Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
Il reato di ingiustificata inottemperanza dell'ordine di allontanamento del questore ha carattere permanente e si perfeziona al momento della scadenza del termine di cinque giorni decorrente dalla notifica dell'ordine stesso, sicché la tardiva ottemperanza da parte dello straniero è irrilevante ai fini della consumazione del reato e comporta solo l'effetto della cessazione della permanenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2007, n. 47460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47460 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/11/2007
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1477
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 019404/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) BRIMI ADEM, N. IL 10/03/1981;
avverso SENTENZA del 24/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di VENTIMIGLIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 24 marzo 2006 e depositata in pari data, il Tribunale di Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia, in esito al giudizio abbreviato, ha assolto, perché il fatto non sussiste, Brimi Adem dal delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione del decreto di allontanamento emesso dal Questore di Roma il 9 settembre 2005 e notificato in pari data, con la ingiunzione di lasciare l'Italia nel termine di giorni cinque.
Accertato che il AC era stato tratto in arresto il 21 febbraio 2006, proprio nel mentre, avendo tentato di emigrare in Francia, era stato respinto dalla Autorità transalpina di frontiera, il giudice a quo ha motivato la assoluzione sulla base della considerazione la condotta del giudicabile (orientata all'allontanamento dal territorio nazionale) non integrava la previsione della norma incriminatrice: il caso diverso (e contrario) di chi, invece, si trattenga in Italia. 2. - Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, mediante atto recante la data del 22 aprile 2006, depositato il 24 aprile 2006, con il quale denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la manifesta illogicità della motivazione, deducendo che l'imputato si attivato per allontanarsi dal territorio nazionale "circa cinque mesi dopo la scadenza del termine", quando ormai il delitto si era già consumato.
3. - Premesso che, laddove il ricorrente affatto impropriamente denunzia il vizio di della motivazione sotto il profilo della illogicità, la censura formulata investe, piuttosto, la inosservanza ed erronea applicazione della legge e premesso che in materia di questioni di diritto, non è, oltre tutto, ammissibile la deduzione di (ritenuti) vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913, Parente e Cass., Sez. 5, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993, Marzola), rileva la Corte che il ricorso deve, pertanto, reputarsi proposto esclusivamente per violazione di legge. Sicché - pur in esito alla sentenza del Giudice delle leggi 10 luglio 2007, n. 320 dichiarativa della (parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 443 c.p.p. (nel testo modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 2) nella parte in cui escludeva l'appello del Pubblico Ministero - può procedersi allo scrutinio della impugnazione, riconducibile ex post nella previsione dell'art. 569 c.p.p., comma 1. Il ricorso è fondato.
La condotta del giudicabile, di intempestiva ottemperanza al decreto di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dalla Autorità provinciale della Pubblica Sicurezza, incide sulla protrazione della permanenza del reato (v., da ultimo, circa la natura di reato permanente del delitto, Cass., Sez. 1, 8 marzo 2006, n. 12564, Demciuc, massima n. 233859: il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore, ha natura permanente e si protrae fino a quando non venga posto in essere il comportamento dovuto, ossia l'abbandono del territorio dello Stato), ma non ne esclude la consumazione alla scadenza del termine di cinque giorni, fissato dalla legge, se lo straniero, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.
Ora, poiché risulta pacificamente accertato che il giudicabile, (il 14 settembre 2005) alla scadenza del termine di giorni cinque dalla notificazione del decreto del Questore, non aveva ottemperato, essendosi trattenuto nel territorio dello Stato, la assoluzione pronunciata a dispetto della consumazione del reato, costituisce inosservanza della legge penale.
In proposito deve, infatti, conclusivamente affermarsi, à sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., il principio di diritto, secondo il quale la condotta omissiva del delitto, a carattere permanente, previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter (come modificato), si perfeziona (e deve essere valutata con riferimento) al momento della scadenza del termine di cinque giorni, stabilito dal precedente comma 5 bis e decorrente dalla notificazione del decreto di allontanamento dal territorio dello Stato;
la tardiva ottemperanza, prestata dallo straniero espulso, al provvedimento è irrilevante ai fini dalla consumazione del reato e comporta, soltanto, l'effetto della cessazione della permanenza. Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per il giudizio di secondo grado à sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte di appello di Genova, la quale si uniformerà al principio di diritto testè enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007