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19 aprile 2020
19 aprile 2020
Art. 840-novies
(( (Spese del procedimento). )) ((Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;
f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento;
g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.
Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
E' altresi' dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.
L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessita' dell'incarico;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) qualita' dell'opera prestata;
d) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita';
e) numero degli aderenti.
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto di cui al primo comma, il giudice delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, e' liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale puo' essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso i ricorrenti delle cause riunite risultati vittoriosi.)) ((159)) ((160)) ((163)) ((162)) -------------- AGGIORNAMENTO (159)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". ----------- AGGIORNAMENTO (160)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020. --------------- AGGIORNAMENTO (163)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall' art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. --------------- AGGIORNAMENTO (162)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
(( (Spese del procedimento). )) ((Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;
f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento;
g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.
Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
E' altresi' dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.
L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessita' dell'incarico;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) qualita' dell'opera prestata;
d) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita';
e) numero degli aderenti.
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto di cui al primo comma, il giudice delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, e' liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale puo' essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso i ricorrenti delle cause riunite risultati vittoriosi.)) ((159)) ((160)) ((163)) ((162)) -------------- AGGIORNAMENTO (159)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". ----------- AGGIORNAMENTO (160)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020. --------------- AGGIORNAMENTO (163)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall' art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. --------------- AGGIORNAMENTO (162)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
Commentari • 27
- 1. Il compenso unico per l'attività difensiva a favore di più partiAvv. Anna Campilii · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 giugno 2024 · 31.314215
[…] nel silenzio del titolo esecutivo, non può essere disapplicato l'art. 1317 cc. che è una specifica disposizione di legge da applicare nel caso concreto, di tenore letterale indubbio e di valore anche sistematico, dato che consente di applicare alle cause con pluralità di parti la medesima disciplina dettata dall'art. 840-novies Cpc per il regolamento delle spese dei “procedimenti collettivi” (nome italiano della class action”), secondo cui il soccombente deve pagare il compenso -liquidato a scaglioni progressivi- direttamente al rappresentante comune degli aderenti, il quale promuove anche l'esecuzione forzata collettiva (art. 840-terdecies Cpc). […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Milano, ordinanza 26/02/2025Provvedimento: […] G) Con la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio, oltre IVA e CAP, in favore dei ricorrenti, nonchè con successiva condanna delle medesime parti resistenti a corrispondere agli avvocati dei ricorrenti la somma come determinata ai sensi del sesto comma dell'art. 840 novies c.p.c. […]Leggi di più...
- art. 840 ter c.p.c.·
- competenza funzionale·
- concorso creditori·
- par condicio creditorum·
- azione di classe·
- accertamento concorsuale·
- improcedibilità azione·
- amministrazione straordinaria·
- diritto risarcimento danni·
- art. 2043 c.c.