Sentenza 7 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE0.34 93 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN DEL PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 20704/00 PRESTIPINO Consigliere Cron.7886 Dott. Giovanni Consigliere Rep. Dott. Francesco NT MAIORANO CAPITANIO Consigliere Ud.16/12/02 | Dott. Natale Dott. Camillo FILADORO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TT RI, IE TO;
intimati 2002 avverso la sentenza 11. 1022/00 del Tribunale di 5544 COSENZA, depositata il 29/05/00 R.G. N. 869/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Camillo udienza del 16/12/02 dal | FILADORO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso in ! primis: rigetto ed in subordine rimessione atti al Primo Presidente ev.le ass.ne SS.UU. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 26-29 maggio 2000, il Tribunale di Cosenza rigettava l' appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato avverso la decisione del locale Pretore che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dagli ex dipendenti TA IA e RI NT, aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta, intesa ad ottenere il pagamento dell'importo forfettario (cosiddetto “una tantum”) previsto dal punto 5.9 della parte economica del CCNL 1994, in sostituzione dei trattamenti economici dovuti a titolo di salario integrativo, del premio risultati quadri, dell'extra budget che, per effetto del punto 5.7 del medesimo accordo, erano stati soppressi a decorrere dal mese di gennaio 1993, accogliendo invece la domanda dagli stessi proposta in via subordinata, intesa ad ottenere il pagamento delle voci stipendiali integrative soppresse con il citato accordo e maturate dal gennaio 1993,34 fino al momento del loro collocamento a riposo. Avverso tale decisione la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, la società Ferrovie dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema di efficacia e validità dei contratti collettivi di lavoro e di loro interpretazione nonché degli articoli 1362 e seguenti codice civile, degli articoli 1 e seguenti legge 8 agosto 1992 n. 359 e dell'art. 7 della legge 14 novembre 1992 n. 438, nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). La censura della ricorrente si articola in due distinti profili, inerente ciascuno ad uno delle autonome "rationes decidendi" che sorreggono la decisione impugnata. La sentenza impugnata, ad avviso della società ricorrente, sarebbe innanzitutto errata nella parte in cui ha ritenuto che la fonte degli istituti premiali rivendicati dai lavoratori fosse 3 costituita non dall'art.3, ma dall'art.33 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1990/1992. In realtà, l'art. 33 lettera n) del CCNL si limitava a qualificare la natura retributiva ed aggiuntiva di un certo elemento del trattamento economico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ma, nonostante la sua dizione letterale, non costituiva affatto la fonte dell'obbligo di corrispondere tale voce retributiva, nella parte in cui collocava fra gli elementi aggiuntivi della retribuzione anche "l'integrativo di cui all'accordo 19 maggio 1990". La decisione del Tribunale, ad avviso della società ricorrente, avrebbe invece confuso tra qualificazione retributiva dell'erogazione e diritto al suo percepimento. Esclusa la rilevanza dell'art.33 del CCNL 1990 ed una volta chiarita l'irrilevanza della natura retributiva ai fini della qualificazione della situazione soggettiva dei dipendenti rispetto alla sua percezione, non vi è dubbio - osserva la ricorrente - che il diritto a tale percezione fosse rimessa solo ed esclusivamente alla contrattazione collettiva (in mancanza della quale, pertanto, non poteva configurarsi alcun diritto dei dipendenti, ma semplicemente una situazione di mera aspettativa al percepimento dell'elemento aggiuntivo della retribuzione). Mancando un accordo, non poteva certo configurarsi una situazione soggettiva tutelabile in termini economici a favore dei dipendenti. Tra l'altro, il Tribunale era in possesso di numerosi elementi, dai quali risultava chiaramente l'esistenza di una mera aspettativa dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato alla percezione dei trattamenti premiali, in relazione al contenuto dell'art.3 del CCNL 1990-92. Questi elementi, tuttavia, erano stati tutti ignorati dai giudici di appello. L'accordo del 4 marzo 1994 dimostrava che le parti contraenti erano ben consce della necessità di una nuova contrattazione. 4 Esse avevano, infatti, deciso di rinviare ad un successivo confronto il tema dell'integrativo del 1993 e lo scenario per il rinnovo del CCNL. Risultava chiara, pertanto, la assenza di una volontà di semplice novazione di accordi integrativi relativi al periodo precedente. I giudici di appello avevano omesso di considerare, inoltre, che il comportamento delle parti contrattuali si era allineato alle specifiche previsioni normative contenute nella legge n. 359 del 1992 e nella legge n.438 del 1992 (specialmente all'art.7) che avevano posto un espresso divieto non solo alle Pubbliche Amministrazioni, ma anche alle società che gestivano servizi pubblici di consentire variazioni del costo del lavoro superiori al tasso programmato di inflazione, introducendo una sorta di blocco della contrattazione collettiva. In un quadro del genere era veramente arduo - conclude la società ricorrente - comprendere come il Tribunale, pur muovendo dalla contaminazione tra natura retributiva dell'elemento aggiuntivo e diritto al suo percepimento, avesse potuto svincolare il trattamento premiale dalla contrattazione integrativa e dalla specifica previsione delle parti contraenti. L'accordo del 19 maggio 1990 non menzionava neppure uno dei trattamenti che i singoli dipendenti avevano reclamato con la domanda subordinata proposta al Pretore di Cosenza. Invano si cercherebbe in quell'atto che costituiva solo un accordo preliminare al CCNL 1990-1992 un qualunque riferimento o richiamo a voci quali il "salario integrativo" o il "premio risultato quadri" e ciò per la semplice ragione che tali trattamenti erano stati istituiti solo con gli accordi raggiunti negli anni 1991 e 1992, in esercizio della facoltà di separata negoziazione che le parti si erano riservate con l'art.3 del CCNL del 1990-92. A partire dal 1993, nulla poteva essere preteso dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato per trattamenti premiali: né la sentenza impugnata poteva essere giustificata alla luce dell'accordo del 19 maggio 1990, visto che questo non riguardava le voci reclamate dai resistenti, introdotte solo successivamente. Tutt'al più, dunque, il riconoscimento di un qualche diritto avrebbe dovuto essere contenuto nei limiti degli eventuali trattamenti integrativi risultanti da detto accordo, ma non mai di quelli scaturenti da altri accordi, che avevano esaurito la loro efficacia con lo spirare del trattamento di validità del contratto nazionale. La censura formulata con il primo profilo dell'unico motivo si rivela inammissibile. Il Tribunale, premesso che l'art.
5.7 del nuovo CCNL aveva disposto la cessazione degli elementi premianti, ha ritenuto che gli stessi spettassero ai lavoratori cessati dal servizio prima della entrata in vigore del nuovo contratto (che ad essi aveva sostituito la "una tantum") sulla base dell'art.33 dello stesso contratto. Il tenore letterale di questa disposizione, infatti, comprendeva fra gli elementi retributivi quanto previsto dal contratto integrativo del 19 maggio 1990 (150.000 lire come valore medio nazionale dell'integrativo), e consente, attraverso una interpretazione letterale della norma contrattuale, - ritenuto sempre sufficiente in via prioritaria ove il testo della norma sia chiaro ed univoco - di ritenere facenti parte della retribuzione gli elementi aggiuntivi già previsti dal predetto contratto integrativo, rispetto ai quali i contratti integrativi da stipularsi avevano una funzione di mera quantificazione (mentre la norma predetta disponeva in ordine all'an) cui equitativamente aveva supplito il Pretore con la sua decisione. Rileva il Collegio che, rispetto a questa opzione interpretativa, la società ricorrente non ha denunciato come pure sarebbe stato suo onere, secondo la giurisprudenza di questa Corte - alcuna specifica violazione di canoni ermeneutici, contrapponendo alla interpretazione seguita dai giudici di merito la propria. Del resto, il Procuratore Generale ha rilevato come qualsiasi diversa conclusione porterebbe a risultati manifestamente ingiusti (e dubbi anche sotto un profilo di garanzie minime costituzionali) nei confronti di lavoratori, che, pur a parità di mansioni e di qualifica, percepirebbe una retribuzione inferiore - riferita ai medesimi periodi di tempo - rispetto 6 lavoratori che continuassero a far parte dell'organico aziendale e ciò per il solo fatto di cessare dal servizio prima di una certa data. L'inammissibilità del profilo di censura relativo alla predetta autonoma “ratio decidendi" non consente, ad avviso di questa Corte, di procedere all'esame dell'ulteriore profilo che investe la questione della ultrattività della contrattazione collettiva per elementi retributivi legati alla professionalità. Sul punto, la ricorrente rileva che la previsione del punto 5.7 del CCNL del 1994 (che ha stabilito la cessazione dell'efficacia, a partire dal gennaio 1993, di tutte le clausole relative a trattamenti premiali in esame) deve essere più correttamente inserita nel contesto di un nuovo accordo in materia retributiva, che sanciva la definitiva soppressione, anche nella loro nomenclatura, di quegli istituti aggiuntivi e la loro sostituzione con altri, nuovi e nuovamente calibrati. I giudici di appello avevano ricordato, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la scadenza di un contratto collettivo non determina l'automatica cessazione delle clausole a contenuto retributivo, collegate, come nel caso di specie, alla professionalità del lavoratore e non a particolari modalità della prestazione, atteso che, incidendo su beni di rilevanza costituzionale (quale la conservazione di una esistenza libera e dignitosa, garantita dall'art.36 della Costituzione), la loro efficacia permane fino a quando non intervengano fatti incompatibili con il permanere di essa (Cass. n.4563 del 1995). E' appena il caso di rilevare, infine, quanto alla richiesta di rimessione degli atti alle Sezioni Unite, formulata dal Procuratore Generale all'esito della discussione odierna, che in effetti alcune decisioni di questa Corte si sono pronunciate in senso favorevole alla tesi prospettata dalla società delle Ferrovie dello Stato. Con ciò non si è determinato, tuttavia, alcun contrasto tra diverse decisioni di questa stessa Corte, sicché non si ravvisa l'opportunità di una rimessione della questione alle Sezioni Unite. Infatti, trattandosi sempre e comunque di censure relative ad una interpretazione di contratti collettivi di lavoro è ben possibile che si giunga a diverse conclusioni con riferimento alla medesima clausola contrattuale. Anche qualora una decisione di questa Corte escluda la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, con riferimento ad una data interpretazione del contratto collettivo, ovvero escluda che vi sia un mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia nel ragionamento seguito dal giudice del merito, o contrasto insanabile tra le argomentazioni complessivamente adottate, ciò non impedisce che analoga questione, sostenuta anche da argomentazione differente, possa condurre ad una opposta soluzione e sia quindi censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto (in effetti solo in apparenza difforme appare la conclusione cui perviene una recente decisione di questa Corte, poiché, in realtà la stessa si limita ad ipotizzare la coincidenza di un "medesimo iter motivazionale” e delle “medesime censu oggetto delle diverse pronunce, ma non esclude, neppure in tale ipotesi, la possibilità di diversa soluzione della stessa questione, pur segnalando, quasi "de iure condendo", la opportunità della introduzione di un obbligo di una interpretazione conforme delle - - 7 medesime disposizioni contrattuali da parte di questa Corte (Cass. 10 gennaio 2002 n. 225 Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. 5 3 3 Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2002. C IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST може Selle CANCELLIERE Verlin. Mui Guar Depositato in Cancellerie CILGANGELLIEBE ello 8 oggi, -7 MAR 2003