesame, infatti, non avrebbe fornito adeguata risposta alla doglianza difensiva secondo cui emergerebbe esclusivamente un'attività di spaccio continuativa, posta in essere da AN NG che, a sua volta, si riforniva di stupefacente da Hu UY, non emergendo affatto l'esistenza di una compagine associativa, né a Roma, né a Prato. A riprova di ciò, viene evidenziato come non emergano contatti tra i vari presunti associati, sicchè le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia non avrebbero trovato riscontri oggettivi 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo concerne la dedotta incompetenza territoriale fondata sulla tesi secondo cui l'associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sarebbe sorta ed avrebbe la propria sede decisionale in Prato. Il capo di imputazione, invero, è generico, in quanto ipotizza che l'associazione opererebbe in Roma e Prato, oltre che in altri ambiti territoriali, senza indicare la "sede" principale. Al contempo, non è neppure chiaramente indicato se vi sia un'unica associazione, ovvero due associazioni collegate tra di loro, ma comunque dotate di autonomia (una operante a Roma e l'altra a Prato). Il Tribunale del riesame ha escluso la possibilità di individuare il luogo di costituzione dell'associazione, in tal modo superando la questione di competenza facendo leva sul criterio suppletivo della sicura commissione in Roma dell'ultimo tra i reati scopo contestati. 3 2.1. La questione va esaminata partendo dal consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo ai sodalizio (Sez.2, n.41012 del 20/6/2018, Rv. 274083; Sez.3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166). Con specifico riferimento all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si è ritenuto che l'individuazione del giudice competente per territorio deve esser fatta con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e Io smercio dello stupefacente, essendo irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il luogo di acquisto della sostanza stupefacente (Sez.6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 272185). 2.2. A fronte di tali precise coordinate ermeneutiche, il Tribunale ha ritenuto di non poter individuare in Prato la "sede" dell'associazione, ritenendo che dalle risultanze istruttorie non sarebbe individuabile il luogo in cui «si è inizialmente manifestata e realizzata l'operatività della struttura associativa». Prosegue il Tribunale affermando che dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, risulterebbe l'esistenza di un sodalizio operate tra Prato e Roma, ma non sarebbe possibile accertare dove e quanto avrebbe avuto inizio la consumazione del reato (p.8). Il Tribunale, in buona sostanza, sembra aver ritenuto dirimente l'impossibilità di individuare del luogo in cui l'associazione sarebbe sorta, svalutando il dato concernente il luogo in cui il sodalizio opererebbe stabilmente. Al contempo, le dichiarazioni rese dal collaboratore sono state ritenute incerte in merito all'esatta collocazione spazio- temporale dell'associazione, nonché in ordine ai rapporti tra l'articolazione operante in Prato e quella romana. 2.3. La motivazione resa sul punto non è immune da censure, sia in punto di diritto, sia in relazione alla logicità della valutazione degli elementi fattuali. Per quanto attiene al primo aspetto, deve ribadirsi che la competenza territoriale va stabilita in relazione al luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, sicché l'aspetto concernente l'iniziale formarsi del pactum sceleris non è dirimente. Quanto detto comporta che, pur ove non sia possibile individuare il luogo in cui l'associazione è nata, ciò che rileva è il luogo in cui l'associazione opera, in modo tale da consentirne di individuare lo stabilmente radicamento territoriale. Partendo da tale principio di diritto, si ritiene che la motivazione resa dal Tribunale presenti profili di contraddittorietà, lì dove descrive due "cellule" operanti in Prato e Roma, che sembrerebbero sostanzialmente autonome, pur se collegate. Tale affermazione, tuttavia, non si fa carico di fornire adeguata risposta alle 4 doglianze difensive, fondate su quanto emergente dalla stessa ordinanza cautelare. In particolare, l'ordinanza cautelare riporta il contenuto dell'interrogatorio del 10 novembre 2021, nel corso del quale il collaborante, nel descrivere le dinamiche associative, precisa che da Prato i vertici associativi «decidono quanto e come inviare lo stupefacente a Roma», aggiungendo che le forniture destinate al mercato romano avvengono anche con pagamento posticipato, dato che «il referente su Roma è persona che dipende direttamente dall'organizzazione» (p.21 o.c.c.). In un passaggio precedente (interrogatorio del 19 ottobre 2021, p.20 o.c.c.), il collaborante descrive il gruppo di vertice dell'associazione, nell'ambito della quale i vari componenti si occuperebbero dello smercio di stupefacente in singole zone della nazione, salvo restando che il centro nevralgico dell'organizzazione risulterebbe sempre operante in Prato. Anche nell'interrogatorio dell'8 febbraio 2022 (vedi p.23 o.c.c.), si riportano le dichiarazioni del collaborante il quale specifica che tutto il gruppo dirigente risiede a Prato. Nel trarre le conclusioni, il giudice della cautela descrive il contesto associativo affermando che la struttura territoriale è ramificata, essendo composta da singole cellule operative, dirette dai rispettivi referenti che «agiscono secondo regole e direttive imposte da un vertice, che ne governa il programma delittuoso: l'azione criminale è dunque attuata nel rispetto di un modesto spazio di autonomia, che rileva tuttavia solo nell'esecuzione degli affari e dello spaccio a livello di zone di influenza» (p.121 o.c.c.). Orbene, rispetto a tali dati probatori, la motivazione resa dal Tribunale risulta carente sotto plurimi aspetti che dovranno costituire oggetto di rivalutazione in sede di merito. In particolare, il giudice del rinvio dovrà chiarire i seguenti punti: se e per quali ragioni si possa collocare in Prato il gruppo direttivo dell'associazione che si occupa di procurare la sostanza stupefacente destinata ai diversi mercati nazionali, impartendo anche le direttive per la successiva attività di spaccio;
se si sia in presenza di un'associazione unica, organizzata con diramazioni territoriali, ovvero se vi siano più associazioni collegate, ma sostanzialmente autonome tra di loro (salva restando la necessità di confrontare una simile ricostruzione con la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria); sulla base di tali presupposti, occorrerà riconsiderare la questione della competenza territoriale, valutando l'esistenza di una sola associazione, 5 • avente il suo vertice in Prato, ovvero la sussistenza di più associazioni distinte ed autonome (rispettivamente operanti in Roma e Prato) verificando se per ciascuna di esse debba individuarsi una diversa competenza territoriale, ovvero se debba prevalere la competenza eventualmente individuata per l'organizzazione "centrale". Il giudice del rinvio, inoltre, dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui la determinazione della competenza territoriale in base ai criteri suppletivi può operare solo nel caso di assoluta impossibilità di applicare il criterio principale che, nel caso di reato associativo, comporta l'individuazione della competenza per territorio in relazione al luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. 3. I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti, posto che solo dopo il nuovo giudizio in ordine alla sussistenza della competenza territoriale si potrà procedere alla valutazione nel merito della gravità indiziaria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, diso.att., cod.proc.pen. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale l'indagata era stata sottoposta alla custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; in particolare, la ricorrente veniva individuata quale una delle promotrici di un'associazione operante "su tutto il territorio nazionale e, in particolare, sui territori di Roma e Penale Sent. Sez. 6 Num. 34528 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 13/07/2023 Prato" dedita al traffico di sostanza stupefacente denominata "shaboo" (metamfetannina). 2. Avverso tale ordinanza, la ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Roma, anziché quella di Firenze, assumendo che l'associazione aveva iniziato ad operare ed aveva il suo polo direttivo in Prato. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'analoga eccezione proposta in quella sede, ritenendo che non fosse possibile accertare il luogo di costituzione dell'associazione, né sarebbe corretto sostenere che a Prato operi la "cellula" madre dell'associazione, ritenendo che quella attiva in Roma sia una mera appendice. Si è affermato, quindi, che gli elementi indiziari dimostrerebbero l'esistenza di un'associazione operante in un vasto ambito territoriale, senza che sia possibile individuare in Prato il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato. Sulla base di tale assunto, il Tribunale ha ritenuto di dover radicare la competenza facendo riferimento al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 1, cod.proc.pen., evidenziando come l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione è individuato in Roma (capo 12 della contestazione provvisoria). Sostiene la ricorrente che tale impostazione sarebbe errata, in quanto - anche sulla base della descrizione dei fatti contenuta nell'ordinanza genetica - emergerebbe chiaramente che l'associazione è stata costituita ed ha iniziato ad operare in Prato, città nella quale risiede la ricorrente e che, sulla base anche delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia He iandog, viene pacificamente indicata quale il "punto di riferimento di tutta l'Italia per lo shaboo". A Prato, pertanto, sarebbe ubicata la base operativa, rispetto alla quale le "cellule" attive in diverse zone del territorio nazionale, tra cui quella di Roma, si troverebbero in un rapporto dì dipendenza. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della nullità per violazione del diritto di difesa, conseguente al mancato rilascio dei supporti informatici contenenti le intercettazioni - telefoniche e telematiche - utilizzate ai fini dell'adozione della misura cautelare. La ricorrente ha documentato il tempestivo deposito dell'istanza volta ad ottenere copia dei supporti, specificando che la richiesta era finalizzata ad approntare la difesa in vista dell'udienza di riesame, pur non ottenendo positiva risposta dalla Procura della Repubblica. 2 Il Tribunale ha ritenuto di non recepire la tesi difensiva, evidenziando che la deduzione di nullità avrebbe richiesto non solo la documentazione della tempestiva richiesta di copia, ma anche la dimostrazione del "fatto negativo" della mancata consegna da parte dell'autorità procedente, mediante il deposito di idonea attestazione di cancelleria. La ricorrente contesta tale soluzione, evidenziando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema, ma ritenendo preferibile la tesi secondo cui - a fronte della prova della tempestiva richiesta di copie - sarebbe onere del pubblico ministero fornire la dimostrazione dell'avvenuta consegna delle stesse. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo contestato al capo 1). Il Tribunale del riesame, infatti, non avrebbe fornito adeguata risposta alla doglianza difensiva secondo cui emergerebbe esclusivamente un'attività di spaccio continuativa, posta in essere da AN NG che, a sua volta, si riforniva di stupefacente da Hu UY, non emergendo affatto l'esistenza di una compagine associativa, né a Roma, né a Prato. A riprova di ciò, viene evidenziato come non emergano contatti tra i vari presunti associati, sicchè le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia non avrebbero trovato riscontri oggettivi 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo concerne la dedotta incompetenza territoriale fondata sulla tesi secondo cui l'associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sarebbe sorta ed avrebbe la propria sede decisionale in Prato. Il capo di imputazione, invero, è generico, in quanto ipotizza che l'associazione opererebbe in Roma e Prato, oltre che in altri ambiti territoriali, senza indicare la "sede" principale. Al contempo, non è neppure chiaramente indicato se vi sia un'unica associazione, ovvero due associazioni collegate tra di loro, ma comunque dotate di autonomia (una operante a Roma e l'altra a Prato). Il Tribunale del riesame ha escluso la possibilità di individuare il luogo di costituzione dell'associazione, in tal modo superando la questione di competenza facendo leva sul criterio suppletivo della sicura commissione in Roma dell'ultimo tra i reati scopo contestati. 3 2.1. La questione va esaminata partendo dal consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo ai sodalizio (Sez.2, n.41012 del 20/6/2018, Rv. 274083; Sez.3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166). Con specifico riferimento all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si è ritenuto che l'individuazione del giudice competente per territorio deve esser fatta con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e Io smercio dello stupefacente, essendo irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il luogo di acquisto della sostanza stupefacente (Sez.6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 272185). 2.2. A fronte di tali precise coordinate ermeneutiche, il Tribunale ha ritenuto di non poter individuare in Prato la "sede" dell'associazione, ritenendo che dalle risultanze istruttorie non sarebbe individuabile il luogo in cui «si è inizialmente manifestata e realizzata l'operatività della struttura associativa». Prosegue il Tribunale affermando che dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, risulterebbe l'esistenza di un sodalizio operate tra Prato e Roma, ma non sarebbe possibile accertare dove e quanto avrebbe avuto inizio la consumazione del reato (p.8). Il Tribunale, in buona sostanza, sembra aver ritenuto dirimente l'impossibilità di individuare del luogo in cui l'associazione sarebbe sorta, svalutando il dato concernente il luogo in cui il sodalizio opererebbe stabilmente. Al contempo, le dichiarazioni rese dal collaboratore sono state ritenute incerte in merito all'esatta collocazione spazio- temporale dell'associazione, nonché in ordine ai rapporti tra l'articolazione operante in Prato e quella romana. 2.3. La motivazione resa sul punto non è immune da censure, sia in punto di diritto, sia in relazione alla logicità della valutazione degli elementi fattuali. Per quanto attiene al primo aspetto, deve ribadirsi che la competenza territoriale va stabilita in relazione al luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, sicché l'aspetto concernente l'iniziale formarsi del pactum sceleris non è dirimente. Quanto detto comporta che, pur ove non sia possibile individuare il luogo in cui l'associazione è nata, ciò che rileva è il luogo in cui l'associazione opera, in modo tale da consentirne di individuare lo stabilmente radicamento territoriale. Partendo da tale principio di diritto, si ritiene che la motivazione resa dal Tribunale presenti profili di contraddittorietà, lì dove descrive due "cellule" operanti in Prato e Roma, che sembrerebbero sostanzialmente autonome, pur se collegate. Tale affermazione, tuttavia, non si fa carico di fornire adeguata risposta alle 4 doglianze difensive, fondate su quanto emergente dalla stessa ordinanza cautelare. In particolare, l'ordinanza cautelare riporta il contenuto dell'interrogatorio del 10 novembre 2021, nel corso del quale il collaborante, nel descrivere le dinamiche associative, precisa che da Prato i vertici associativi «decidono quanto e come inviare lo stupefacente a Roma», aggiungendo che le forniture destinate al mercato romano avvengono anche con pagamento posticipato, dato che «il referente su Roma è persona che dipende direttamente dall'organizzazione» (p.21 o.c.c.). In un passaggio precedente (interrogatorio del 19 ottobre 2021, p.20 o.c.c.), il collaborante descrive il gruppo di vertice dell'associazione, nell'ambito della quale i vari componenti si occuperebbero dello smercio di stupefacente in singole zone della nazione, salvo restando che il centro nevralgico dell'organizzazione risulterebbe sempre operante in Prato. Anche nell'interrogatorio dell'8 febbraio 2022 (vedi p.23 o.c.c.), si riportano le dichiarazioni del collaborante il quale specifica che tutto il gruppo dirigente risiede a Prato. Nel trarre le conclusioni, il giudice della cautela descrive il contesto associativo affermando che la struttura territoriale è ramificata, essendo composta da singole cellule operative, dirette dai rispettivi referenti che «agiscono secondo regole e direttive imposte da un vertice, che ne governa il programma delittuoso: l'azione criminale è dunque attuata nel rispetto di un modesto spazio di autonomia, che rileva tuttavia solo nell'esecuzione degli affari e dello spaccio a livello di zone di influenza» (p.121 o.c.c.). Orbene, rispetto a tali dati probatori, la motivazione resa dal Tribunale risulta carente sotto plurimi aspetti che dovranno costituire oggetto di rivalutazione in sede di merito. In particolare, il giudice del rinvio dovrà chiarire i seguenti punti: se e per quali ragioni si possa collocare in Prato il gruppo direttivo dell'associazione che si occupa di procurare la sostanza stupefacente destinata ai diversi mercati nazionali, impartendo anche le direttive per la successiva attività di spaccio;
se si sia in presenza di un'associazione unica, organizzata con diramazioni territoriali, ovvero se vi siano più associazioni collegate, ma sostanzialmente autonome tra di loro (salva restando la necessità di confrontare una simile ricostruzione con la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria); sulla base di tali presupposti, occorrerà riconsiderare la questione della competenza territoriale, valutando l'esistenza di una sola associazione, 5 • avente il suo vertice in Prato, ovvero la sussistenza di più associazioni distinte ed autonome (rispettivamente operanti in Roma e Prato) verificando se per ciascuna di esse debba individuarsi una diversa competenza territoriale, ovvero se debba prevalere la competenza eventualmente individuata per l'organizzazione "centrale". Il giudice del rinvio, inoltre, dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui la determinazione della competenza territoriale in base ai criteri suppletivi può operare solo nel caso di assoluta impossibilità di applicare il criterio principale che, nel caso di reato associativo, comporta l'individuazione della competenza per territorio in relazione al luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. 3. I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti, posto che solo dopo il nuovo giudizio in ordine alla sussistenza della competenza territoriale si potrà procedere alla valutazione nel merito della gravità indiziaria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, diso.att., cod.proc.pen. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore