Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OME DEL POPOL04206/0 1 LA CORTE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE agli atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15857/97 Dott. Manfredo GROSSI Presidente Consigliere Dott. Giovanni Silvio coco Cron.9046 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rep. 1417 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 01/12/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UP C OPIE SE NTENZA Richiesta copia studio JĀ IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. 3000 elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRASCA CONCETTA, 2.3 MAR. 2001 IL CANCELLIERE CRESCENZIO 63, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO TIRONE, difesa dall'avvocato GIOVANNI ANTONIO CILLO, giusta delega in atti;
P ricorrente -
contro
DE MA ON, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato ARTURO BENIGNI, difeso dall'avvocato GENEROSO BENIGNI giusta 00663320 delega in atti;
- controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 914/97 del Tribunale Civile di 1948 AVELLINO, emessa il 07/07/97 e depositata il 26/07/97 1 (R.G. 1947/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del I motivo e l'inammissibilità del II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. ON AS, con atto di citazione del 30 settembre 1996, ha proposto opposizione davanti al tri- bunale di Avellino contro l'atto di precetto del 25 settembre 1996 con il quale SO De IA le aveva intimato il pagamento della somma di oltre lire 69 mi- lioni. La AS ha eccepito, per quanto è ancora rilevan- te, che l'atto di precetto era nullo o inefficace, per- ché privo dell'indicazione del titolo e non era stato preceduto dalla notifica di questo. SO De IA si è costituito in giudizio ed ha dedotto che il titolo esecutivo era costituito da de- creto ingiuntivo, emesso dal presidente del tribunale di Avellino, già notificato, e che il precetto contene- va l'indicazione della data in cui al decreto ingiunti- vo era stata apposta la formula esecutiva.
2. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale 2 con sentenza del 26 luglio 1997. Per la cassazione di questa sentenza ON Fra- sca ha proposto ricorso, articolato in due motivi. Resiste con controricorso SO De IA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 654, 479 e 156 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è incorsa nei seguenti errori: non ha rilevato che l'atto di precetto non conteneva l'indicazione del provvedi- mento che aveva disposto l'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo utilizzato come titolo esecutivo;
ha attribuito valore risolutivo alla senten- za con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo. Con il secondo motivo è denunciato difetto di moti- vazione in ordine a quanto risulta oggetto del motivo precedente. I due motivi possono essere esaminati congiuntamen- non sono fondati. te e 2. L'art. 654, secondo comma, cod. proc. civ. dispone che "ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova no- tificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto 3 l'esecutorietà e dell'apposizione della formula". La norma si pone come deroga al principio contenuto nel precedente art. 479, secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto) ed a quello, contenu- to nell'art. 475 dello stesso codice, secondo il quale anche il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva. La giustificazione della deroga sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Infatti, il decreto ingiuntivo, prima di essere po- sto in esecuzione, è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizio- ne dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.) ed una nuova notificazione si risolvereb- be in una inutile duplicazione. Per questa ragione il secondo comma dell'art. 654, prima richiamato, delinea una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 dello stesso codice, come questa Corte ha già ritenuto: sent. 6 ottobre 1988, n. 9901. Questa forma è rispettata quando nell'atto di pre- cetto siano indicate le parti, la data della notifica- zione del decreto ingiuntivo e quella in cui il decreto 4 ingiuntivo è diventato esecutivo. In particolare, quest'ultima indicazione è realiz- zata attraverso la menzione nell'atto di precetto del solo provvedimento che dispone l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva. Ne discende che il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiun- tivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come in- dicazione, riferimento) nell'atto di precetto del prov- vedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva. Infatti, attraverso queste indicazioni è soddisfat- to l'interesse del debitore esecutato ad essere messo nella condizione di conoscere l'esistenza dei presuppo- sti generali per l'esecuzione indicati dagli artt. 479 e 475. Conferma del carattere formale delle stesse indica- zioni è ricavata dall'uso del termine generico, "esecutorietà", adottato nel secondo comma dell'art. 654 già citato, il quale si riferisce, sia alle ipotesi di dichiarazione provvisoria dell'esecuzione del decre- to ingiuntivo (artt. 642 e 648 c.p.c.), sia a quelle di esecutorietà dello stesso decreto, cosiddetta definiti- va per mancata opposizione (art. 647 dello stesso codi- ce) - 5 3.1. Dalla copia dell'atto di precetto notificata a ON AS si ricava che l'atto contiene le se- guenti indicazioni: data dell'emissione del decreto in- giuntivo (9 novembre 1990); data dell'avvenuta apposi- zione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo (20 novembre 1996). Il precetto, cioè conteneva gli elementi indi spen- sabili che consentivano all'interessata di controllare che il decreto ingiuntivo era stato spedito in forma esecutiva e che lo stesso era stato già notificato, co- me il tribunale di Avellino ha già esattamente rileva- to.
3.2. Il fatto che nella sentenza impugnata si fac- cia riferimento anche all'avvenuta notifica, in forma esecutiva, della sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e di altro atto di precetto è un obiter della decisione e, quindi, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'esattezza della soluzione adottata.
4. La censura di difetto di motivazione su quanto fin qui esposto è inammissibile. Infatti, il sindacato della Corte di cassazione sull'impugnazione di sentenza emessa su opposizione agli atti esecutivi è esercitabile, oltre che per i mo- tivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 cod. proc. riferimento all'ipotesi di civ., esclusivamente con contraddittorietà logica, mancanza, ovvero di intima limiti in cui vengano in della motivazione;
cioè nei questione accertamenti sui fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale, così che possa dirsi sostanzialmente violata la norma che impone al giudice di esporre anche i fatti della deci- sione e non già quando sia dedotto il vizio di omessa о contraddittoria motivazione della decisione: Cass. 17 marzo 1998, n. 2848; 19 luglio 1997, n. 6665; 7 aprile 1993, n. 446. 5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese del giudizio gravano sulla ricorrente in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in lire. 173.000 oltre onorari liquidati in lire 2.500.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 1° dicembre 2000. Luigi Francesco Di Nanni, Est. My pus J acu Il Presidente 250 7 IL CANCELLIERE C1 Giovanni AM Depositata in Cancelleria Oggi, lì 23 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni AM O E I N Z A * Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma Iscritto a ruolo il 21.06 le hoooo Art. n. 290000 ла