Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose il riallaccio abusivo di utenza distaccata. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il reato è integrato anche se, a seguito di tale manomissione, il contatore riprenda a registrare il consumo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2013, n. 35825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35825 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 27/06/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1389
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 27333/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP IN N. IL 29/01/1963;
avverso la sentenza n. 701/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 29/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. CACCIOLA Gregorio de Foro di Rosarno, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 6/4/2009, dichiarato NA NC colpevole del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica ai danni dell'ENEL, condannò il medesimo alla pena reputata di giustizia, interamente condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006. 1.1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, investita dell'appello proposto dall'imputato, con sentenza del 29/3/2012, confermò la statuizione di primo grado.
2. Il NA propone ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione con il quale denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile.
Queste, in sintesi, le doglianze enucleabili: a) la Corte d'appello aveva omesso di motivare sui motivi nuovi proposti ai sensi dell'art.585 c.p.p., comma 4, e se ciò avesse fatto sarebbe giunta a diversa conclusione;
b) coi detti motivi si era resa più specifica la critica concernente l'apparato motivazionale di primo grado, giudicato ermetico ed apparente, non essendo bastevole per giungere a statuizione di colpevolezza affermare che l'utenza era stata disattivata e che al momento del controllo risultava essere stata riattivata abusivamente, in quanto non si era mai chiarito se fosse stato effettivamente il NA ad effettuare l'allaccio (il contratto era risalente, trattavasi di fornitura stagionale e la cassetta era posizionata in campagna, in luogo accessibile a tutti);
c) anche ad ammettere che l'imputato avesse fatto luogo alla riattivazione abusiva, "in ogni caso non vi è mai stata erogazione clandestina o furtiva di energia elettrica, dal momento che il contatore ha continuato a girare regolarmente ed a registrare il consumo".
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La doglianza con la quale si afferma che la Corte d'appello non aveva preso in considerazione i motivi aggiunti risulta inammissibile a causa della sua evidente genericità.
3.1. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza deve giudicarsi la contestazione dell'attribuzione del fatto all'imputato. Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi (l'utenza era intestata all'imputato), senza considerare che nessun altro avrebbe avuto interesse a riattivare la fornitura, ne', peraltro, il ricorrente offre indicazioni di una qualche plausibilità.
3.2. La censura con la quale il NA assume che l'autoattivazione abusiva della fornitura elettrica, ove i consumi continuino ad essere regolarmente registrati, non integri il reato contestato non è condivisa dal Collegio, il quale, sul punto, reputa di non doversi discostare dall'indirizzo, già espresso in sede di legittimità, secondo il quale "L'illecito utilizzo della corrente erogata (...) costituisce l'impossessamento della cosa altrui, attuato con l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. La resi trazione del consumo ha soltanto natura di prova del fatto e della entità del danno causato: il delitto è, dunque, perfetto anche in presenza del mancato occultamento della consumazione dell'energia sottratta". (Cass. Sez. 5^, n. 45325 del 17/10/2005).
4. In conseguenza di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013