CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 8024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8024 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA MA - Presidente - Sent. n. sez. 64/2026 FA TT CC - 15/01/2026 LO NI BU R.G.N. 33460/2025 EP OV - Relatore - ND MA ON ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: LU IO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico del medesimo;
avverso l'ordinanza del 19/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Cagliari Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 1. Con ordinanza di cui in epigrafe il Gip del tribunale di Cagliari a fronte della richiesta di sostituzione della pena stabilita con decreto penale di condanna del 17.1.2025 nei confronti di LU IO, con il lavoro di pubblica utilità, disponeva la sostituzione come richiesta riguardo alla sola pena detentiva applicata, pari a 6 giorni di arresto, lasciando inalterata la sanzione pecuniaria già applicata, rispetto al reato ex art. 44 lett. c) del DPR 380/01. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il suo difensore LU IO, deducendo un unico motivo. 3. Rappresenta il vizio di motivazione per mancanza di motivazione in ordine alla mancata conversione dell'ammenda nel lavoro di pubblica utilità, ma Penale Sent. Sez. 3 Num. 8024 Anno 2026 Presidente: MA CA Relatore: OV EP Data Udienza: 15/01/2026 2 anche per la mancata emissione da parte del giudice del decreto di giudizio immediato 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice ha fatto corretta applicazione dell'art. 53 L. n. 689/1981 come novellato con l'art. 71 comma 1 Lett. a) del Dlgs. n. 150/2022 ai sensi del quale, mediante il comma 1 si stabilisce che " attraverso il comma 2 si stabilisce altresì che queste ultime disposizioni, con riguardo al caso dell'istanza dell'interessato successiva al decreto penale, consentono la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della sola pena detentiva anche ove la stessa fosse stata sostituita in pecuniaria per l'applicazione del decreto penale. 2. Dunque, il giudice ha fatto corretta applicazione della normativa vigente formulando un chiaro e lineare calcolo per la sostituzione. Consegue che In tal senso si è già espressa questa Corte (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Rv. 285570 - 01) alla luce del dettato di tale norma che 3 3. Emerge alfine una questione giuridica proposta dalla parte, risolta correttamente dal giudice senza alcun vizio di legittimità, e senza che neppure possa emergere alcun vizio di motivazione trattandosi della doverosa applicazione della legge. 4. Neppure si rinviene alcun vizio per mancata adozione del decreto di giudizio immediato. Invero, tale previsione da una parte è stata eliminata con novella dell'art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. intervenuta con Dlgs. del 19 marzo 2024 n. 31, in epoca anteriore alla richiesta - del 23.9.2024 - di emissione del decreto penale di condanna, dall'altra, comunque, il presupposto dell'emissione del decreto in quella abrogata disciplina era la inapplicabilità del lavoro sostitutivo, qui insussistente. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EP OV CA MA
avverso l'ordinanza del 19/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Cagliari Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 1. Con ordinanza di cui in epigrafe il Gip del tribunale di Cagliari a fronte della richiesta di sostituzione della pena stabilita con decreto penale di condanna del 17.1.2025 nei confronti di LU IO, con il lavoro di pubblica utilità, disponeva la sostituzione come richiesta riguardo alla sola pena detentiva applicata, pari a 6 giorni di arresto, lasciando inalterata la sanzione pecuniaria già applicata, rispetto al reato ex art. 44 lett. c) del DPR 380/01. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il suo difensore LU IO, deducendo un unico motivo. 3. Rappresenta il vizio di motivazione per mancanza di motivazione in ordine alla mancata conversione dell'ammenda nel lavoro di pubblica utilità, ma Penale Sent. Sez. 3 Num. 8024 Anno 2026 Presidente: MA CA Relatore: OV EP Data Udienza: 15/01/2026 2 anche per la mancata emissione da parte del giudice del decreto di giudizio immediato 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice ha fatto corretta applicazione dell'art. 53 L. n. 689/1981 come novellato con l'art. 71 comma 1 Lett. a) del Dlgs. n. 150/2022 ai sensi del quale, mediante il comma 1 si stabilisce che " attraverso il comma 2 si stabilisce altresì che queste ultime disposizioni, con riguardo al caso dell'istanza dell'interessato successiva al decreto penale, consentono la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della sola pena detentiva anche ove la stessa fosse stata sostituita in pecuniaria per l'applicazione del decreto penale. 2. Dunque, il giudice ha fatto corretta applicazione della normativa vigente formulando un chiaro e lineare calcolo per la sostituzione. Consegue che In tal senso si è già espressa questa Corte (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Rv. 285570 - 01) alla luce del dettato di tale norma che 3 3. Emerge alfine una questione giuridica proposta dalla parte, risolta correttamente dal giudice senza alcun vizio di legittimità, e senza che neppure possa emergere alcun vizio di motivazione trattandosi della doverosa applicazione della legge. 4. Neppure si rinviene alcun vizio per mancata adozione del decreto di giudizio immediato. Invero, tale previsione da una parte è stata eliminata con novella dell'art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. intervenuta con Dlgs. del 19 marzo 2024 n. 31, in epoca anteriore alla richiesta - del 23.9.2024 - di emissione del decreto penale di condanna, dall'altra, comunque, il presupposto dell'emissione del decreto in quella abrogata disciplina era la inapplicabilità del lavoro sostitutivo, qui insussistente. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EP OV CA MA