Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9968
CASS
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di prova di buona condotta

    Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato prova di buona condotta, citando un decreto penale di condanna per reati commessi successivamente alla condanna presupposta e due violazioni amministrative anti-covid. La Corte di Cassazione conferma che il tribunale può considerare una pluralità di elementi, anche diversi dalle sentenze di condanna, per valutare la sussistenza del presupposto della buona condotta, purché emergano comportamenti dimostrativi di condotte devianti o irregolari.

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Commentario1

  • 1Massimale di polizza, l'eccezione va sollevata subito
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 27 aprile 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9968
Data del deposito : 16 marzo 2026

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