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Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2023, n. 39499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39499 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore CE ST, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39499 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da EP CU contro il diniego di concessione di un permesso premio pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona in data 14 settembre 2022, sostenendo la mancanza di elementi che indichino la rescissione dei legami con la criminalità. Il Tribunale, ricordate sue precedenti decisioni di rigetto di analoghe istanze, ha ribadito la mancanza del requisito della cessazione della pericolosità sociale. Il CU è detenuto per delitti contemplati dall'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen., in particolare quello di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 aggravato dalla finalità mafiosa, e non ha soddisfatto l'onere di allegare fatti e circostanze che dimostrino la non attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di un loro ripristino, onere reso ancora più pregnante dal d.l. n.162/2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EP CU, per mezzo del proprio difensore avv. Anna Beatrice Indiveri, con un unico motivo con il quale censura la illogicità e la erroneità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.. L'ordinanza trascura il fatto che ai motivi aggiunti è stato allegato il verbale di un interrogatorio nel quale egli ha reso ampie dichiarazioni auto- ed etero- accusatorie in relazione ai reati associativi da lui commessi, tanto da ottenere una riduzione di pena. Questa collaborazione è stata fornita già nel corso del giudizio di primo grado, per cui oggi è sostanzialmente impossibile una sua ulteriore collaborazione. Inoltre l'ultimo delitto a lui attribuito risale al 2014 e la sua carcerazione si protrae dal 2017: anche questi otto anni di lontananza dall'ambiente criminoso rendono la sua collaborazione non più possibile. Peraltro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, il diniego del permesso-premio fondato solo sulla mancata collaborazione da parte di un condannato per reati ostativi non è legittimo, e il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza di altri elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di un loro ripristino. La lunga 'distanza dall'ultimo delitto commesso rende ragionevole ipotizzare, in assenza di elementi contrari, che è intervenuto l'assoluto distacco da tali rapporti. Anche il buon comportamento tenuto durante la già lunga carcerazione dovrebbe consentire di formulare una prognosi favorevole circa l'intervenuta rieducazione e la possibilità di un reinserimento proficuo nel consorzio sociale. Il 2 permesso -premio richiesto sarebbe stato goduto in un appartamento messo a disposizione a tale scopo, e quindi in un ambiente protetto e idoneo a garantire la lontananza dagli ambienti criminali a cui egli era legato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso, essendo la motivazione del provvedimento impugnato esaustiva e non manifestamente illogica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Esso non prospetta argomenti idonei a confutare la motivazione del t .iott JA. G-2,01 f-q,q Tribunale det tesi:142lb circa la mancata allegazione di elementi che dimostrino la non attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di un loro ripristino. Il ricorrente, infatti, si limita a ripetere che il permesso-premio dovrebbe essergli concesso stante la sua intervenuta collaborazione e la distanza nel tempo dell'ultimo delitto commesso, ribadendo che una sua ulteriore collaborazione sarebbe impossibile perché già intervenuta o perché la sua detenzione è in corso da un tempo troppo lungo. Queste due affermazioni non si confrontano con il provvedimento impugnato. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto inidonea, quale elemento da valutare in senso favorevole, la collaborazione asseritamente già fornita, perché non è messa in discussione la possibilità di concedere permessi -premio ai condannati per un reato di cui all'art.
4-bis Ord.pen. anche in assenza della collaborazione a norma dell'art. 58-ter Ord. peri.; la durata della detenzione, poi, non è oggettivamente idonea a impedire una proficua collaborazione, e rende scarsamente rilevante la mancata commissione di altri reati dopo l'inizio della stessa. Il ricorrente non offre elementi che smentiscano tali valutazioni, né indica altri elementi, idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di un loro ripristino. 2. Il Tribunale, inoltre, ha già valutato il buon comportamento intramurario del ricorrente, e lo ha ritenuto insufficiente per dichiarare cessato il legame con l'associazione criming4 o il pericolo del suo ripristino, con una motivazione non manifestamente illogica. Il ricorrente si limita a ripetere che tale buona condotta e la lontananza nel tempo dell'ultimo delitto sono elementi sufficienti per affermare avvenuto tale distacco, senza offrire, però, alcun elemento ulteriore a sostegno di tale affermazione. )( 3 iv 2.1. Al di là di og ni questione relativa alla disciplina introdotta dal d.l. n. 162 del 2022, la conclusione del Tribunale circa il mancato riscontro delle condizioni di fatto richieste dall'art. 30-ter Ord. pen., all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019, si rivela incensurabile. Essa è, infatti, conforme al principio dettato da questa Corte, ad esempio nella sentenza Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Rv. 283096, secondo cui «A seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art.
4-bis, comma 1, ord. pen. - nella parte in cui, in difetto di collaborazione con la giustizia, escludeva il riconoscimento dei benefici ai detenuti per delitti ostativi di cd. prima fascia, anche allorché fossero stati acquisiti elementi che escludessero sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino - il g iudice di sorveglianza, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi "individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro». Nel presente caso tali elementi individualizzanti sono stati esaminati e ritenuti insufficienti, secondo un percorso argomentativo che, come detto, risulta esaustivo e non manifestamente illogico, non avendo lo stesso ricorrente indicato elementi ulteriori, diversi da quelli già esaminati, che facciano ritenere incompleta o non sufficientemente approfondita la valutazione effettuata dal Tribunale. 3. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso proposto deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 g iugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore CE ST, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39499 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da EP CU contro il diniego di concessione di un permesso premio pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona in data 14 settembre 2022, sostenendo la mancanza di elementi che indichino la rescissione dei legami con la criminalità. Il Tribunale, ricordate sue precedenti decisioni di rigetto di analoghe istanze, ha ribadito la mancanza del requisito della cessazione della pericolosità sociale. Il CU è detenuto per delitti contemplati dall'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen., in particolare quello di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 aggravato dalla finalità mafiosa, e non ha soddisfatto l'onere di allegare fatti e circostanze che dimostrino la non attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di un loro ripristino, onere reso ancora più pregnante dal d.l. n.162/2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EP CU, per mezzo del proprio difensore avv. Anna Beatrice Indiveri, con un unico motivo con il quale censura la illogicità e la erroneità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.. L'ordinanza trascura il fatto che ai motivi aggiunti è stato allegato il verbale di un interrogatorio nel quale egli ha reso ampie dichiarazioni auto- ed etero- accusatorie in relazione ai reati associativi da lui commessi, tanto da ottenere una riduzione di pena. Questa collaborazione è stata fornita già nel corso del giudizio di primo grado, per cui oggi è sostanzialmente impossibile una sua ulteriore collaborazione. Inoltre l'ultimo delitto a lui attribuito risale al 2014 e la sua carcerazione si protrae dal 2017: anche questi otto anni di lontananza dall'ambiente criminoso rendono la sua collaborazione non più possibile. Peraltro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, il diniego del permesso-premio fondato solo sulla mancata collaborazione da parte di un condannato per reati ostativi non è legittimo, e il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza di altri elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di un loro ripristino. La lunga 'distanza dall'ultimo delitto commesso rende ragionevole ipotizzare, in assenza di elementi contrari, che è intervenuto l'assoluto distacco da tali rapporti. Anche il buon comportamento tenuto durante la già lunga carcerazione dovrebbe consentire di formulare una prognosi favorevole circa l'intervenuta rieducazione e la possibilità di un reinserimento proficuo nel consorzio sociale. Il 2 permesso -premio richiesto sarebbe stato goduto in un appartamento messo a disposizione a tale scopo, e quindi in un ambiente protetto e idoneo a garantire la lontananza dagli ambienti criminali a cui egli era legato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso, essendo la motivazione del provvedimento impugnato esaustiva e non manifestamente illogica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Esso non prospetta argomenti idonei a confutare la motivazione del t .iott JA. G-2,01 f-q,q Tribunale det tesi:142lb circa la mancata allegazione di elementi che dimostrino la non attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di un loro ripristino. Il ricorrente, infatti, si limita a ripetere che il permesso-premio dovrebbe essergli concesso stante la sua intervenuta collaborazione e la distanza nel tempo dell'ultimo delitto commesso, ribadendo che una sua ulteriore collaborazione sarebbe impossibile perché già intervenuta o perché la sua detenzione è in corso da un tempo troppo lungo. Queste due affermazioni non si confrontano con il provvedimento impugnato. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto inidonea, quale elemento da valutare in senso favorevole, la collaborazione asseritamente già fornita, perché non è messa in discussione la possibilità di concedere permessi -premio ai condannati per un reato di cui all'art.
4-bis Ord.pen. anche in assenza della collaborazione a norma dell'art. 58-ter Ord. peri.; la durata della detenzione, poi, non è oggettivamente idonea a impedire una proficua collaborazione, e rende scarsamente rilevante la mancata commissione di altri reati dopo l'inizio della stessa. Il ricorrente non offre elementi che smentiscano tali valutazioni, né indica altri elementi, idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di un loro ripristino. 2. Il Tribunale, inoltre, ha già valutato il buon comportamento intramurario del ricorrente, e lo ha ritenuto insufficiente per dichiarare cessato il legame con l'associazione criming4 o il pericolo del suo ripristino, con una motivazione non manifestamente illogica. Il ricorrente si limita a ripetere che tale buona condotta e la lontananza nel tempo dell'ultimo delitto sono elementi sufficienti per affermare avvenuto tale distacco, senza offrire, però, alcun elemento ulteriore a sostegno di tale affermazione. )( 3 iv 2.1. Al di là di og ni questione relativa alla disciplina introdotta dal d.l. n. 162 del 2022, la conclusione del Tribunale circa il mancato riscontro delle condizioni di fatto richieste dall'art. 30-ter Ord. pen., all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019, si rivela incensurabile. Essa è, infatti, conforme al principio dettato da questa Corte, ad esempio nella sentenza Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Rv. 283096, secondo cui «A seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art.
4-bis, comma 1, ord. pen. - nella parte in cui, in difetto di collaborazione con la giustizia, escludeva il riconoscimento dei benefici ai detenuti per delitti ostativi di cd. prima fascia, anche allorché fossero stati acquisiti elementi che escludessero sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino - il g iudice di sorveglianza, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi "individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro». Nel presente caso tali elementi individualizzanti sono stati esaminati e ritenuti insufficienti, secondo un percorso argomentativo che, come detto, risulta esaustivo e non manifestamente illogico, non avendo lo stesso ricorrente indicato elementi ulteriori, diversi da quelli già esaminati, che facciano ritenere incompleta o non sufficientemente approfondita la valutazione effettuata dal Tribunale. 3. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso proposto deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 g iugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente