CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18622 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TU TO CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2025 del Tribunale di Cosenza Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente d’esecuzione proposto nell’interesse di TO CE TU volto a ottenere la rideterminazione della pena da espiare che gli era stata inflitta con la sentenza del GIP del Tribunale di Cosenza in data 8 maggio 2022, con detrazione anche del periodo di arresti domiciliari subìto dal26 settembre 2024 al 23 gennaio 2025 per il procedimento n. 2660/2024 RGNR, così confermando il provvedimento emesso dal Pubblico ministero in data 1 dicembre 2025 per l’esecuzione della residua pena di sei mesi e dodici giorni di reclusione (pena finale di un anno, dieci mesi e venti giorni di Penale Sent. Sez. 1 Num. 18622 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 28/04/2026 reclusione;
presofferto per il titolo in esecuzione di cinque mesi e venticinque giorni;
fungibilità per la suddetta ordinanza cautelare dal 13 agosto 2024 al 25 settembre 2024 e dal 24 gennaio 2025 al 17 settembre 2025). In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di fungibilità di un periodo di arresti domiciliari subìti per una diversa condanna non ancora esecutiva in quanto, nel medesimo periodo, il condannato era stato ammesso a svolgere i lavori di pubblica utilità per altro titolo definitivo, pena sostitutiva ritenuta incompatibile con la misura degli arresti domiciliari. 2. Ricorre TO CE TU, con l’avv. Gianpiero Calabrese, sostituto processuale del difensore di fiducia avv. Marco Giovanni Caraffa, che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata poiché viziata da violazione di legge, in riferimento agli artt. 657 e 300 cod. proc. pen., perché è stata erroneamente affermata l’impossibilità di detrarre come fungibile ex art. 657 cod. proc. pen. il detto periodo di arresti domiciliari subìti per una diversa condanna non ancora esecutiva in quanto, nel ridetto periodo, il condannato era stato ammesso a svolgere i lavori di pubblica utilità per altro titolo definitivo, pena sostitutiva erroneamente ritenuta incompatibile con la misura degli arresti domiciliari. Ad avviso della difesa, non vi è alcuna incompatibilità tra la misura degli arresti domiciliari e lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità quando, come nel caso in esame, il giudice della cautela abbia espressamente autorizzato l’imputato a uscire dall’abitazione al preciso scopo di eseguire la pena sostitutiva. Non rileva, secondo la difesa, la previsione dell’art. 300, comma 4-bis, cod. proc. pen. che riguarda la cessazione delle misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari nel caso di condanna alla pena sostitutiva, ma non anche il diverso caso del concorso tra pena sostitutiva e una diversa misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Non risulta controverso che, nell'ambito del procedimento n. 2660/2024 RGNR, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza abbia autorizzato, con ordinanza del 20 settembre 2024, TO CE TU ad allontanarsi dal luogo nel quale si trovava agli arresti domiciliari per svolgere i lavori di pubblica utilità oggetto della sentenza n. 260/2024 pronunciata dal Tribunale di Cosenza.
2.1. Tanto premesso, non appare seriamente dubitabile che la misura degli arresti domiciliari sia stata effettivamente eseguita e applicata anche durante il periodo nel quale, 2 per autorizzazione del giudice procedente, l’imputato è stato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività all'esterno e, in particolare, per effettuare i lavori di pubblica utilità, ai quali era tenuto in forza di una diversa sentenza. 3. Non è esatto quanto afferma il giudice dell’esecuzione secondo il quale, accedendo alla tesi difensiva, il detto periodo di arresti domiciliari sarebbe ingiustamente computato due volte in favore del condannato: la prima volta nell'ambito del procedimento, tuttora non definitivo, nel quale l'ordinanza cautelare è stata adottata e, per conseguenza della richiesta di fungibilità, ai fini della determinazione della pena da espiare per la sentenza di condanna oggetto dell’incidente di esecuzione;
la seconda volta nell'ambito della esecuzione dei lavori di pubblica utilità. Ciò che rileva, nel caso in esame, è verificare che il periodo di arresti domiciliari per altra causa sia stato effettivamente sofferto e che rientri nei limiti stabiliti dall’art. 657 cod. proc. pen. per la fungibilità della pena. Tale condizione non può essere esclusa soltanto perché l‘imputato è stato autorizzato dal giudice cautelare ad allontanarsi dagli arresti domiciliari: il detto periodo è utilizzabile ex art. 657 cod. proc. pen. rispetto a una pena inflitta per un reato anteriormente commesso.
3.1. La compatibilità della misura cautelare con l’allontanamento dal domicilio è stata, infatti, oggetto della valutazione del giudice procedente, né il giudice che presidiava ai lavori di pubblica utilità ha sollevato obiezioni di sorta, sicché non compete al giudice dell’esecuzione di effettuare una diversa valutazione. Ciò che rileva nel caso in esame è che il periodo gli arresti domiciliari sia utilizzato, per la fungibilità prevista dall'articolo 657 cod. proc. pen., unicamente e una sola volta rispetto a una pena detentiva, quale quella oggetto dell'incidente d'esecuzione.
3.2. Non è, dall'altra parte, pertinente il richiamo, operato dal giudice dell’esecuzione per respingere l’istanza, all'articolo 300, comma 4-bis, cod. proc. pen. poiché esso riguarda i rapporti, nell’ambito del giudizio di cognizione, tra la misura cautelare e la sentenza di condanna o di applicazione della pena che abbia applicato la pena pecuniaria sostitutiva o il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale regolamentazione, infatti, è unicamente volta a disciplinare i rapporti tra le misure cautelari applicate «a un determinato fatto» quando «per tale fatto» sono pronunciate determinate sentenze, sicché non è possibile farne applicazione ai «fatti» diversi da quelli espressamente indicati. 4. L’ordinanza va, dunque, annullata con rinvio, dovendo il giudice dell’esecuzione procedere a nuovo esame, svolgendo, se del caso, gli opportuni accertamenti ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
3 Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cosenza. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore 4
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente d’esecuzione proposto nell’interesse di TO CE TU volto a ottenere la rideterminazione della pena da espiare che gli era stata inflitta con la sentenza del GIP del Tribunale di Cosenza in data 8 maggio 2022, con detrazione anche del periodo di arresti domiciliari subìto dal26 settembre 2024 al 23 gennaio 2025 per il procedimento n. 2660/2024 RGNR, così confermando il provvedimento emesso dal Pubblico ministero in data 1 dicembre 2025 per l’esecuzione della residua pena di sei mesi e dodici giorni di reclusione (pena finale di un anno, dieci mesi e venti giorni di Penale Sent. Sez. 1 Num. 18622 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 28/04/2026 reclusione;
presofferto per il titolo in esecuzione di cinque mesi e venticinque giorni;
fungibilità per la suddetta ordinanza cautelare dal 13 agosto 2024 al 25 settembre 2024 e dal 24 gennaio 2025 al 17 settembre 2025). In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di fungibilità di un periodo di arresti domiciliari subìti per una diversa condanna non ancora esecutiva in quanto, nel medesimo periodo, il condannato era stato ammesso a svolgere i lavori di pubblica utilità per altro titolo definitivo, pena sostitutiva ritenuta incompatibile con la misura degli arresti domiciliari. 2. Ricorre TO CE TU, con l’avv. Gianpiero Calabrese, sostituto processuale del difensore di fiducia avv. Marco Giovanni Caraffa, che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata poiché viziata da violazione di legge, in riferimento agli artt. 657 e 300 cod. proc. pen., perché è stata erroneamente affermata l’impossibilità di detrarre come fungibile ex art. 657 cod. proc. pen. il detto periodo di arresti domiciliari subìti per una diversa condanna non ancora esecutiva in quanto, nel ridetto periodo, il condannato era stato ammesso a svolgere i lavori di pubblica utilità per altro titolo definitivo, pena sostitutiva erroneamente ritenuta incompatibile con la misura degli arresti domiciliari. Ad avviso della difesa, non vi è alcuna incompatibilità tra la misura degli arresti domiciliari e lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità quando, come nel caso in esame, il giudice della cautela abbia espressamente autorizzato l’imputato a uscire dall’abitazione al preciso scopo di eseguire la pena sostitutiva. Non rileva, secondo la difesa, la previsione dell’art. 300, comma 4-bis, cod. proc. pen. che riguarda la cessazione delle misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari nel caso di condanna alla pena sostitutiva, ma non anche il diverso caso del concorso tra pena sostitutiva e una diversa misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Non risulta controverso che, nell'ambito del procedimento n. 2660/2024 RGNR, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza abbia autorizzato, con ordinanza del 20 settembre 2024, TO CE TU ad allontanarsi dal luogo nel quale si trovava agli arresti domiciliari per svolgere i lavori di pubblica utilità oggetto della sentenza n. 260/2024 pronunciata dal Tribunale di Cosenza.
2.1. Tanto premesso, non appare seriamente dubitabile che la misura degli arresti domiciliari sia stata effettivamente eseguita e applicata anche durante il periodo nel quale, 2 per autorizzazione del giudice procedente, l’imputato è stato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività all'esterno e, in particolare, per effettuare i lavori di pubblica utilità, ai quali era tenuto in forza di una diversa sentenza. 3. Non è esatto quanto afferma il giudice dell’esecuzione secondo il quale, accedendo alla tesi difensiva, il detto periodo di arresti domiciliari sarebbe ingiustamente computato due volte in favore del condannato: la prima volta nell'ambito del procedimento, tuttora non definitivo, nel quale l'ordinanza cautelare è stata adottata e, per conseguenza della richiesta di fungibilità, ai fini della determinazione della pena da espiare per la sentenza di condanna oggetto dell’incidente di esecuzione;
la seconda volta nell'ambito della esecuzione dei lavori di pubblica utilità. Ciò che rileva, nel caso in esame, è verificare che il periodo di arresti domiciliari per altra causa sia stato effettivamente sofferto e che rientri nei limiti stabiliti dall’art. 657 cod. proc. pen. per la fungibilità della pena. Tale condizione non può essere esclusa soltanto perché l‘imputato è stato autorizzato dal giudice cautelare ad allontanarsi dagli arresti domiciliari: il detto periodo è utilizzabile ex art. 657 cod. proc. pen. rispetto a una pena inflitta per un reato anteriormente commesso.
3.1. La compatibilità della misura cautelare con l’allontanamento dal domicilio è stata, infatti, oggetto della valutazione del giudice procedente, né il giudice che presidiava ai lavori di pubblica utilità ha sollevato obiezioni di sorta, sicché non compete al giudice dell’esecuzione di effettuare una diversa valutazione. Ciò che rileva nel caso in esame è che il periodo gli arresti domiciliari sia utilizzato, per la fungibilità prevista dall'articolo 657 cod. proc. pen., unicamente e una sola volta rispetto a una pena detentiva, quale quella oggetto dell'incidente d'esecuzione.
3.2. Non è, dall'altra parte, pertinente il richiamo, operato dal giudice dell’esecuzione per respingere l’istanza, all'articolo 300, comma 4-bis, cod. proc. pen. poiché esso riguarda i rapporti, nell’ambito del giudizio di cognizione, tra la misura cautelare e la sentenza di condanna o di applicazione della pena che abbia applicato la pena pecuniaria sostitutiva o il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale regolamentazione, infatti, è unicamente volta a disciplinare i rapporti tra le misure cautelari applicate «a un determinato fatto» quando «per tale fatto» sono pronunciate determinate sentenze, sicché non è possibile farne applicazione ai «fatti» diversi da quelli espressamente indicati. 4. L’ordinanza va, dunque, annullata con rinvio, dovendo il giudice dell’esecuzione procedere a nuovo esame, svolgendo, se del caso, gli opportuni accertamenti ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
3 Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cosenza. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore 4