Sentenza 15 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
NT CA, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio n. 24 D, presso l'avv.ti Placido Pulitati e Angela De Luigi che la rappresenta e difende per delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38l77/2000, decisa il 4 ottobre 2000 e pubblicata il 30 novembre 2000, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 31390/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del giorno 11 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
letta la requisitoria del P.G. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, ha concluso per la declaratoria d'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, sulla base di due motivi. Si è proceduto a trattazione in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 375 cpc, ipotizzandosi più ragioni di applicazione di tale procedura semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ricorrono ragioni per dichiarare improcedibile il ricorso poiché l'attestazione di autenticità si rinviene su una delle copie prodotte da parte ricorrente.
Si impone peraltro il rigetto per manifesta infondatezza. Invero la sussistenza di requisiti diversi da quello sanitario è estraneo al thema decidendum poiché nei giudizi di merito si è discusso solamente del predetto requisito e non degli altri. Si richiama al riguardo la sentenza delle Sezioni Unite n. 762 dell'anno 2002. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004