Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 1
Ai fini della applicabilità della disciplina transitoria in materia di deroga al divieto di cumulo tra pensione di anzianità e lavoro autonomo, contenuta nell'articolo 10, comma ottavo, del D.Lgs. n. 503 del 1992, novellato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993, il requisito contributivo minimo previsto dal medesimo articolo è da riferire ai trentacinque anni necessari per la pensione "di vecchiaia o di anzianità", e non ad anzianità inferiori, previste per fruire di pensionamenti anticipati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12323 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL NA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.I., - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI DONNA OLIMPIA 134, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO IZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 981/00 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 21/10/00 R.G.N. 1516/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato LI MARZI GIUSEPPE per delega ANDREONI AMOS;
udito l'Avvocato IZZO NUNZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 maggio 1998 al TO di Roma RD AL, già dirigente alle dipendenze della s.p.a. Reggiane OMI, controllata dall'Efim, esponeva di aver presentato in data 11 ottobre 1994 domanda di pensionamento anticipato ai sensi dello art. 5 d.l. 29 agosto 1994 n. 516 conv. in l. 27 ottobre 1994 n. 598
(provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'Efim ed altri organismi) e la domanda era stata accolta dal commissario liquidatore della società il 13 dicembre successivo, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre.
Nel marzo 1995 il AL aveva iniziato una attività di lavoratore autonomo, ciò che aveva indotto l'NP, debitore della pensione, ad applicare il parziale divieto di cumulo fra pensione e reddito di cui all'art. 10, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 10, l. 2 dicembre 1993 n. 537, e conseguentemente a ridurre la pensione del cinquanta per cento. Assumendo di aver diritto alla deroga al detto divieto, posta dal comma 8 dell'art. 10 cit., il AL chiedeva dichiararsi il suo diritto alla percezione della pensione intera.
Costituitosi il convenuto, il TO rigettava la domanda con decisione del 21 aprile 1999, confermata con sentenza del 21 ottobre 2000 dal Tribunale, il quale osservava che la deroga al divieto di cumulo era subordinata dall'art. 10 cit., comma 8, ai requisiti alternativi dell'essere il lavoratore già titolare di pensione al 31 dicembre 1994 ovvero di avere egli raggiunto alla stessa data la contribuzione minima per la liquidazione della pensione di anzianità o di vecchiaia.
Nessuno dei due requisiti era stato conseguito dal AL, il quale il 31 dicembre 1994 era ancora in servizio, avendo la sua datrice di lavoro trasmesso la domanda di pensionamento all'NP il 13 precedente (art. 5, comma 4, d.l. n. 516 del 1994). Nè egli aveva versato la contribuzione necessaria alla pensione di vecchiaia o di anzianità giacché aveva anzi fruito, per il beneficio del pensionamento anticipato, di una anzianità figurativa. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione il AL mentre l'NP resiste con controricorso.
Memorie utrinque.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, modif. dall'art. 11, comma 10, l. 24 dicembre 1993 n. 537, nonché 4 e 5 d.l. 29 agosto 1994 n. 516 conv. in l. 27 ottobre 1994 n. 598, sostenendo non doversi applicare il parziale divieto di cumulo fra pensione e reddito di lavoro autonomo, stabilito dall'art. 10 cit., comma 6, e doversi per contro applicare la deroga al divieto, disposta dal successivo comma 8.
Il ricorrente sostiene infatti di possedere entrambi i requisiti richiesti dalla deroga: titolarità della pensione e contribuzione minima al 31 dicembre 1994.
Quanto al primo requisito, egli sostiene che la espressione "titolari di pensione", contenuta nel comma 8 cit., dev'essere intesa nel senso di soggetti che abbiano raggiunto tutti i requisiti, contributivi e di anzianità, per ottenere il trattamento di quiescenza, quand'anche non sia stato ancora emanato il formale provvedimento di attribuzione.
Quanto al secondo requisito, il ricorrente ritiene che l'anzianità contributiva necessaria per fruire della deroga non debba essere necessariamente quella, di trentacinque anni, richiesta per la pensione secondo il regime generale obbligatorio, bensì anche quella sufficiente per il pensionamento anticipato. Il motivo non è fondato.
Nel caso di specie si tratta del "beneficio del prepensionamento", così chiamato dall'art. 5 d.l. n. 516 del 1994 conv. in l. n. 598 del 1994. A tale beneficio poterono essere ammessi i lavoratori che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fossero "in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" (art. 5, comma 1). Agli stessi lavoratori il beneficio veniva erogato "con una maggiorazione della anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito di 35 anni, prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria" (art. 5, comma 1).
Una volta presentata dal lavoratore la domanda di prepensionamento, la società datrice di lavoro, dopo averla discrezionalmente accolta, la trasmetteva all'istituto previdenziale ed il rapporto di lavoro si considerava estinto "senza diritto al preavviso per entrambe le parti, nell'ultimo giorno del mese in cui le società effettuano la trasmissione delle domande stesse" (art. 5, comma 4) . Il costo dell'operazione era a carico delle società datrici di lavoro, che chiedevano le necessarie somme al commissario dell'Efim (art. 5, commi 5 e 6) .
Il d.lgs. n. 503 del 1992, riordinando il sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, vietò il cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro dipendente (pensione intera) e con i redditi da lavoro autonomi (parte della pensione) (art. 10, comma 6).
Il legislatore ritenne però di salvaguardare i cosiddetti diritti quesiti e perciò protrasse lo inizio di efficacia del divieto, che non valse per i lavoratori che al 31 dicembre 1994 fossero già titolari di pensione ovvero avessero raggiunto "i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità" (art. 10, comma 8).
Le questioni che il ricorrente sottopone ora alla Corte sono: A) se titolare di pensione potesse considerarsi chi, avendone già diritto, tuttavia ancora non la percepisce;
B) se l'espressione "requisiti contributivi minimi" possa riferirsi anche ai requisiti previsti dalla legge per il pensionamento anticipato ossia non solo a quelli della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
In realtà, malgrado la letterale formulazione che sembra porre due alternativi requisiti (titolarità della pensione ovvero raggiungimento della contribuzione minima), l'art. 10, comma 8, cit. pone un solo requisito, che è quello della contribuzione minima, necessario e sufficiente per l'applicazione della precedente e più favorevole normativa in materia di cumulo fra pensione e retribuzione.
Infatti in un primo momento l'art. 10 cit., inserito nel d.lgs. n. 503 del 1992, richiedeva solamente la formale titolarità della pensione. In un secondo momento il Legislatore, considerando evidentemente che il momento del conseguimento di questa titolarità, ossia del beneficio per il pensionato, poteva dipendere da un'attività puramente discrezionale del datore di lavoro o della pubblica amministrazione ed eventualmente anche dal caso, formulò di nuovo l'art. 10 attraverso l'art. 11 l. n. 537 del 1993, ponendo il requisito della contribuzione minima, che assorbì il requisito previsto in precedenza, così come il più comprende il meno. Ciò significa in definitiva che il ricorrente pone una sola questione a questa Corte, vale a dire se il requisito contributivo minimo possa essere, oltre quello previsto dalla legge per le pensioni di anzianità o di vecchiaia, anche quello, minore, previsto per il pensionamento anticipato.
Esattamente la sentenza qui impugnata ha dato risposta negativa alla questione, così stabilendo che il requisito di cui all'art. 10, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992, novellato dall'art. 11 l. n. 537 del 1993, sia da riferire ai trentacinque anni necessari per la pensione "di vecchiaia o di anzianità" e non ad anzianità inferiori, previste per fruire di pensionamenti anticipati. Questi ultimi, seppure mantengono la caratteristica di trattamenti previdenziali e non assistenziali, perseguono i fine di non lasciare prive dei mezzi di sussistenza persona costrette ad abbandonare l'occupazione a causa della crisi economica dell'impresa datrice di lavoro. Tali trattamenti attribuiscono perciò un beneficio al lavoratore, che tuttavia non ne sopporta il peso finanziario. La ragione del divieto di cumulo fra pensione anticipata e percezione di reddito da lavoro sta nel sopravvenuto difetto della causa di attribuzione del beneficio previdenziale, ossia nel venir meno dello stato di bisogno (di disoccupazione), grazie al reperimento di un nuovo lavoro, autonomo o subordinato. Per tal motivo la deroga al divieto non può applicarsi ai pensionati in anticipo, privi della contribuzione di trentacinque anni e perciò già favoriti dalla legge rispetto ai pensionati per anzianità o per vecchiaia.
Nè l'esonero del lavoratore dal peso finanziario del prepensionamento (art. 5, commi 5 e 6, d.l. n. 516 del 1994 cit.) è compensato dalla estinzione del rapporto di lavoro senza diritto di preavviso (art. 5 ult. cit., comma 4): lo stesso ricorrente afferma di aver sopportato l'onere del prepensionamento "quasi interamente" a causa del mancato preavviso (pag. 18 del ricorso).
In tal senso questa Corte si è già espressa con la sentenza 26 novembre 2002 n. 16705, ne' costituisce precedente contrario la sentenza 22 luglio 2002 n. 10709, con la quale questa Sezione lavoro stabilì potere la contribuzione minima, di cui al più volte qui richiamato art. 10, comma 8, essere integrata dai contributi versati in un primo periodo lavorativo all'Inps e successivamente allo NP, grazie al ricongiungimento delle due posizioni assicurative e quand'anche la somma complessiva non fosse presente, alle ore 24 del 31 dicembre 1994, presso l'Istituto debitore della pensione. Nè rilevano qui ratione temporis le innovazioni apportate nella materia dalle leggi finanziarie per il 2001 e per il 2003 (l. n. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 72 e l. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 44). Rigettato il ricorso, le spese possono essere compensate poiché la questione era nuova quando venne sottoposta ali Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003