Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7811 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE 7-8-191^/ CA 0 0 1 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G.N. 14501/99 Cron.17916 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere CORTES IA ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio. IL SOLE 24 ORE S EN T ENZA dal Sig. per diritti L 6000 sul ricorso proposto da: IL CA8 6141 2001 TI ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO DELLA SCIUCCA rappresenta e difeso dell avvocatio GUIDO TRIONI, SANDRA GIULIANI (SOST Richiests copie Audio DOMICILIATARIO) giusta delega in atti;
dal Sig. per dirit C ricorrente IL CANCELLIERS
contro
AUTOSERVIZI COMAZZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che lo rappresenta e difende 2001 unitamente agli avvocati PAOLO ANDREOTTI, MARISA 1756 -1- ZARIANI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 51/99 del Tribunale di NOVARA, depositata il 15/02/99 R.G.N. 1316/97 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato TRIONI;
udito l'Avvocato MANCUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN ET, autista di autobus di linea della Società Autoservizi MA, il 23 gennaio 1992 era colpito da malore, consistente in ripetuti e transitori episodi vertiginosi della durata di alcuni minuti, e il 23 febbraio dello stesso anno subiva un infortunio con la frattura del polso. Terminato il periodo di malattia, l'azienda collocava l'autista dapprima in ferie e poi in aspettativa non retribuita. Sottoposto a visita medica da parte della USL di Verbania nel maggio-giugno dello stesso anno, il ET veniva dichiarato inidoneo alle mansioni di autista, ma idoneo ad altre mansioni, non implicanti la guida di automezzi. A seguito di tale risultanza, la MA con lettera del 9 luglio 1992 esonerava definitivamente dal servizio l'autista, asserendo di non disporre di posti di lavoro con altre mansioni. Il ET allora impugnava licenziamento con ricorso diretto al OR di Ź Domodossola, chiedendo, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento stesso, la condanna della società alla reintegrazione nel suo posto di lavoro ed al risarcimento del danno derivato dalla asserita illegittimità del provvedimento. Si costituiva la S.r.l. Autoservizi MA contestando le avverse deduzioni ed eccependo, comunque, l'inapplicabilità della tutela reale in materia di licenziamenti individuali. Con sentenza del 2 novembre 1992 il OR di Domodossola rigettava il ricorso. Avverso tale sentenza il ET proponeva appello innanzi al Tribunale di Verbania chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di illegittimità del licenziamento con le conseguenze patrimoniali di legge. Con sentenza in data 16 giugno 1994, il Tribunale di Verbania riformava la pronuncia del OR di Domodossola, ritenendo illegittimo il provvedimento di esonero dal servizio in data 9 luglio 1992 e la conseguente risoluzione del rapporto e condannava la S.r.l. Autoservizi MA al risarcimento del danno in favore del ET, pari alle retribuzioni maturate dal giorno dell'esonero alla data della sentenza, oltre agli interessi dalla data di maturazione al saldo. La sentenza del Tribunale di Verbania veniva impugnata dalla S.r.l. Autoservizi MA con ricorso per cassazione, rigettato con sentenza del 16 gennaio 1996. Nelle more del ricorso di legittimità il ET chiedeva ed otteneva dal OR di Borgomanero decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico della S.r.l. Autoservizi MA per il pagamento della somma di L. 52.496.833 a titolo di risarcimento danni di cui alla sentenza del Tribunale di Verbania, pari alle retribuzioni dovute al ET dalla data di risoluzione del rapporto alla data della sentenza. La Autocomazzi S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, con ricorso in data 2 dicembre 1994, eccependo l'inammissibilità della procedura monitoria per violazione del principio “ne bis in idem" e per difetto del presupposto della liquidità del credito di cui al decreto ingiuntivo, e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso. Contestualmente proponeva istanza di sospensione della esecutività della sentenza del Tribunale stesso, in pendenza del ricorso per Cassazione. Il Tribunale rigettava l'istanza. Costituitosi nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, il ET proponeva domanda in via riconvenzionale, chiedendo la condanna della S.r.l. Autoservizi MA al pagamento della ulteriore somma di L. 20.387.939 a titolo di retribuzioni dalla data del 16 giugno 1994 (data della sentenza del Tribunale di Verbania) al 31 gennaio 1995, in quanto la Autoservizi MA non aveva dato seguito alla sua offerta di riprendere servizio. Con memoria di replica la S.r.l. Autoservizi MA eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, oltre che la infondatezza della medesima. 2 Proseguito il giudizio in seguito all'intervenuta sentenza della Corte di Cassazione in attesa della quale la causa era stata sospesa, il OR fissava l'udienza di discussione;
nell'occasione, il ET chiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di L. 49.801.383, così aggiornato, sino al 31 luglio 1996, l'importo dovuto per il periodo successivo al 16 giugno 1994 nonché, nelle conclusioni formulate in successive note, la condanna all'ulteriore importo dovuto per il periodo successivo al 31 luglio 1996. Con sentenza del 3 maggio 1997, il OR rigettava l'opposizione e dichiarava inammissibili le ulteriori richieste risarcitorie, formulate dal lavoratore in via riconvenzionale. Avverso tale sentenza proponeva appello AN ET rilevando l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta (dovendosi ricomprendere in essa, secondo l'appellante, entrambe le pretese risarcitorie avanzate nelle due successive memorie, trattandosi di somme maturate in corso di causa). Si costituiva la Autoservizi MA S.r.l. chiedendo, invece, la conferma della sentenza impugnata e richiamando, sul punto, le motivazioni svolte dal OR. Con sentenza del 25 novembre 1998-15 febbraio 1999, l'adito Tribunale di Novara rigettava il gravame, ritenendo le pretese avanzate in via riconvenzionale precluse dal giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Verbania in data 16 giugno 1994. Per la cassazione di tale sentenza ricorre AN ET con un unico motivo. Resiste la s.r.l. Autoservizi MA con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti 3 (art.360 n.5 c.p.c.), assume che i Giudici d'appello, chiamati ad interpretare la sentenza del Tribunale di Verbania, sarebbero incorsi in vistosi errori logici e giuridici, che avrebbero condizionato in modo decisivo la loro conclusione di ritenere preclusa, per effetto del giudicato formatosi su detta sentenza, la sua richiesta di conseguire l'integrale risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimo licenziamento. Il vizio di motivazione emergerebbe ad avviso del ricorrente- in maniera evidente alla luce del quadro normativo, costituito dalle disposizioni del R.D. n.148 del 1931 e dai suoi allegati che regolano il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e, per quanto più specificamente interessa in questa sede, l'istituto dell'esonero dal servizio e le conseguenze derivanti dall'esonero illegittimo. Per una più organica esposizione dei termini della censura, giova richiamare, nei suoi momenti essenziali, quanto già in buona parte rappresentato nella enunciazione in fatto della vicenda processuale. Con un primo giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di "esonero" dal servizio, chiedendo in primo grado, a norma dell'art.18 della legge 20 maggio 1970 n.300, la declaratoria di illegittimità del provvedimento medesimo, la condanna della società alla reintegrazione nel suo posto di lavoro ed al risarcimento dei danni derivanti dalla asserita illegittimità del provvedimento. In seguito al rigetto della domanda in detto grado di giudizio, il ET ha proposto appello innanzi al Tribunale di Verbania, chiedendo che venisse dichiarata la illegittimità del licenziamento oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale, in accoglimento della domanda, ha dichiarato illegittimo l'esonero del lavoratore e ha condannato la società al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dal giorno dell'esonero al momento della pronuncia, oltre accessori. La Corte di Cassazione (sentenza n.4656 del 21 maggio 1996), pronunciandosi su ricorso della Società articolato su due motivi, ha ritenuto, relativamente al primo motivo il quale è quello che interessa la questione in oggetto-, che "il fatto che in primo grado si sia invocato l'art. 18 dello statuto dei lavoratori e si sia chiesto il ripristino del rapporto e il risarcimento del danno, mentre in appello si sia abbandonato ogni riferimento alla norma suddetta e si sia limitata la richiesta al solo risarcimento del danno, ha comportato solo una ammissibile riduzione e non un mutamento della domanda". Così decidendo, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, passata in tal modo in giudicato, la quale, a fronte della sola richiesta risarcitoria (e non più anche di quella ripristinatoria) avanzata dal ET, ha condannato la s.r.l. Autoservizi MA "al risarcimento del danno in favore del ET, pari alle retribuzioni maturate dal giorno dell'esonero ad oggi (16 giugno 1994, data della sentenza), oltre agli interessi dalla data della maturazione al saldo". Nel successivo processo, instaurato, nelle more del giudizio per cassazione, in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo emesso, a carico della soc. MA, dal OR di Borgomanero su istanza del ET per il pagamento della somma di lire 52.496.833, a titolo di risarcimento danni di cui alla sentenza del Tribunale di Verbania, pari alle retribuzioni dovute al ET dalla data del 9 luglio 1992 (data della risoluzione del rapporto) al 16 giugno 1994 (data della sentenza del Tribunale di Verbania)- sia il OR che il Tribunale di Novara, giudice d'appello, hanno ritenuto inammissibili le domande riconvenzionali proposte dall'opposto ET dirette a richiedere ulteriori importi maturati nel periodo successivo al 16 luglio 1994. Ciò sia per effetto del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Verbania che limitava il risarcimento al periodo 9 luglio 1992-16 giugno 1994, sia per la non configurabilità di domande 5 riconvenzionali avanzate dalla parte opposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Orbene, con il motivo in esame, il ricorrente deduce che la statuizione del Tribunale di Verbania, interpretata dalla sentenza impugnata nel senso che essa abbia inteso circoscrivere l'ambito temporale del risarcimento al periodo compreso dal giorno dell'esonero al momento della pronuncia, non abbia affatto tale limitata portata. Il Tribunale di Verbania -secondo il ricorrente-, giudicando illegittimo (e privo di effetto) l'esonero, avrebbe implicitamente dichiarato la prosecuzione del rapporto tra le parti, ponendo le premesse non solo dell'obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno già subito dal lavoratore in conseguenza della mora accipiendi già verificatasi, ma anche del suo obbligo di accettare per il futuro la prestazione lavorativa del ET, pena il sorgere di un titolo risarcitorio ulteriore, non essendo il provvedimento espulsivo idoneo ad estinguere il rapporto e gli obblighi da esso nascenti. Ed a sostegno ditale assunto il ricorrente richiama l'orientamento di questa Corte secondo cui il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende alle quali si applica la normativa del R.D. 8 gennaio 1931 n.148, dei relativi allegati e delle successive aggiunte e nodificazioni è caratterizzato da un particolare regime di stabilità che attribuisce ai dipendenti stessi il diritto alla conservazione del posto di lavoro, finché non si verifichino determinate condizioni (Cass. 14 aprile 1980 n.2431), in mancanza delle quali, non rimanendo interrotto, né venendo meno il rapporto di lavoro e quindi l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione per il periodo corrente tra l'illegittima estromissione del lavoratore e la sua riassunzione in servizio, il correlativo obbligo assicurativo resta soltanto sospeso e, quindi, assoggettabile a regolarizzazione con il versamento, a carico del datore di lavoro, dei contributi previdenziali sulle somme corrisposte al lavoratore a 6 titolo di retribuzione per l'anzidetto periodo (Cass. 5 luglio 1996 n.6165; Cass.9 agosto 1995 n.8760). Da tale orientamento, in base al quale è da escludere che un illegittimo provvedimento di esonero dell'agente autoferrotranviario sia idoneo a produrre l'effetto giuridico della cessazione del rapporto, generando soltanto una pretesa risarcitoria liquidata una tantum, il ricorrente fa discendere la conseguenza che il suo diritto al ristoro patrimoniale debba essere commisurato alla retribuzione perduta in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, finché tale inadempimento perduri. La sentenza del Tribunale di Verbania andrebbe quindi interpretata alla luce di siffatti principi, tenuto anche conto che a tale interpretazione non sarebbe di ostacolo il tenore letterale della decisione. E' ben vero, infatti -puntualizza il ricorrente- che la sentenza ha pronunciato condanna solo per il danno maturato sino al giorno della lettura del dispositivo, ma ciò non implica affatto, neppure per implicito, che essa abbia escluso la risarcibilità del danno che venisse a maturare successivamente;
danno, che, in quanto non ancora prodotto, non poteva essere riconosciuto dal Tribunale di Verbania secondo quanto chiarito nella stessa motivazione della sentenza nella parte in cui si afferma: "il danno subito dal dipendente può essere liquidato solo fino alla data della sentenza". Il motivo, pur muovendo da condivisibili premesse, non può trovare accoglimento. Costituisce invero canone fondamentale, ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che la interpretazione del giudicato esterno, formatosi in un precedente processo fra le stesse parti (come appunto nel caso di specie), rientra nei poteri istituzionali del giudice del merito, per quanto riguarda l'accertamento del contenuto sostanziale della cosa giudicata e del conseguente effetto preclusivo per l'esame ulteriore delle singole questioni, 7 risolvendosi tale accertamento in un apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimita', se sorretto da motivazione esente da vizi logici e errori di diritto (ex plurimis, Cass.28 settembre 1994 n.7890). Nella specie, la decisione impugnata ha esattamente applicato i principi in tema elementi costitutivi della cosa giudicata pervenendo, con motivazione adeguata e esente da vizi logici, alla conclusione che il giudicato formatosi tra le stesse parti nel precedente processo, faceva stato in ordine all'accertamento del diritto, tra le medesime controverso nel successivo giudizio. Il Giudice del merito, infatti, mediante una interpretazione corretta ed esauriente dei fatti dedotti dalle parti, ha ritenuto che, anche sulla base del dato letterale della pronuncia la quale, come già precisato, dichiarava illegittimo l'esonero dal servizio intimato al ET, condannando la soc. MA al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal giorno dell'esonero alla data della sentenza, la rivalutazione dalle singole maturazioni alla data della sentenza ed interessi legali da tali date al saldo-, risultava evidente che il Tribunale di Verbania, escludendo la posizione del ET dalla tutela c.d. reale ex art.18 St. Lav., aveva inteso limitare il risarcimento rapportandolo alle retribuzioni (rivalutate) maturate fino alla data della sentenza. Se avesse inteso attribuire al ET anche le somme maturate successivamente, avrebbe certamente esteso tale risarcimento alle retribuzioni maturate fino al saldo da parte della società obbligata, così come stabilito per gli interessi legali. La sentenza, quindi, -secondo il Giudice a quo- aveva chiaramente escluso che il ET potesse chiedere somme corrispondenti alle retribuzioni per periodi successivi a tale data. Ma aggiunge ancora, correttamente, detta sentenza che le censure mosse dal ET, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relative sia all'esclusione della tutela reale sia al diritto di ottenere le somme maturate dopo la 8 data della sentenza del Tribunale di Verbania, avrebbero dovuto essere oggetto del ricorso per Cassazione. Osserva la Corte non esservi dubbio che il ricorrente propone in questo giudizio argomentazioni che avrebbe dovuto proporre nel giudizio "principale"; tanto più che lo stesso ET, nell'enunciare la giurisprudenza di questa Corte in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende alle quali si applica la normativa del R.D. 8 gennaio 1931 n.148, evidenzia come, nel caso di illegittima estromissione del lavoratore, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ha, come dies a quo, quello della "sua riassunzione in servizio". Pertanto, correttamente il Tribunale di Novara, di fronte ad una richiesta (nel giudizio principale) risarcitoria senza limite di tempo e quindi comprensiva anche di danni futuri -, correlando la statuizione del Tribunale di Verbania al petitum, ha ritenuto quest'ultimo, in quanto circoscritto definitivamente nei limiti tracciati dal decisum, non più suscettibile di espansione attraverso ulteriori domande giudiziali. E ciò a ben ragione, caratterizzandosi la vicenda processuale da un lato dalla proposizione di una domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni tutti conseguenti all'illegittimo "esonero" e, quindi, anche di quelli successivi alla - relativa decisione-, dall'altro una pronuncia, passata in giudicato, relativa proprio a tale domanda, che ha riconosciuto il danno maturato sino alla data della pronuncia medesima. Da ciò discende -conformemente a quanto statuito nella sentenza impugnata- che la richiesta, oggetto della presente controversia, di risarcimento dei danni successivi alla sentenza passata in giudicato, cioè di danni maturati successivamente al 16 giugno 1994, è inammissibile, in quanto contrastante con il principio del giudicato enunciato negli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c. Essendo stata la sentenza in esame impugnata sotto il profilo di vizio di motivazione e non sussistendo, per le ragioni esposte, il dedotto vizio, il ricorso va rigettato Le spese di questo giudizio vanno compensate fra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio. Roma, 10 aprile 2001. Il Presidente Femant Il Consigliere est. тоды девет 20 Sede I D , A O S L S 0 L 1 A O T . 3 B , T 3 I A R 5 S D 'A E . A P L S T N L I S E N O 3 D P G -7 I O S IM -8 N A 1 E A D S 1 D E I , E E A T O G R O N T G E T IS S E IT E L G IR E R A D L L E P 10