Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C5 62252 R . T / 6 N S I 2 - . A G B I .R E . R R P . L D L A REPUBBL0 0 03 8 7 / 03 A A T L D E . U B D B E I A I T S T IN NOME DEL TOPORO ITAL R A N N 1 I E T E 3 S R S 1 I E . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A T N Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 21490/98 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 724 Dott. AR CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 24/05/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIA E SENTENZA N. 62252 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CC AR, D'AN MA ELIO;
- intimati · avvers0 la sentenza n. 261/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 23/10/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2346 -1- udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. AR CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 21490SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 261/3/97 del 23 ottobre 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per L'Abruzzo rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto estinta, ai sensi dell'art. 2 quinquies del D. L. 564/1994, la lite fiscale promossa dai contribuenti NA TI e AR IO D'GU avverso l'Ufficio del registro de L'Aquila, che aveva negato l'applicabilità della agevolazione fiscale "prima casa" ad un acquisto dei ESENTE DA REGISTRAZIONEAI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 contribuenti. N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUTARIA Occorre preliminarmente Osservare che la Amministrazione non ha tempestivamente prodotto la cartolina di ritorno comprovante la notifica a mezzo posta del ricorso in cassazione. Deve quindi trovare applicazione la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata allegazione agli atti dell'avviso di ricevimento in caso di notifica del ricorso a mezzo servizio postale determina l'inesistenza della notifica e l'inammissibilità del ricorso stesso, quando la controparte non si sia costituita (Cass. 22 ottobre 1999, n. 11860). .Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. MA CA Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 24 maggio 2002. Micha A S S A 12 PREVIDENTE C ELLIER IL RN CA LA