Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
Non costituisce motivo di inammissibilità della domanda di oblazione la circostanza che l'imputato sia stato chiamato a rispondere, nello stesso processo, anche di altro reato non oblabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2006, n. 16488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16488 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 04/04/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 571
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 017468/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT AN, N. IL 19/02/1978;
avverso SENTENZA del 28/05/2004 TRIBUNALE di TRAPANI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Febbraro G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Trapani, con sentenza 28.5.2004, ha dichiarato N.D.P. per tardività della querela nei confronti di TT ND con riferimento al delitto ex art. 594 c.p., ha condannato il predetto (con pena sospesa e non menzione) ad Euro 120,00 di ammenda riconoscendolo colpevole della contravvenzione ex art. 660 c.p. in danno di IL AR, costituitasi P.C., a favore della quale ha disposto anche risarcimento del danno e provvisionale (nella misura di Euro 800,00).
Ha proposto appello il difensore dell'imputato e la competente Corte, ritenendo inappellabile la sentenza, ha disposto trasmettersi gli atti al giudice di legittimità.
Con l'impugnazione si deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. in quanto il primo giudice ha addebitato la condotta ex art. 660 c.p. all'TT sulla base di un ragionamento con il quale è giunto a escludere che altre persone che prestavano lavoro nel medesimo studio professionale potessero essere gli autori del reato. Il ragionamento, invero, se vale a escludere la responsabilità di altri, non si vede come possa essere utilizzato per fondare la responsabilità dell'TT, che dunque avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto, anche perché, nei messaggi ingiuriosi, il nome della destinataria è RO, mentre l'imputato, conoscendo bene la P.O., sa ovviamente che ella si chiama AR. Subordinatamente il difensore osserva che l'TT avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste, atteso che i messaggi in questione furono inviati al cellulare della IL non da altro telefono, ma da un PC: dunque non può parlarsi di molestie consumate col mezzo del telefono. Sul punto manca qualsiasi motivazione.
In terzo luogo, il ricorrente osserva che il giudice avrebbe dovuto consentire l'oblazione, che viceversa è stata negata per la originaria contestazione del concorrente reato ex art. 594 c.p.. Dunque il giudice predibattimentale avrebbe dovuto, ex art. 129 c.p.p., dichiarare N.D.P. in ordine al delitto di ingiuria e accedere, come richiesto, alla istanza di oblazione per quel che riguarda la contravvenzione ex art. 660 c.p.. Infine l'impugnante si lamenta della disposta (ma non richiesta) sospensione condizionale, atteso che essa si risolve, in concreto, in pregiudizio per l'TT, condannato solo a una (modesta) pena pecuniaria.
Va esaminata per prima la terza censura in quanto la questione posta è pregiudiziale. Essa è fondata.
Invero il giudicante non si è pronunziato sulla richiesta di oblazione formalmente avanzata nell'Udienza del 14.11.2003. La recente pronunzia delle SS.UU., ric. Autolitano (in D&G 13/06) ha chiarito che l'imputato può accedere all'oblazione se ne ha fatto richiesta nel corso del giudizio, unitamente alla istanza di derubricazione (scil. di reato non oblabile). A maggior ragione, il giudice è tenuto a provvedere quando il reato è oblabile ab origine, anche se l'imputato è chiamato a rispondere di altro reato non definibile mediante oblazione.
Ebbene, poiché la contravvenzione ex art. 660 c.p. è punibile con pena alternativa, essa rientra nella categoria dei reati per i quali il giudice deve valutare se ricorrano in concreto i presupposti per la oblazione.
In conseguenza di tutto quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Trapani che dovrà pronunziarsi sulla richiesta oblazione.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Trapani per la decisione sulla domanda di oblazione. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006