Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 8024
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione per mancata conversione dell'ammenda nel lavoro di pubblica utilità

    Il giudice ha fatto corretta applicazione dell'art. 53 L. n. 689/1981 come novellato, che consente la sostituzione della sola pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, anche se la pena detentiva fosse stata precedentemente sostituita in pecuniaria. La motivazione del giudice è ritenuta chiara e lineare.

  • Rigettato
    Mancata emissione del decreto di giudizio immediato

    La previsione relativa al decreto di giudizio immediato è stata abrogata da una novella legislativa intervenuta in epoca anteriore alla richiesta del decreto penale di condanna. Inoltre, il presupposto per l'emissione di tale decreto era l'inapplicabilità del lavoro sostitutivo, che nel caso di specie non sussiste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 8024
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8024
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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