Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
I 9 L 8 L 6 O le B a № n , e 1 p 8 9 a 1 m - e 1 t 1 s i - s 4 l 2 EPUBBLICA ITALIANA 00876/02OGGETTO: a Sanzioni amminstrative . e L ·Opposizione a ordinanza ingiunzio h D c 3 ne-Vizi di motly azione. i f 2 E i T . d o T N R E m S A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.7284/99. Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Consigliere Cron. 2386 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Ud.
8.11.01. Dott. Angelo Consigliere SPIRITO ha pronunciato la seguente: S EN T ENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' R.D.B.-S.p.A., in persona del presi- dente avv. Augusto Rizzi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria, n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che unitamente agli avv.ti Gian Maria Menzani e Eliseo Rossi la rappresenta e difende perrappresenta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
DI LUGAGNANEC VAL D'ARDA, in persona del sindaco 'Antonio Vincini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II, n. 33, presso l'avv. Bru- no Cossu, che unitamente all'avv. Giorgio Cavazzuti 2276 I 2001 lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente -avverso la sentenza del Pretore di Piacenza Sezio ne Distaccata di Fiorenzuola d'Arda n. 4, pubblica- ta il 12 febbraio 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 novembre 2001 dal Re- latore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Gabriele PAFUNDI per delega dell'avv. Gian Maria Menzani e l'avv. Federico ITA- LIA per delega dell'avv. Giorgio Cavazzuti;
; udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Stefano SCHORO', che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11 marzo 1998 la S.p.A. R.D.B. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Piacenza -> Sezione Distaccata di Fioren- zuola d'Arda il Comune di Lugagnano Val d'Arda pro- ponendo opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale le era stata intimato il pagamento del la somma di £. 110.000.000 per aver estratto un quantitativo di argilla superiore a quello previsto dalla convenzione da essa stipulata con il Comune e 2 avente a oggetto, tra l'altro la coltivazione di u- na cava denominata "Campolungo 2". La opponente chiedeva preliminarmente la sospensione del proces- so e il deferimento della controversia al giudizio del collegio arbitrale previsto dall'art. 10 della convenzione: sosteneva nel merito che l'argilla da assoggettare al contributo di £. 200/mc. era solo quella destinata ad entrare nel ciclo produttivo e non anche il materiale movimentato in cava per un miglior utilizzo dell'area di cantiere ed un più agevole svolgimento dell'attività estrattiva. Con sentenza del 29 gennaio 12 febbraio 1999 il pretore rigettava l'opposizione. Escluso preliminarmente che la controversia la quale aveva pacificamente ad oggetto l'accerta- 7 mento dell'estrazione di argilla in misura superio- potesse ri- re a quella ammessa dalla convenzione - entrare nelle previsioni dell'art. 10, che limitava il giudizio arbitrale alle sole controversie che in vestissero l'interpretazione della convenzione, il giudice adito riteneva irrilevante l'eccezione se- condo cui il materiale in questione non era utiliz- zabile ai fini produttivi poiché era rimasto accer- tato che l'inutilizzabilità dell'argilla estratta non derivava dalla sua qualità, ma unicamente dalla 3 necessità di mescolare in determinate proporzioni vari tipi di materiale secondo scelte relative al ciclo produttivo, le quali erano irrilevanti sotto il profilo della valutazione giuridica del fatto, trattandosi di inidoneità non assoluta, bensì rela- tiva alla produzione della società. Contro la sentenza ricorre per cassazione con due motivi la Società R.D.B. S.p.A. Resiste con controricorso il Comune di Luga- gnano Val d'Arda. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente de- nuncia il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale di sospensione del processo e di pre- vio espletamento del giudizio arbitrale nonché il difetto di motivazione in ordine all'errata classi- ficazione e valutazione dell'abuso commesso e della norma che sarebbe stata violata dalla opponente. Osserva in particolare che non sarebbe condivisile l'affermazione posta a fondamento della sentenza im pugnata secondo cui la controversia non investireb- be l'interpretazione della convenzione stipulata tra le parti ma unicamente la quantità di argilla estratta abusivamente, in quanto l'estrazione abu- siva si verifica solo nel caso di escavazione senza 4 titolo alcuno, mentre nella specie sarebbe stata sanzionata l'escavazione effettuata in difformità della convenzione, come previsto dall'art. 22, co. 2°, lett. a), della legge della Regione Emilia-Ro magna 18 luglio 1991, n. 17. La censura non merita accoglimento poiché, pre scindendo da talune imprecisioni terminologiche re- lativa alla qualifica della escavazione come abusi- va per violazione della convenzione - imprecisioni agevolmente rilevabili nel contesto della motivazio -ne è incontestato fra le parti che il Comune ha inteso sanzionare l'escavazione di argilla compiuta dal concessionario oltre i limiti consentiti. Tali limiti, contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, non sono contenuti nella convenzione stipulata tra la società e il Comune, bensì nella successiva concessione che ne costituisce condizio- ne di efficacia (art. 12. co. 6°, della legge re- gionale) e che determina il tipo e la quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazio ne a norma dell'art. 11, co. 4°, lett. a) della leg ge citata, le cui violazioni sono sanzionate dal successivo art. 22. La sentenza impugnata si è pertanto pronunzia- ta sull'eccezione pregiudiziale di sospensione del processo in attesa del deferimento ad arbitri della controversia e la ha rigettata con corretta motiva- zione in quanto nella specie veniva in rilievo la violazione di un provvedimento amministrativo di concessione nei cui confronti non è ipotizzabile la cognizione arbitrale, limitata all'esatta osservan- za delle clausole negoziali contenute nella conven- zione stipulata fra le parti, cui accede, come con- dizione di efficacia, il provvedimento amministati- vo di autorizzazione o di concessione. Col secondo motivo viene prospettata una tri- plice censura di vizio di motivazione. Si censura innanzi tutto l'assenza di qualsia- si riferimento alla convenzione, nonostante l'in- giunzione si fondi su una norma che sanziona l'inos 為 servanza delle prescrizioni della concessione. -La censura non ha fondamento poiché come già è stato rilevato nell'esame del primo motivo di ri- corso bisogna distinguere fra l'inadempimento a-- gli obblighi assunti con la convenzione, che ha na- tura di negozio di diritto pubblico e prevede il ri corso al giudizio arbitrale per le controversie re- lative alla sua interpretazione, e la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al l'esercizio della cava (al proprietario del fondo) o nella concessione (a terzi, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale, con riferimento all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443). Essa appare in- fatti fondata su una indebita commistione tra la convenzione stipulata fra il privato e l'ente pub- blico e l'autorizzazione o la concessione aventi a oggetto l'esercizio dell'attività estrattiva: essen do rimasto accertato che nella specie era stata con testata una attività estrattiva eccedente i limiti previsti dalla concessione non era necessario alcun riferimento alla convenzione, non essendo in discus sione gli obblighi assunti con la stessa dalla so- cietà verso il Comune. La seconda censura investe l'affermazione se- condo cui nella valutazione del materiale escavato doveva considerarsi tutto il materiale utile ai fi- ni produttivi, con la sola esclusione del cappellac cio superficiale assolutamente inidoneo, e che dove va quindi ritenersi ininfluente l'asserita inutili- tà delle argille in questione per i fini del ciclo produttivo della società che richiedeva il mescola- mento di vari tipi di materiale, trattandosi non già di inidoneità assoluta, ma di inidoneità mera- mente relativa: sostiene al riguardo la ricorrente che non esisterebbe alcuna forma di inidoneità as- 7 soluta poiché tutti i materiali potrebbero essere utilizzati per la produzione, seppure con risultati finali differenti. La ricorrente richiama, al ri- guardo, la delibera della giunta regionale n. 70 del 1991, citata nella motivazione della sentenza impugnata, che farebbe riferimento per la determina zione delle tariffe alla utilizzabilità dei materia li escavati. La censura non merita accoglimento poiché, sot to il pretesto del vizio di motivazione, che nella specie non sussiste, la società ricorrente prospet- ta in realtà una diversa interpretazione del concet to di materiale utile fondato su un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie, con particola re riferimento al contenuto della delibera n. 70 del 1991 della Giunta Regionale, che farebbe rife- rimento a uno "specifico utilizzo" del materiale e- scavato. Con la terza ed ultima censura si denunzia il vizio di omessa motivazione in ordine alle difese alternativamente proposte da essa opponente, che non si era limitata ad esprimere le sue valutazioni in ordine all'utilità del materiale escavato, ma si era anche richiamata alla necessità di cavare mate- riale di fatto inutilizzabile perché destinato alla 8 movimentazione delle strade di arroccamento ai fi- alle movimentazioni interne all'inte-loni di cava, area ed all'accumulo dei materiali necessari, asra sieme al cappellaccio superficiale rimosso, per la sistemazione finale della cava. La censura è destituita di fondamento poiché l'obbligo di motivazione posto a carico del giudice non comporta la necessità di esaminare tutte le ar- gomentazioni difensive proposte dalle parti e quin di la sentenza impugnata, avendo posto a fondamento della sua decisione un concetto di utilità esteso a tutto il materiale di cava che non fosse assoluta- mente inidoneo ad usi produttivi, del tutto corret- mente ha ritenuto per implicito assorbito l'esame delle censure relative ai diversi possibili impie- ghi alternativi del materiale di cava. In conclusione il ricorso non può trovare ac- coglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive £. 12500, oltre a £.
4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2001. 9 IL CONSIGLIERE EST. Viksowe My CORTE SUPPERA PICASSAZIONE Prime Co Depeched 25 GEN 2002 il NCELLIERE 10 IL PRESIDENTE Roperis be uunis IL CANCELLIERE Andrea Bianchi BOLLI 689 E REGISTRAZIONE . N 24-11-1981, penale al sistema DA L. ESENTE 23 modifiche RT. A