Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6549 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL 106549 /02 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE PREZZO- PAGAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20154/99Dott. Ugo Presidente RIGGIO U Consigliere Cron.18625 Dott. Rosario DE JULIO -Consigliere Rep. 1421 Dott. Carlo CIOFFI - Ud.13/02/02Dott. Giovanni SETTIMJ ->Consigliere- Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE CC AN, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti € 55 7 MAG. 2002 il CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo studio IL CANCELLIERË dell'avvocato ANTONIO MEOLA, difeso dall'avvocato FABRIZIO DINI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA CI IO, VIA R ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato AN AMICI, difeso dall'avvocato FABIO CAZZOLA, giusta delega in atti;
2002 controricorrente- avverso la sentenza n. 269/98 del Tribunale di PESARO, 216 -1- F depositata il 24/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 6 Marzo 1987 ER Giorgio convenne in giudizio davanti al Pretore di Fano RA RL per sentirlo condannare alla restituzione di un motocoltivatore, da esso citante lasciato in visione a tale RA Orlando, o al pagamento del relativo prezzo. Il RA eccepì di avere acquistato la macchina agricola dal RA, del quale chiese la chiamata in causa. In esito alla compiuta istruttoria, l'adito pretore condannò il RA al pagamento in favore del ER della somma di lire 2.641.000 oltre Ca interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e al risarcimento del danno in misura pari a lire 792.300. L'appello successivamente proposto dal soccombente venne rigettato con sentenza del 24 luglio 1998 dal Tribunale di Pesaro che sui temi ancora controversi osservò quanto segue. Deponendo come teste, il RA aveva confermato la tesi attorea: il motocoltivatore Ferrari venne lasciato in visione dal proprietario ER presso l'abitazione del RA da dove fu in seguito prelevato dal RA. Non vi era la prova certa che il teste si sarebbe confuso al momento di rendere la sua deposizione a cagione di presunte patologie dalle quali era affetto e peraltro mai eccepite al momento della sua audizione;
d'altra parte non era stato possibile procedere alla rinnovazione dell'esame testimoniale del RA in secondo grado per le gravi patologie di cui egli era in quel momento affetto. Le altre testimonianze rese rendevano verosimile che il RA vendette il mezzo al RA. La dichiarazione a firma RA e ME poteva confermare 2 le circostanze che avrebbero giustificato la chiamata in causa del primo, ma rimanevano ininfluenti quanto ai rapporti tra RA e ER. Per la cassazione della sopra riassunta pronuncia, il RA ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, illustrato con memoria, cui il ER resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico complesso motivo, il ricorrente denunzia "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di rito"; errata valutazione delle risultanze istruttorie;
omessa valutazione dei documenti prodotti dall'appellante e delle prove testimoniali;
nonché omessa み motivazione circa punti decisivi della controversia”. Deduce in particolare che il RA era incapace a testimoniare in quanto titolare di un interesse nella causa che ben poteva legittimarne la partecipazione al giudizio. Inoltre, al momento di deporre, il RA non era nelle condizioni di comprendere la domanda postagli, cui rispose credendo di confermare di avere acquistato il mezzo dal ER e di averlo poi rivenduto al RA, per come chiarito successivamente in una dichiarazione stragiudiziale allegata agli atti. Sarebbero stati pretermessi documenti decisivi e testimonianze rilevanti. Il motivo propone doglianze manifestamente inammissibili. Quella relativa alla pretesa “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di rito” è platealmente generica non specificandosi, in ispreto al paradigma normativo dell'art. 366 c.p.c., quali sarebbero le disposizioni normative la cui violazione indurrebbe nullità della decisione. 3 Dell'eccezione relativa alla dedotta incapacità a testimoniare ex art.246 c.p.c. da parte del RA nulla è detto in sentenza. Sarebbe stato quindi onere del ricorrente indicare dove l'ha formulata. Difatti, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e multis, Cass.nn. 12025/2000, 7194/2000, 986171998, 12393/1997, 9941/1996). Circa la omessa considerazione di documenti decisivi, è appena il caso di richiamare il principio da tempo ribadito da questa Suprema Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.) asseritamente decisive e non valutate o insufficientemente valutate, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente le circostanze formanti oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito, ove occorra, mediante integrale trascrizione in ricorso. Ciò al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare (e, quindi, delle prove stesse) che, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, questa Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito di sopperire con indagini integrative (vedi in questo senso, da ultimo, Cass. nn. 9554/2001, 3692/2001, 2613/2001,10913/1998). Nella specie il ricorrente si è limitato a denunciare l'omessa valutazione di "documenti” senza alcuna altra indicazione in ordine al loro esatto contenuto e alle ragioni in base alle quali essi, ove valutati, avrebbero con giudizio di certezza e non di probabilità condotto a una decisione diversa da quella in concreto adottata. Analogamente, nel ricorso si fa riferimento alla mancata valutazione di alcune testimonianze, ma non si riporta il preciso contenuto delle deposizioni asseritamente non valutate né viene specificato perché esse si rivelerebbero decisive. Peraltro, sia detto per debito di ragione, nella premessa in fatto il ricorrente adombra due circostanze (l'avere il RA versato un acconto per l'acquisto del motocoltivatore e preferito il RA al ER per l'acquisto di un trattore) asseritamente evincibili da elementi documentali confermati da testimonianze la cui decisività è per tabulas da escludere. Di vero, il passaggio della proprietà del bene in contestazione sarebbe in ogni caso conseguito all'integrale pagamento del prezzo mentre rimane ovviamente una semplice (e implausibile) illazione che il ER abbia agito contro il RA per ritorsione, avendogli in pratica fatto sfumare l'affare già concluso con il RA. Per il resto, da tempo questa Corte va ripetendo che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei 5 testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri -come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del - merito;
il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere o a confutare ogni singolo elemento probatorio non accolto, anche se allegato dalle parti e acquisito al giudizio, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (cfr., solo per citare le più recenti, sentt. 13910/2001, 9662/2001, 5231/2001, 2404/2000, 4347/1999, 2008/1996). Nel caso in esame il giudice del merito, a giustificazione della ritenuta attendibilità del RA, ha osservato non potersi in alcun modo affermare con certezza che questi, al momento di essere escusso, fraintese la domanda formulatagli dall'istruttore nel senso affermato dall'appellante, a causa di asserite patologie la cui insorgenza era stata provata solo in epoca successiva e coincidente con il giudizio di secondo grado, soggiungendo che la successiva dichiarazione stragiudiziale sottoscritta dal RA poteva al più confermare le circostanze che avrebbero giustificato la chiamata in causa del primo, ma rimanevano del tutto ininfluenti quanto ai rapporti tra il RA e il ER. Trattasi, all'evidenza, di motivazione congrua e logicamente ineccepibile, come tale non sindacabile in questa sede. Il ricorso va quindi rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 1.14,00 oltre a euro 250,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore деSeegis fee love Dott. Ugo Riggio Dott. Sergio Del Core Ugg MigginsHojo IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarice CO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1097 129,11 Roma 7 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 456T 2066 Velorico TOT. 14977 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dater.
5.LUG.2003erie .
4.. al 84 versate € 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77....) p. Il Dirigente Area Serviai (Dott.ssa Maria Grazia DI FL OY Responsabile Servizio A Gi zani D RACCICHNY