Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5741
CASS
Sentenza 19 aprile 2001

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La legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle somme, che questi aveva l'obbligo di versare, in forza della disciplina contrattuale collettiva, alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali dovute ai lavoratori, spetta a questi ultimi e non alla Cassa; infatti, i lavoratori agiscono per conseguire somme loro spettanti a titolo retributivo, essendo la Cassa, a seguito degli accantonamenti, mera depositaria di somme da corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo nell'ambito di una funzione di intermediazione, e non di previdenza ed assistenza, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5741
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5741
    Data del deposito : 19 aprile 2001

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