Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
La legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle somme, che questi aveva l'obbligo di versare, in forza della disciplina contrattuale collettiva, alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali dovute ai lavoratori, spetta a questi ultimi e non alla Cassa; infatti, i lavoratori agiscono per conseguire somme loro spettanti a titolo retributivo, essendo la Cassa, a seguito degli accantonamenti, mera depositaria di somme da corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo nell'ambito di una funzione di intermediazione, e non di previdenza ed assistenza, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5741 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN SAGGIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA CI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 203, presso lo studio dell'avvocato FORASTIERE PAOLO e d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'TI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo STUDIO SAVERIO NIGRO, rappresentato e difeso dall'avvocato SINISCALCO AN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 211/98 del Tribunale di SALA CONSILINA, depositata il 10/12/98 R.G.N. 42/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato FRANCESCO GIULIANO e GIOVANNI ROMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sign. Antonio D'TI dipendente del sign. CI PA, titolare di un'impresa edile, ha ottenuto dal Pretore di Sala Consilina nei confronti dello stesso, l'emissione di un decreto ingiuntivo per il complessivo ammontare di lire 2.561.550, non avendo il suddetto imprenditore provveduto agli accantonamenti, presso la Cassa Edile, destinati al pagamento delle ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali spettanti ai lavoratori. L'intimato ha proposto opposizione innanzi al Pretore stesso, contestando la legittimazione ad agire del lavoratore potendo, a suo avviso, le somme destinate ad accantonamenti essergli richieste soltanto dalla Cassa stessa.
Il Pretore ha rigettato l'opposizione.
Proposto appello da parte del sign. PA il Tribunale della predetta città ha parzialmente confermato la decisione pretorile. Esso, con sentenza del 10.12.98, ha ritenuto che:
- la Cassa Edile non è assimilabile ad un ente previdenziale giacché le somme versate presso la stessa, della cui amministrazione si fa carico, costituiscono quota parte per il trattamento economico dei lavoratori per gratifica natalizia, ferie, festività, ecc.;
- essa svolge, prevalentemente, una funzione di mediazione e non di previdenza ed assistenza, attenendo al rapporto di lavoro e non ad un rapporto previdenziale;
- gli accantonamenti, presso la stessa, presentano natura prevalentemente retributiva con la conseguenza che, nell'ipotesi che il datore di lavoro non provveda ad essi il lavoratore è legittimato ad agire, nei confronti dello stesso, per la riscossione delle somme a lui spettanti, in considerazione della veste di mera depositaria;
- che il credito del D'TI andava ridotto a lire 1.773.931 avendo la Cassa edile attestato, senza che su ciò intervenisse contestazione, che il lavoratore aveva già percepito lire 787.679. Il sign. PA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da cinque motivi.
Il sign. D'TI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente, la piena ritualità della procura del ricorrente che, pur risultando da due spezzoni, uno dattiloscritto ed uno apposto con timbro a margine del ricorso, - circoscrive il mandato difensivo alla cassazione della sentenza emessa il 25.11.98 dal Tribunale di Sala Consilina: ciò garantisce la posteriorità del mandato rispetto alla sentenza impugnata (4038/99). Nè rilievo alcuno ha il fatto che l'elezione di domicilio risulta dall'epigrafe del ricorso.
Con il primo motivo denunciando violazione dell'art.100 c.p.c. il ricorrente sostiene che il lavoratore non aveva diritto di agire nei suoi confronti.
Legittimata ad agire contro di esso era soltanto la Cassa Edile per effetto della disciplina contrattuale collettiva che obbliga le imprese ad accantonare in un fondo comune alcune somme con la finalità di realizzare l'estinzione di alcune obbligazioni retributive nei confronti dei lavoratori.
La Cassa conserva la qualifica di creditrice acquisendo le somme dovute dai datori di lavoro;
il lavoratore riscuote il suo credito non direttamente, ma tramite la Cassa Edile, secondo un sistema che è stato recepito dalla normazione collettiva, che impone a tutte le imprese edili che appaltano lavori per opere pubbliche l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa;
il lavoratore iscritto alla stessa, con il datore di lavoro, ha ceduto ad essa il diritto alla riscossione dell'originario credito.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale riconoscendo la legittimazione ad agire dei lavoratori per il pagamento, da parte del datore di lavoro di somme ad essi spettanti a titolo retributivo si è conformato all'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui la cassa è depositaria di somme da corrispondere agli aventi diritto alla scadenza a titolo retributivo, sicché viene a svolgere una funzione di intermediazione, e non di previdenza ed assistenza che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale ( 77/88, 1442/87, 2559/81). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. all'art. 2113 comma 2.
Con tale censura il ricorrente lamenta che Tribunale non abbia riconosciuto efficacia transattiva alla quietanza, non più impugnata, con la quale il lavoratore accettava la somma di lire 5.000.000 a tacitazione totale e definitiva di ogni sua pretesa. La censura è inammissibile in quanto attinente a questione proposta per la prima volta nella presente sede non risultando trattata nella sentenza impugnata senza che sul punto vi sia stata denuncia di omessa pronuncia.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 24 comma 2 Cost. e dell'art. 2697 c.c., e sostiene che la causa non è mai stata trattata in modo completo.
In particolare, egli denuncia la assoluta inidoneità del documento prodotto dal lavoratore ai fini della emissione del decreto ingiuntivo.
Al datore di lavoro che aveva chiesto, sia in primo che in secondo grado l'ammissione dei mezzi di prova diretti a dimostrare l'infondatezza della pretesa del lavoratore è stato impedito di provare le proprie eccezioni.
La censura è infondata: essa è, in realtà, incentrata sulla mancata ammissione dei mezzi di prova chiesti dal ricorrente diretti a contrastare la pretesa del lavoratore: senza tuttavia indicare il contenuto degli stessi affinché la Corte potesse valutarne la rilevanza.
Con il quarto motivo il ricorrente sostiene di non dovere altro al lavoratore.
Con l'appello egli aveva prodotto un attestato della cassa edile dal quale risultava che detto ente ha corrisposto al lavoratore quanto dovutogli: di conseguenza l'intero credito del lavoratore doveva esser dichiarato estinto ed il Tribunale non ha spiegato perché non riteneva che la cassa edile avesse effettuato l'intero pagamento pur risultando ciò dal documento senza ammettere la prova articolata dall'appellante.
La censura è infondata.
La riduzione del credito è, evidentemente, l'effetto della esistenza di parziali accantonamenti relativi solo a determinati periodi;
ed infatti lo stesso ricorrente ammette che tanto dichiarò il lavoratore aggiungendo che l'attestazione di un pagamento pieno era frutto di un errore informatico (anche se poi all'udienza di discussione non contestava il contenuto del documento) senza specificamente indicare, a fronte di tali contestazioni del lavoratore, quali fonti probatorie avrebbero imposto al giudice di ritenere del tutto estinto il credito del lavoratore. Quanto ai mezzi di prova che non sarebbero stati ammessi in secondo grado il loro contenuto è del tutto omesso dal ricorrente, sicché la Corte non può valutarne la rilevanza.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. e si duole che il Tribunale pur avendo revocato il decreto ingiuntivo, essendo solo parzialmente sussistente il credito per il quale era stato concesso il decreto ingiuntivo abbia solo compensato le spese.
Anche tale doglianza è infondata rimanendo al giudice, in materia di spese di lite, solo precluso di porle a carico della parte vittoriosa: ma tanto non ha fatto il Tribunale.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese L. 33.000=, oltre a lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001