Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
Atteso il disposto di cui all'art. 14, comma quinto ter, ultima parte, T.U. sull'immigrazione, quale riformulato dal D.L. n. 241 del 2004, conv. con modif. in L. n. 271 del 2004, secondo cui, nei confronti dello straniero resosi inottemperante all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emanato dal questore, deve in ogni caso procedersi all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, è da escludere la legittimità della emanazione, in luogo di detto provvedimento, di un nuovo ordine di allontanamento. L'inosservanza di tale nuovo ordine, quindi, non può essere nuovamente sanzionata quale reato previsto dalla prima parte del citato comma quinto ter dell'art. 14 T.U. sull'immigrazione, restando solo possibile un nuovo giudizio ed una nuova condanna qualora lo straniero, una volta espulso con accompagnamento alla frontiera, faccia rientro in Italia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 5888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5888 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/02/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 120
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 039569/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNA;
nei confronti di:
SECARA LILIANA N. IL 10/01/1983;
avverso SENTENZA del 26/08/2005 TRIBUNALE di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI Gianfranco che ha concluso per la rimessione della questione alle SS.UU. e, in ogni caso, annullamento con rinvio della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 agosto 2005, il tribunale di Bologna in composizione monocratica assolveva SECARA Liliana, di nazionalità moldava, dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 ter perché il fatto non sussiste, sul rilievo che non era stato rinnovato l'ordine di allontanamento del questore con riferimento al provvedimento del 1^ aprile 2005 del prefetto di Bologna, sicché "difettava il presupposto formale - pieno e compiuto - amministrativo ex lege" perché la straniera si rendesse inottemperante all'ordine di espulsione.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Bologna, osservando che la Secara, già condannata ed espulsa dal territorio dello Stato, non si era in realtà mai allontanata dall'Italia e, benché arrestata il 22 agosto 2005, era stata inopinatamente assolta dal tribunale, in base al presupposto errato che il reato di inosservanza dell'ordine di espulsione fosse un reato istantaneo (tutt'al più ad effetti permanenti), con la conseguenza che, una volta intervenuta la condanna, si esaurirebbe tutta la pregressa condotta antigiuridica. Secondo il PM ricorrente, invece, l'ordine di allontanamento del questore non ha alcun termine di vigenza (allo stesso modo del provvedimento del prefetto, che ne costituisce il presupposto), per cui, una volta notificato al destinatario, la sua inosservanza lo pone in stato di delitto permanente, anche dopo che è intervenuto un giudizio di condanna. Ad avviso del PM ricorrente, la previsione normativa di un nuovo provvedimento di espulsione contenuta nell'art. 14, comma 5 ter, ultima parte, novellato dalla L. n. 271 del 2004 non comporta l'invalidazione del precedente ordine di allontanamento e consente quindi la nuova condanna dello straniero inottemperante, indipendentemente dalla reiterazione del provvedimento amministrativo di espulsione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Fermo restando che il reato di abusivo reingresso dello straniero già espulso nel territorio dello Stato ha natura permanente (Cass., Sez. 1^, 18 febbraio 2004, n. 17878, Prenga, in Cass. pen. mass ann., 2005, n. 411, p. 965), è bene dir subito che l'addebito contestato alla Secara concerneva l'inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal prefetto di Bologna il 1^ aprile 2005 e ritualmente notificatole lo stesso giorno.
Come emerge dal ricorso del PM, la donna era stata colpita da due provvedimenti di espulsione: il primo, del 22 gennaio 2005 aveva portato al suo arresto in flagranza il 3 febbraio 2005 e alla sua remissione in libertà (si sconosce l'esito del relativo giudizio penale); al secondo provvedimento, del 1^ aprile 2005, erano seguiti prima l'arresto e poi la condanna con sentenza del 5 luglio 2005 a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con contestuale remissione in libertà. Dopo questa sentenza ne' il prefetto ne' il questore avevano più emesso nuovi provvedimenti di espulsione nei confronti della donna che, arrestata una terza volta il 22 agosto 2005, veniva nuovamente giudicata dal tribunale ed assolta con la sentenza qui impugnata.
Ciò premesso, si osserva.
Correttamente è stato escluso da parte del tribunale che il fatto di intrattenersi sul territorio dello Stato dopo una sentenza di condanna ex art. 14, comma 5 ter senza che lo straniero sia stato colpito da un nuovo provvedimento di allontanamento del questore integri un ennesimo reato di inosservanza dell'ordine di espulsione. Una volta esauritasi l'efficacia del provvedimento di espulsione (nel caso in esame: quello del 1^ aprile 2005) con la sentenza di condanna (quella del 6 luglio 2005), per procedere a un nuovo giudizio nei confronti dello straniero riluttante ad allontanarsi dal territorio dello Stato non c'è che un solo modo: ed è quello di adottare nei suoi confronti un nuovo provvedimento di espulsione, che peraltro va eseguito in questa seconda occasione soltanto con le modalità indicate nell'art. 5 ter, ultima parte (accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica).
Come ha affermato di recente questa Corte Suprema (Cass., Sez. 1^, 14 dicembre 2005, n. 29521, PG Brescia c. Barbaros;
Id., Sez. 1^, 14 dicembre 2005, n. 29525, PG c. Shumska), la lettera della norma dell'art. 5 ter ultima parte, sia nella vecchia che nella nuova formulazione dettata dalla L. n. 271 del 2004, è esplicita nel senso che un nuovo provvedimento di espulsione occorre sempre e che, dopo una prima condanna, esso deve essere eseguito "con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". La formulazione della L. n. 271 del 2004 è ancora più esplicita della precedente perché usa la locuzione "in ogni caso" riferita al nuovo provvedimento di espulsione, così da escludere qualunque richiamo all'eccezione contemplata nel precedente art. 5 bis, che consente al questore, in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma ("quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento"), di ordinare allo straniero "di lasciare s'intende spontaneamente il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni".
Dalle considerazioni che precedono e che sono strettamente legate alla lettera della legge si ricava che un provvedimento di espulsione occorre sempre e che non è condivisibile la tesi che l'ordine di allontanamento del questore (e quello del prefetto) non abbiano alcun termine di vigenza. Al contrario, una volta che lo straniero che non ottempera al primo ordine di allontanamento viene condannato, occorre emettere nei suoi confronti un nuovo ordine di espulsione, eseguirlo mediante accompagnamento alla frontiera e solo in caso del suo eventuale rientro in Italia si potrà procedere a un nuovo giudizio e a una nuova condanna.
P.Q.M.
Visti artt. 606, 606 c.p.p.; rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2006.