Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12054 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
C.C. 64922 REPUBBLICA ITA42054 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott: Enrico Papa Presidente R.G. n. 10266/99 Dott. Enrico Altieri Consigliere Cron. 29664 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Nino Fico Consigliere C.C. 3 aprile 2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi diretti / Irpef / SENTENZA indennità ferie non sul ricorso proposto il 12 maggio 1999 da: Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- godute / tassabilita. presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente DW
contro
DO LD residente in [...] intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Ve- n. 27 marzo 1998.89 de 27dep.27 neto sez. XV Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore 6 9 proc. n. 10266/99 R.G. 3 1 Generale dott. Dario Cafiero, che ha chiesto l'accoglimento del ricor- SO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LD DO con istanza del 3 giugno 1991 chiedeva la restituzione di L. 1.459.622, ritenute nell'anno 1990 a titolo d'Irpef dal datore di lavoro sull'indennità di ferie non godute e, a fronte del silenzio rifiu- to della direzione regionale delle entrate, ricorreva alla Commissione tributaria di 1° grado di Treviso. Il ricorso era accolto e la decisione, appellata dall'amministrazione finanziaria, era confermata il 27 marzo 1998 dalla Commissione tri- butaria regionale del Veneto sul rilievo che la funzione risarcitoria, e non retributiva, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute ne e- 011 scludeva la tassabilità. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimato non si costituiva nel giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la nullità della senten- za impugnata per violazione degli artt. 46 e 48, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e per omessa o insufficiente motivazione, giacché l'indennità sostitutiva di ferie non godute non troverebbe nel rappor- to di lavoro dipendente una sua mera occasione, ma costituirebbe an- che essa un corrispettivo rientrante nel sinallagma contrattuale. Il motivo è manifestamente fondato. Costituisce consolidata giurisprudenza che l'indennità sostitutiva di ferie non godute va assoggettata ad Irpef, ai sensi degli art. 46 e 48, proc. n. 10266/99 R.G. 2 d.p.r. n. 917/86, e, quindi, a ritenuta d'acconto, atteso che tale inden- nità, abbia essa i connotati di retribuzione aggiuntiva, rivolta a remu- nerare la prestazione "usurante" svolta durante il periodo feriale (cfr.: Cass. civ., sez. lav., sent. 19 ottobre 2000, n. 13860), ovvero di risto- ro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipen- dente (cfr.: Cass. civ. sez. lav., sent. 2 agosto 2000, n. 10173), pre- senta in ogni caso la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme, in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, e deriva dal rapporto di lavoro, in quanto trae ori- gine dalle posizioni soggettive con esso costituite (cfr.: Cass. civ., 011 sez. I, sent. 26 aprile 1999, n. 4134; Cass. civ., sez. I, sent. 19 maggio 1999, n. 4834; Cass. civ., sez. I, sent. 9 luglio 1999, n. 7188; Cass. civ., sez. I, sent. 9 luglio 1999, n. 7202; Cass. civ., sez. I, sent. 11 gennaio 2000, n. 206). Alla manifesta fondatezza del motivo segue, a norma dell'art. 275, 2° co., c.p.c., l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari, inoltre, ulteriori accertamenti di fatto, va e- messa pronuncia nel merito, a norma dell'art. 384., 1° co., c.p.c., e rigettata l'istanza di rimborso del contribuente. Sussistono giusti motivi per a compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio. Accoglieང Ricorso.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'istanza proc. n. 10266/99 R.G. 3 di rimborso del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 aprile 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Emico Papa dott. Massimo Oddo tuico 020 11/CANCELLE cancellieral рибов Arnando C DEPOSITATO -9 A60. 2002 حمي ة wode proc. n. 10266/99 R.G. 4