Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
La valutazione relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, in relazione all'incidenza delle opere sull'ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 149 d.P.R. n. 42 del 2004 compete, in sede di verifica dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 181 dello stesso d.P.R., all'autorità giudiziaria penale e non è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale il ricorrente assumeva l'idoneità, sotto tale profilo, della valutazione formulata dalla Sovrintendenza e dall'Ufficio tecnico comunale competenti in sede di permesso di costruire in sanatoria rilasciato a norma dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2007, n. 35401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35401 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/06/2007
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 01870
Dott. IANNIELLO IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 005282/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ES NI N. IL 04/09/1940;
avverso SENTENZA del 23/10/2006 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO NI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Fasano Francesco di Racale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 ottobre 2006, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione del locale Tribunale - sezione distaccata di Gallipoli - con la quale in data 7 giugno 2005 IO SC era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda (pena sospesa subordinatamente alla demolizioni dei manufatti abusivi), essendo stato ritenuto colpevole del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), per avere eseguito in Gallipoli, loc. L'AR (come accertato in data 30 aprile 2003, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico), una strada delle dimensione di mt. 80 per 3, un piazzale avente le dimensioni di mt. 20 per 15, il tutto con apporto di materiale tufaceo e roccioso nonché una recinzione in muratura della lunghezza di mt. 14 con due pilastri ai lati di una apertura in funzione di ingresso. Contestualmente il Tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al medesimo D.P.R., art. 44, comma 1, lett. b), essendo il reato estinto per intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendone:
1 - il difetto di motivazione in ordine alla qualità delle opere eseguite: si tratterebbe di opere di manutenzione ordinaria: un sentiero, il riempimento di alcune buche e il rifacimento di un muro preesistente e fatiscente, così come risultante dalle fotografie in atti.
2 - la violazione di legge e il difetto di motivazione, avendo i giudici valutato le opere come compiute in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, di fatto inesistente e avendo disatteso il fatto che il ricorrente aveva ottenuto nell'ambito della sanatoria di cui al D.P.R. 7 aprile 2004, n. 380, art. 36, la valutazione del Dirigente della Sovrintenedenza di Bari e del dirigente U.T.C., che l'opera non produceva alcun impatto ambientale negativo. L'argomento così esposto è stato sviluppato attraverso la proposizione di numerosi motivi, richiamanti la disciplina della possibilità di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria prima e dopo il D.P.R. 22 gennaio 2004, n. 42, la normativa di cui alla L.R. Pugliese n. 20 del 2001, quanto all'organo competente in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché la possibilità di inserimento della procedura relativa nell'ambito di quella riferibile alla concessione edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art.20. Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
All'udienza del 20 giugno 2007, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Aderendo all'invito di visionare le fotografie in atti relative alle opere ritenute abusive, formulato presumibilmente ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, nuovo testo della lett. e), come modificato dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, il Collegio non condivide la sicurezza dell'imputato nel valutarle come mero riempimento di alcune buche e rifacimento di un muro preesistente.
Esse mostrano infatti un sentiero della larghezza di alcuni metri ed un piazzale costruiti con materiale tufaceo e roccioso e la parte di una recinzione in muratura con pilastri a delimitare l'ingresso, che i Giudici di merito con una valutazione in fatto non censurabile in questa sede di legittimità in quanto non manifestamente illogica o contraddetta dalle foto, hanno qualificato nei termini indicati nel capo di imputazione.
Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.
Quanto agli altri motivi, sostanzialmente il ricorrente sostiene che comunque una sorta di autorizzazione paesaggistica o comunque una valutazione di non incidenza delle opere sull'ambiente sarebbe stata formulata legittimamente in sede di permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.36, in data 7 aprile 2004.
A tale deduzione devesi anzitutto obbiettare che la valutazione relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistico - ambientale ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146 e 149, (e prima ancora ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 151 e 152), compete in sede di verifica dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui al medesimo D.P.R., art. 181, (e prima del D.Lgs. citato, art. 163) all'autorità giudiziaria penale e non è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità amministrativa.
Nel caso di specie, le caratteristiche evidenziate dell'opera sostengono adeguatamente la valutazione operata dai Giudici di merito di manufatti oggettivamente non irrilevanti e idonee a compromettere l'ambiente alterando lo stato dei luoghi e pertanto di ricorrenza di una ipotesi che rendeva necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica, in quanto le opere insistono in area con vincolo ambientale (pacificamente relativo e non assoluto). Sostiene peraltro il ricorrente che all'epoca dei fatti era possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, vietata solo col successivo D.P.R. n. 42 del 2004, (entrato in vigore il 1 maggio 2004, ai sensi dell'art. 183, comma 7, dello stesso, pertanto successivamente al permesso di costruire in sanatoria del 7 aprile 2004) e che questa era sostanzialmente rinvenibile, nel caso in esame, nella partecipazione al procedimento per la concessione di un permesso di costruire in sanatoria D.P.R. n. 380 del 2001, ex art.36, della Sovrintendenza di Bari, che aveva espresso parere favorevole dal punto di vista ambientale nonché nel conseguente provvedimento del dirigente del Comune, che era stato investito anche della qualità di sub delegato dalla Regione, L.R. n. 20 del 2001, ex art. 20, per il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 151. L'assunto è infondato.
Come ricordato nello stesso ricorso, seppure antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 42 del 2004, non vigesse un divieto esplicito di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, siffatta autorizzazione successiva era ritenuta prevalentemente non determinare l'estinzione del reato ambientale, ma unicamente l'esclusione dell'ordine giudiziale di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in ragione della natura sostanzialmente amministrativa di tale ordine.
Inoltre e comunque, il parere favorevole dell'autorità ambientale nell'ambito del procedimento relativo al permesso di costruire preventivo o successivo non è ritenuto equiparabile alla autorizzazione paesaggistica, per la diversità di funzione e di procedura anche dal punto di vista delle autorità coinvolte. Rilevato infine, coi giudici di merito, che il ricorrente non ha ritenuto di proporre domanda relativa al c.d. minicondono ambientale, introdotto dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 37, nel temine perentorio ivi indicato, il ricorso va respinto sulla base delle considerazioni svolte, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007