Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 5888
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

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Atteso il disposto di cui all'art. 14, comma quinto ter, ultima parte, T.U. sull'immigrazione, quale riformulato dal D.L. n. 241 del 2004, conv. con modif. in L. n. 271 del 2004, secondo cui, nei confronti dello straniero resosi inottemperante all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emanato dal questore, deve in ogni caso procedersi all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, è da escludere la legittimità della emanazione, in luogo di detto provvedimento, di un nuovo ordine di allontanamento. L'inosservanza di tale nuovo ordine, quindi, non può essere nuovamente sanzionata quale reato previsto dalla prima parte del citato comma quinto ter dell'art. 14 T.U. sull'immigrazione, restando solo possibile un nuovo giudizio ed una nuova condanna qualora lo straniero, una volta espulso con accompagnamento alla frontiera, faccia rientro in Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 5888
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5888
    Data del deposito : 2 febbraio 2006

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