Sentenza 3 giugno 2002
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- 1. Provenienza donativa dellimmobile e rifiuto alla stipula del contratto definitivo da parte del promissario acquirenteRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 22 settembre 2020
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32694/2019, si è pronunciata in merito alla legittimità o meno del rifiuto apposto dal promissario acquirente di un immobile alla stipula del definitivo, dopo essere venuto a conoscenza dell'origine donativa del bene, circostanza, questa, che era stata taciuta dalla controparte. Nel caso di specie il promissario acquirente di un immobile, soltanto in seguito alla stipula del contratto preliminare di vendita, scopriva che il bene oggetto del negozio proveniva da una donazione fatta al promissario venditore dai suoi genitori. Dato che tale circostanza esponeva il bene al rischio di riduzione da parte dei legittimari dei donanti, il promissario …
Leggi di più… - 2. Il promittente venditore tace al promissario acquirente la provenienza donativa dell’immobile: conseguenzeAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/06/2002, n. 8002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8002 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
08002902 се E 6 N 8 9 O 1 I / Z 4 E / A 6 R R 2 T TALIANA A L D E D A E I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T T S 1 N N E 3 E S 1 S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E . A N SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.3547.00 22019 Composta dai Magistrati: Cron. Dott. GIULIO GRAZIADEI PRESIDENTE Rep. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE Ud.26.3.2002 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: Irpef Dott. SALVATORE DI PALMA CONSIGLIERE lavoro autonomo Dott. FRANCESCO RUGGIERO CONSIGLIERE anzichè ha pronunciato la seguente subordinato SENTENZA conseguenze sul ricorso proposto da: SRL. CASA DI CURA NOMENTANA in persona del legale rappresentante pro tempore> dott. Giuseppe Barbieri, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Pastore per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso il medesimo via Adige 39 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei 6 4 13 Portoghesi 12 intimato, non costituito avverso la sentenza n.560.1.98 in data 23.11.98 della Commissione depositata in data 21.12.98; Tributaria Regionale del Lazio udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.3.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Pastore udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. RAFFAELE PALMIERI, che ha concluso per il rigetto dei primi cinque motivi del ricorso, accoglimento del sesto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. In data 30.12.93, 14.10.94, 3.7.95 e 16.6.95 venivano notificati al legale rappresentante pro tempore> della Casa di Cura TA ' coi quali l'Ufficio srl. quattro avvisi di accertamento Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma rettificava le dichiarazioni mod. 770 Irpef, per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1991, a titolo di ritenute non effettuate e non versate nei riguardi di autonomi, ma in realtà dipendenti qualificati come lavoratori legati da rapporto di lavoro subordinato.
2. In data 31.10.95, l'Ufficio iscriveva a ruolo in via provvisoria somme afferenti al 1987. Successivamente, veniva notificato avviso di mora. Il 23.2.96, l'ufficio notificava alla società cartella di pagamento a titolo provvisorio di somme per l'anno 1988; seguiva l'avviso di mora. 2 3. Contro tutti gli atti sopra citati, la srl. Casa di Cura TA ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo proponeva contestando le legittimità degli accertamenti. La grado, Commissione Tributaria Provinciale di Roma, riuniti i ricorsi, li respingeva. Proponeva appello la società e la Commissione Tributaria Regionale di Roma lo rigettava con la sentenza indicata in epigrafe. la srl. Casa di Cura 4. Ha proposto ricorso per Cassazione Nomentava, deducendo sei motivi e depositando memoria integrativa. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE In punto di ammissibilità del ricorso per Cassazione, va 5. puntualizzato che esso è diretto contro il Ministero delle Finanze 1 II Ufficio Distrettuale delle Imposte Dipartimento delle Entrate Dirette di Roma> ed è stato notificato al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate - II Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma> presso l'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi 12 Roma. Nonostante una certa ambiguità in ordine all'individuazione della parte contro la quale detto ricorso per Cassazione è diretto, si ritiene che l'intestazione al Ministero e la notifica presso 1'Avvocatura Generale dello Stato possano essere ritenute sufficienti ad individuare la parte legittimata nel Ministero, assistito dall'Avvocatura suddetta, con elisione del riferimento all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette in virtù del principio utile per inutile non vitiatur>.
6. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e dell'art. 42 falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, D.P.R. n. 600.73 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il suddetto punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC .Gli avvisi di accertamento impugnati sono carenti del tutto di motivazione, in quanto fanno riferimento ad altro atto comunicazione della Guardia di Finanza mai notificato alla ricorrente;
la segnalazione della Guardia di Finanza faceva a sua volta riferimento ad una ispezione di funzionari dell'INPS e consisteva in una mera elencazione di numeri, oltrechè in un accertamento assolutamente generico.
7. Il motivo, oltrechè infondato, è inammissibile in quanto nuovo. Nell'atto di appello la società deduceva soltanto, quale motivo dell'l'impugnazione, che essa non poteva non assoggettare i compensi ai collaboratori a ritenuta nella misura stabilita per i lavoratori autonomi quando 'd' dei modd. 770 - mentre non era stato modificato il reddito della società, soggetta ad Irpeg e non ad Irpef. Nei ricorsi in primo grado, la difesa della società aveva dedotto: quanto ai ricorsi contro il ruolo, 1'infondatezza e non preceduto dallal'inammissibilità dell'avviso di accertamento contestazione di falsità del bilancio in ordine al quale pendeva- M ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado;
4 quanto ai vari avvisi di accertamento, la natura di lavoro autonomo prestato dai collaboratori, alcuni dei quali già dipendenti di altre strutture pubbliche.
8. Si rileva, comunque, che gli avvisi di accertamento risultano motivati con riferimento ad altri atti conosciuti dalla contribuente e, segnatamente, al verbale ispettivo dell'INPS redatto a carico della medesima, tanto che la società dichiara di averlo opposto in sede civile.
9. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo , perchè la della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC Commissione Tributaria Regionale non ha considerato che tutti gli avvisi di accertamento riguardavano l'Irpef, laddove la Casa di Cura TA è sottoposta a Irpeg. 10. Anche questo motivo è inammissibile in quanto nuovo rispetto ai ricorso in primo grado. Esso risulta sviluppato in appello, quando la società dava atto che detti avvisi di accertamento riguardano ritenute alla fonte e non redditi della società. Nel merito, si rileva come non si dubiti che la Casa di Cura TA sia soggetta ad Irpeg in quanto società a responsabilità limitata, ma fino dall'inizio del procedimento è stato pacifico che si tratta di Irpef versata, o da versare, quale sostituto di imposta a seguito della presentazione del mod. 770. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione 11. e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 41 5 bis D.P.R. 600.73,n. non essendo ammissibile procedere con accertamento rettificareparziale onde la misura delle ritenute alla fonte. 12. Anche tale motivo è inammissibile e tale per vero doveva essere dichiarato dal giudice di appello perchè nuovo rispetto ai ricorsi in primo grado. Il tema della ammissibilità di accertamento dedotto per la prima volta nell'appello, quindi parziale è In ogni caso, come esattamente motiva la Commissione tardivamente. Regionale, non esiste alcuna ragione ostativa Tributaria all'emissione di un atto di accertamento parziale nella situazione accertativa data. 13. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 23 e 25 D.P.R. n. 600.73, 2697 Codice Civile e 115 Codice di Procedura Civile. La contestazione mossa alla ricorrente in ordine alla natura subordinata e non autonoma dei rapporti di lavoro non è supportata da validi motivi, essa si risolve in affermazioni apodittiche. Mancano i requisiti del lavoro subordinato, in particolare di vincolo gerarchico e di subordinazione. Contrariamente а quanto ritiene la Commissione Tributaria Regionale, essa società ha impugnato il verbale di accertamento dell'INPS dinanzi al Pretore del lavoro e la causa è M la società ha prodotto imponente ancora in corso. In tale sede, documentazione atta a confermare le proprie tesi. Qu 6 14. Il motivo è infondato. Trattasi di accertamento in fatto, insuscettibile di riesame da parte di questa Corte, in quarto esauriente, immune da lacune о vizisupportato da motivazione logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. In punto di accertamento della natura e non autonoma dei rapporti di collaborazione, la subordinata Commissione Tributaria Regionale ha evidenziato i seguenti punti di fatto, desunti sia dalle difese delle parti sia dagli accertamenti eseguiti dagli ispettori: sottoposizione a potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
in particolare, del direttore sanitario;
assenza di rischio;
vincolo di orario;
obbligo di rimanere e disposizione;
continuità della prestazione;
stabile inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro. 15. Soggiunge la Commissione Tributaria Regionale che la concomitanza di un rapporto di lavoro subordinato, in capo allo stesso collaboratore, con un altro ente pubblico non è di ostacolo ad analoga qualificazione del rapporto con la Casa di Cura, in quanto tale concomitanza può essere fonte di incompatibilità e secondo rapporto di vietata, ma ciò non rende impossibile che un M lavoro si instauri. 7 16. Tale essendo la ricostruzione in fatto della enatura dei requisiti dei rapporti di collaborazione qualificati come autonomi e ritenuti come subordinati, sfugge al sindacato di questa Corte ogni censura in merito alla possibile diversa qualificazione di essi. 17. Col quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 67 D.P.R. n. 600.73 e 127 D.P.R. n. 917.86, in ragione del divieto di doppia imposizione: infatti a seguito degli avvisi di accertamento non sono scomputabili le somme trattenute а titolo di collaborazione coordinata, mentre sono assoggettate a tassazione tutte le somme non trattenute a titolo di imposta. Il motivo è nuovo ed inammissibile per le considerazioni svolte 18. ai paragrafi che precedono. Giova peraltro avvertire come a seguito della diversa qualificazione della fonte del reddito si crei una differenza di imposta> e non una imposta da versare integralmente, come se alcuna ritenuta fosse stata effettuata. Col sesto motivo, la società chiede la modifica delle sanzioni a 19. sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 472.97. Il motivo è fondato La disciplina sopravvenuta si applica alla 20. . fattispecie in esame in quanto norma di favore per il trasgressore. Sul punto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale provvederà delle sanzioni e adotterà le opportune alla rideterminazione statuizioni sulle spese. 8 ΡΩΜ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta i primi cinque motivi del ricorso: accoglie il sesto motivo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 26 marzo 2002. IL PRESIDENTE DOTT. GIULIO GRAZIADEI Lowo IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA ✓ EREIL CANCELLIERE CT DEPOORTO N CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 03 GIU. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio 1 E N 6 8 O 9 5 I 1 Z . / A 4 N / R - A 6 T I 2 B S . R I . R L . G A L P E . T A R D U . L B B A E I A D D R T A I T I E S 1 T N 3 R E 1 N E S E . T I S N A A E M