Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ritualmente impugnata sul punto costituisce statuizione non più suscettibile di modificazione in sede esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1998, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 12.03.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 1516
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 39977/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IV LO n. il 14.12.1973
avverso ordinanza del 02.07.1997 TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. LA GIOIA VITO lette le conclusioni del P.G. Dr. Bruno Ranieri che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto
Con ordinanza emessa il 2/7/1997 il Tribunale di Palermo, quale giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di IV MA, di scarcerazione per inesistenza di valido titolo esecutivo. Ha ritenuto invece valido il provvedimento di cumulo e il successivo ordine di carcerazione relativo a due condanne per le quali era stata concessa la sospensione condizionale della pena, poi revocata da una successiva sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti. Ha affermato infatti che la revoca è ormai coperta dal giudicato, anche se in linea di diritto essa deve ritenersi illegittima alla luce della giurisprudenza successiva.
Contro la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del IV deducendo la violazione della legge, in particolare dell'art.168 c.p. che disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena. Nel caso di specie, infatti, la revoca si sarebbe verificata "ope legis", a sensi del primo comma di detto articolo, con la conseguenza che il provvedimento che la ha disposta avrebbe natura meramente dichiarativa e non sarebbe coperto dal giudicato.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato, essendo ormai la pronunzia di revoca della sospensione condizionale della pena coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. che la ha disposta.
È pur vero che la ultima giurisprudenza di questa Corte (Sez.Un. 8/5/1996, Di Leo e 26/2/1997, Bahrouni) esclude la possibilità di assimilare la sentenza di patteggiamento ad una di condanna, sicché sarebbe ora certamente illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena per effetto di una sentenza di patteggiamento, ma nel caso concreto la revoca è stata disposta dal giudice della cognizione con sentenza non impugnata e ormai coperta dal giudicato, sicché la decisione sul punto non è più modificabile dal giudice della esecuzione.
Come fa esattamente osservare il P.G. nelle conclusioni scritte, persino se la nuova interpretazione dell'art.444 c.p.p., in relazione all'art.168 c.p., fosse stata introdotta con una nuova legge, anziché con una pronunzia giurisprudenziale, non sarebbe possibile, per il giudice della esecuzione, intaccare il giudicato già formatosi. Infatti non si tratterebbe di "abolitio criminis", idonea a far cessare gli effetti della condanna, ma di semplice legge contenente una disposizione più favorevole al reo, che non potrebbe applicarsi ad una sentenza già passata in giudicato (art.2 co.2 e 3 c.p.). Il ricorso deve essere perciò rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1998