CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32750 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso presentato da CE ZI, nato a [...] 1'8/03/1966 avverso la sentenza del 12/09/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le note di replica depositate in data 29/06/2023 dall'Avv. Nicola Zanin del Foro di Roma, il quale ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/09/2022, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24/11/2021 e, per l'effetto, condannava ZI CE alla pena di mesi sei di reclusione in riferimento al delitto di cui all'articolo 10 -ter d. 1gs. 74/2000. In primo grado, l'imputato era stato assolto dal delitto di cui all'articolo 10 -bis d. 1gs. 74/2000 perché i? fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione;
in particolare: 2.1. Con il primo motivo, lamenta la nullità della sentenza ex art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vuoi per carenza ed illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento del motivo di appello l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova a seguito 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32750 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/07/2023 del rigetto della subordinata domanda, afferente la medesima questione della messa alla prova, volta a provocare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sul punto. Evidenzia il ricorrente come la Corte di appello si sia attestata su una motivazione, relativa all'idea di inadeguatezza dell'impegno risarcitorio assunto, contraddittoria e ingiustificata, avendo ignorato in toto i problemi connessi alla domanda dell'imputato. Inoltre, alla Corte territoriale aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria al fine di produrre documenti che comprovavano l'avvenuta esecuzione caduta su tutti gli immobili dell'imputato. I giudici di appello si sono invece limitati a ritenere che la circostanza che il ricorrente percepisse un emolumento dalla società «Bproject» forse circostanza sufficiente ad escludere l'adeguatezza della cifra proposta per essere ammesso alla prova;
2.2. Con il secondo motivo, ex art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta carenza ed illogicità della motivazione, anche in conseguenza di travisamento della prova, con riferimento al mancato accoglimento del motivo di appello sulla riduzione della misura della confisca. Ed infatti, la Corte di appello ha travisato il senso della testimonianza resa dall'agente della riscossione AR, esaminato all'udienza del 19 maggio 2021, proprio con riferimento all'importo dovuto, sia ai fini Iva sia dell'imposta sui redditi (Ires), sia in ordine al quantum restituito dall'imputato. Evidenzia il ricorrente che entrambi i giudici di merito hanno scambiato la parola «dovuto» (pronunciata del teste) con la parola «pagato» (mai riferita da costui), così inferendo, erroneamente, che le somme pagate a titolo iva erano circa un quarto del dovuto. In tal modo, conoscendo solamente uno dei due denominatori, ossia il debito Iva, ma non l'altro, ossia il debito Ires, in ogni caso non conoscendo il numeratore, sarebbe stato indispensabile un'ulteriore approfondimento della questione, del tutto mancante nella pronuncia impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, inammissibile. 2. Il primo morivo di ricorso è manifestamente infondato e inammissibile. Ed infatti, la Corte di appello ha ritenuto di integrare la motivazione della sentenza di primo grado ritenendo che correttamente, a fronte di un debito erariale di 447.000 euro, oltre alle somme non versate in relazione alle omesse ritenute, la promessa di versare 1.000 C, a rate, non appariva un serio impegno a risarcire il danno cagionato all'erario. Precisavano i giudici di secondo grado che «la messa alla prova non costituisce un diritto assoluto dell'imputato, dovendo soddisfare alcune condizioni che debbono essere valutate dal giudice. prima di tutte, la possibilità di esprimere una prognosi favorevole nei confronti del rich:edente con riferimento alà possibilità che torni a commettere in futuro altri reati. Deve poi, 2 essere valutata l'adeguatezza del programma, non soltanto nel senso della sua idoneità a favorire il suo reinserimento sociale ma anche sotto il profilo dell'essere espressione della apprezzabilità deilo sforzo sostenuto dall'imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno. Anche nell'ipotesi in cui un risarcimento, nella sua forma integrale, non sia possibile, il giudice dovrà comunque valutare se il programma sia l'espressione dello sforzo massimo prendibili dall'imputato (Cass. 34878/19). Ebbene, si conviene con il giudice di prime cure che se non era ipotizzabile che l'imputato restituisse allo Stato i 447.000 euro di cui si è appropriato, di certo non può rappresentare il massimo sforzo possibile il versamento di 1.000 € a rate». Aggiungeva la Corte territoriale, corroborando la sua motivazione, che l'imputato aveva trovato un impiego presso la ditta «Bproject», percependo uno stipendio, circostanza che rendeva ancor più evidente l'inidoneità della somma proposta. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'istituto in parola, secondo la costante orientamento di questa Corte, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato neila vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01; Sez. 3, n. 28670 del 09/09/2020, Rv. 280276 - 01). Nel caso di specie, la motivazione addotta dai giudici dei due gradi di merito non appare manifestamente illogica, né contraddittoria, essendo al contrario conforme ai criteri di giudizio forniti da questa Corte. Inoltre, dalla motivazione stessa, si evince che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante le produzioni documentali relative all'esecuzione sui beni dell'imputato, avendo valorizzato il dato della cifra proposta in termini «assoluti», ritenendola assolutamente incongrua, rigettando così impiicitamente l'istanza. In proposito, il Collegio rileva che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risub disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227 -01). 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3 Effettivamente, dalla deposizione resa dal teste AR emerge come, a fronte di una contestazione di omesso versamento Iva di euro 447.000, esisteva anche un debito Ires, per importi complessivi non versati (Iva + Ires) pari a euro 607.000. A fronte di tale debito, risultavano versate dall'imputato solo alcune rate, relative, tuttavia, ad entrambi i triouti. Il teste, tuttavia, non chiarisce in modo preciso né quale sia l'importo complessivamente versato, né, soprattutto, a quale delle due imposte si riferiscano i versamenti (la contestazione riguarda esclusivamente l'acconto IVA). La Corte di appello, dal canto suo, correttamente conferma la sentenza di primo grado sulla base della (sola) documentazione prodotta dalla difesa in data 4/12/2018 (ossia due rate per complessive 38.870,62 euro), che tale produzione non ha saputo integrare in grado di appello al fine di corroborare gli elementi a sé favorevoli forniti dalla deposizione dell'agente della riscossione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per genericità, nonché per mancanza del requisito di autosufficienza, non avendo la parte allegato quanto era necessario a sostenere le ragioni del ricorso. Resta comunque impregiudicata la possibilità per l'imputato di chiedere, in executivis, la riduzione della confisca ove disposta in eccesso, producendo la necessaria documentazione di supporto (v. Sez. 3, n. 35433 del 20/05/2021, Moretti: « in tema di reati tributari, la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d. Igs. n.158 del 2015), secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro, deve essere intesa nel senso che la confisca, così come il sequestro preventivo a essa preordinato, può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro e incerto costituito dal mancato pagamento del debito;
si è infatti precisato che solo l'integrale pagamento del debito tributario, in virtù della necessità di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso, può condurre alla non operatività della confisca e, correlativamente, alla caducazione del sequestro disposto a tal fine, essendo insufficiente la mera ammissione a un piano rateale di pagamento. Alla luce di tali premesse, la sentenza n. 30524 del 3 aprile 2019 ha dunque affermato che le questioni circa l'eventuale riduzione dell'importo sequestrato "potranno essere devolute al giudice dell'esecuzione al quale il ricorrente potrà documentare l'eventuale pagamento così da ridurre l'ammontare della confisca"»). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della 4 causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in. favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de!la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le note di replica depositate in data 29/06/2023 dall'Avv. Nicola Zanin del Foro di Roma, il quale ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/09/2022, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24/11/2021 e, per l'effetto, condannava ZI CE alla pena di mesi sei di reclusione in riferimento al delitto di cui all'articolo 10 -ter d. 1gs. 74/2000. In primo grado, l'imputato era stato assolto dal delitto di cui all'articolo 10 -bis d. 1gs. 74/2000 perché i? fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione;
in particolare: 2.1. Con il primo motivo, lamenta la nullità della sentenza ex art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vuoi per carenza ed illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento del motivo di appello l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova a seguito 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32750 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/07/2023 del rigetto della subordinata domanda, afferente la medesima questione della messa alla prova, volta a provocare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sul punto. Evidenzia il ricorrente come la Corte di appello si sia attestata su una motivazione, relativa all'idea di inadeguatezza dell'impegno risarcitorio assunto, contraddittoria e ingiustificata, avendo ignorato in toto i problemi connessi alla domanda dell'imputato. Inoltre, alla Corte territoriale aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria al fine di produrre documenti che comprovavano l'avvenuta esecuzione caduta su tutti gli immobili dell'imputato. I giudici di appello si sono invece limitati a ritenere che la circostanza che il ricorrente percepisse un emolumento dalla società «Bproject» forse circostanza sufficiente ad escludere l'adeguatezza della cifra proposta per essere ammesso alla prova;
2.2. Con il secondo motivo, ex art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta carenza ed illogicità della motivazione, anche in conseguenza di travisamento della prova, con riferimento al mancato accoglimento del motivo di appello sulla riduzione della misura della confisca. Ed infatti, la Corte di appello ha travisato il senso della testimonianza resa dall'agente della riscossione AR, esaminato all'udienza del 19 maggio 2021, proprio con riferimento all'importo dovuto, sia ai fini Iva sia dell'imposta sui redditi (Ires), sia in ordine al quantum restituito dall'imputato. Evidenzia il ricorrente che entrambi i giudici di merito hanno scambiato la parola «dovuto» (pronunciata del teste) con la parola «pagato» (mai riferita da costui), così inferendo, erroneamente, che le somme pagate a titolo iva erano circa un quarto del dovuto. In tal modo, conoscendo solamente uno dei due denominatori, ossia il debito Iva, ma non l'altro, ossia il debito Ires, in ogni caso non conoscendo il numeratore, sarebbe stato indispensabile un'ulteriore approfondimento della questione, del tutto mancante nella pronuncia impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, inammissibile. 2. Il primo morivo di ricorso è manifestamente infondato e inammissibile. Ed infatti, la Corte di appello ha ritenuto di integrare la motivazione della sentenza di primo grado ritenendo che correttamente, a fronte di un debito erariale di 447.000 euro, oltre alle somme non versate in relazione alle omesse ritenute, la promessa di versare 1.000 C, a rate, non appariva un serio impegno a risarcire il danno cagionato all'erario. Precisavano i giudici di secondo grado che «la messa alla prova non costituisce un diritto assoluto dell'imputato, dovendo soddisfare alcune condizioni che debbono essere valutate dal giudice. prima di tutte, la possibilità di esprimere una prognosi favorevole nei confronti del rich:edente con riferimento alà possibilità che torni a commettere in futuro altri reati. Deve poi, 2 essere valutata l'adeguatezza del programma, non soltanto nel senso della sua idoneità a favorire il suo reinserimento sociale ma anche sotto il profilo dell'essere espressione della apprezzabilità deilo sforzo sostenuto dall'imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno. Anche nell'ipotesi in cui un risarcimento, nella sua forma integrale, non sia possibile, il giudice dovrà comunque valutare se il programma sia l'espressione dello sforzo massimo prendibili dall'imputato (Cass. 34878/19). Ebbene, si conviene con il giudice di prime cure che se non era ipotizzabile che l'imputato restituisse allo Stato i 447.000 euro di cui si è appropriato, di certo non può rappresentare il massimo sforzo possibile il versamento di 1.000 € a rate». Aggiungeva la Corte territoriale, corroborando la sua motivazione, che l'imputato aveva trovato un impiego presso la ditta «Bproject», percependo uno stipendio, circostanza che rendeva ancor più evidente l'inidoneità della somma proposta. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'istituto in parola, secondo la costante orientamento di questa Corte, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato neila vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01; Sez. 3, n. 28670 del 09/09/2020, Rv. 280276 - 01). Nel caso di specie, la motivazione addotta dai giudici dei due gradi di merito non appare manifestamente illogica, né contraddittoria, essendo al contrario conforme ai criteri di giudizio forniti da questa Corte. Inoltre, dalla motivazione stessa, si evince che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante le produzioni documentali relative all'esecuzione sui beni dell'imputato, avendo valorizzato il dato della cifra proposta in termini «assoluti», ritenendola assolutamente incongrua, rigettando così impiicitamente l'istanza. In proposito, il Collegio rileva che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risub disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227 -01). 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3 Effettivamente, dalla deposizione resa dal teste AR emerge come, a fronte di una contestazione di omesso versamento Iva di euro 447.000, esisteva anche un debito Ires, per importi complessivi non versati (Iva + Ires) pari a euro 607.000. A fronte di tale debito, risultavano versate dall'imputato solo alcune rate, relative, tuttavia, ad entrambi i triouti. Il teste, tuttavia, non chiarisce in modo preciso né quale sia l'importo complessivamente versato, né, soprattutto, a quale delle due imposte si riferiscano i versamenti (la contestazione riguarda esclusivamente l'acconto IVA). La Corte di appello, dal canto suo, correttamente conferma la sentenza di primo grado sulla base della (sola) documentazione prodotta dalla difesa in data 4/12/2018 (ossia due rate per complessive 38.870,62 euro), che tale produzione non ha saputo integrare in grado di appello al fine di corroborare gli elementi a sé favorevoli forniti dalla deposizione dell'agente della riscossione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per genericità, nonché per mancanza del requisito di autosufficienza, non avendo la parte allegato quanto era necessario a sostenere le ragioni del ricorso. Resta comunque impregiudicata la possibilità per l'imputato di chiedere, in executivis, la riduzione della confisca ove disposta in eccesso, producendo la necessaria documentazione di supporto (v. Sez. 3, n. 35433 del 20/05/2021, Moretti: « in tema di reati tributari, la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d. Igs. n.158 del 2015), secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro, deve essere intesa nel senso che la confisca, così come il sequestro preventivo a essa preordinato, può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro e incerto costituito dal mancato pagamento del debito;
si è infatti precisato che solo l'integrale pagamento del debito tributario, in virtù della necessità di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso, può condurre alla non operatività della confisca e, correlativamente, alla caducazione del sequestro disposto a tal fine, essendo insufficiente la mera ammissione a un piano rateale di pagamento. Alla luce di tali premesse, la sentenza n. 30524 del 3 aprile 2019 ha dunque affermato che le questioni circa l'eventuale riduzione dell'importo sequestrato "potranno essere devolute al giudice dell'esecuzione al quale il ricorrente potrà documentare l'eventuale pagamento così da ridurre l'ammontare della confisca"»). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della 4 causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in. favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de!la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2023.