Art. 430.
(( (Deposito della sentenza). )) ((La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.))
(( (Deposito della sentenza). )) ((La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.))