CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Massimale di polizza, l'eccezione va sollevata subitoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 27 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9968 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO SI TA DI GI AN TO RM SO SENTENZA Sul ricorso proposto da AT CA, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa il 19/06/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 19 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva l’opposizione proposta da CA AT, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il rigetto dell’istanza di riabilitazione pronunciato dallo stesso Tribunale il 13 giugno 2024. L’istanza di riabilitazione risultava presentata in relazione alla sentenza deliberata dal Tribunale di Ferrara il 29 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 12 settembre 2016, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2014. Il rigetto dell’opposizione veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in considerazione del fatto che CA AT, dopo la condanna irrevocabile dei cui effetti riabilitativi si controverte, non aveva dato prova della buona condotta prescritta dall’art. 179, primo comma, cod. pen., essendo stato emesso nei suoi confronti un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 5 aprile 2024, per la commissione dei reati di cui agli artt. 337 e 707 cod. pen. A loro volta, le condotte illecite per le quali era stato emesso il decreto penale di condanna, sopra citato, venivano correlate a due violazioni amministrative della disciplina anti-covid, segnalate dalla Stazione dei Carabinieri di Bologna Porta Garibaldi, rilevanti ai sensi dell’art. 4, comma 5, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. Avverso questa ordinanza CA AT, a mezzo dell’avv. Pasquale Longobucco, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 179 cod. pen., conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel respingere l’opposizione presentata dal ricorrente non aveva tenuto conto del percorso rieducativo intrapreso dopo la condanna irrevocabile presupposta, Penale Sent. Sez. 1 Num. 9968 Anno 2026 Presidente: CI US Relatore: TO AN Data Udienza: 13/02/2026 che andava sottoposto a un giudizio unitario, indispensabile per valutare il comportamento del condannato e il suo atteggiamento di resipiscenza, che dovevano essere correlati alle prospettive di reinserimento sociale del ricorrente, da cui desumere la prova della sua buona condotta. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da CA AT è infondato.
2. Osserva il Collegio che la previsione dell’art. 179, primo comma, cod. pen. prescrive che la riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è comunque estinta e che, nello stesso arco temporale, il condannato ha dato prova di buona condotta. Tale norma, in particolare, prevede: «La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta». Deve, al contempo, evidenziarsi che il termine triennale previsto dall’art. 179 cod. pen. decorre dal momento della conclusione dell’espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria irrogata con la pronuncia irrevocabile presupposta. Tale pronuncia deve riguardare un soggetto condannato con una sentenza deliberata in un giudizio ordinario ovvero in un giudizio abbreviato, alla quale è equiparabile quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, deve osservarsi che il rigetto dell’opposizione proposta da CA AT, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il rigetto dell’istanza di riabilitazione pronunciato dallo stesso Tribunale il 13 giugno 2024, veniva giustificato dal fatto che il ricorrente non aveva dato prova di buona condotta, non potendo i suoi comportamenti successivi alla condanna presupposta – deliberata dal Tribunale di Ferrara il 29 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 12 settembre 2016 – ritenersi ispirati a un modello di vita caratterizzato da resipiscenza verso il proprio vissuto criminale. Si consideri, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, per escludere l’atteggiamento di buona condotta prescritto dall’art. 179, primo comma, cod. pen., in capo a CA AT, richiamava il decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 5 aprile 2024, emesso in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 337 e 707 cod. pen., commessi nel luglio del 2023. Si richiamavano, inoltre, due violazioni amministrative della disciplina anti-covid, commesse nelle date del 4 novembre 2020 e del 5 maggio 2021, che erano state segnalate dalla Stazione dei Carabinieri di Bologna Porta Garibaldi, che si ritenevano rilevanti ai sensi dell’art. 4, comma 5, decreto-legge n. 19 del 2020. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, dunque, appare rispettoso delle emergenze processuali, univocamente orientato in senso sfavorevole a CA AT, non risultando dimostrato che il ricorrente, dopo la condanna irrevocabile di cui si controverte, avesse assunto un atteggiamento ispirato ai canoni rieducativi prefigurati dall’art. 179, primo comma, cod. pen. Tale atteggiamento, secondo quanto evidenziato a pagina 2 del provvedimento impugnato, non consentiva il riconoscimento dell’invocata riabilitazione, essendo emersi «diversi indici negativi, anche relativi a fatti recenti, che impediscono di ritenere che l’opponente abbia tenuto in maniera costante una buona condotta». Non è, del resto, dubitabile che il tribunale di sorveglianza, ai fini della valutazione della 2 sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, rilevante ai sensi dell’art. 179, primo comma, cod. pen., può considerare una pluralità di elementi processuali, anche diversi dalle sentenze di condanna, come, ad esempio, la pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli ai quali si riferisce l’istanza di riabilitazione. Quello che, infatti, assume rilievo, per escludere la buona condotta del condannato, è che emergano comportamenti che appaiano dimostrativi della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del soggetto che chiede di essere riabilitato. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, dunque, escludeva la buona condotta di AT sulla base di una valutazione delle emergenze probatorie corretta e rispettosa del principio di diritto, affermato da Sez. 1, n. 13573 del 21/01/2020, Dondi, Rv. 278937 - 01, secondo cui: «In tema di riabilitazione, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, il giudice può considerare anche l’esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, a condizione che ne sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del condannato». Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e lungamente risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il principio di diritto, affermato da Sez. 1, n. 820 del 07/02/1996, Marchese, Rv. 204016 - 01, secondo cui: «Presupposto necessario per la concessione della riabilitazione è che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, serbando, dopo la condanna, un comportamento rispettoso delle leggi e delle regole di comune convivenza. Ne consegue che non può ritenersi meritevole del beneficio in questione il soggetto che, successivamente alla condanna, sia stato più volte denunciato per reati di vario genere, anche se le diverse denunzie non sono ancora sfociate in sentenze di condanna definitive. Ed invero, ai fini della concessione della riabilitazione, ben possono essere valutati fatti storicamente accertati costituenti ipotesi di reato riferibili al richiedente senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, in quanto quel che conta è la valutazione globale della condotta del richiedente al fine di stabilire se lo stesso – prescindendo dall’accertamento giudiziale della sua responsabilità – abbia dato prova di essere rispettoso delle leggi e delle norme di comportamento che regolano la società civile».
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN TO US CI 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 19 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva l’opposizione proposta da CA AT, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il rigetto dell’istanza di riabilitazione pronunciato dallo stesso Tribunale il 13 giugno 2024. L’istanza di riabilitazione risultava presentata in relazione alla sentenza deliberata dal Tribunale di Ferrara il 29 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 12 settembre 2016, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2014. Il rigetto dell’opposizione veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in considerazione del fatto che CA AT, dopo la condanna irrevocabile dei cui effetti riabilitativi si controverte, non aveva dato prova della buona condotta prescritta dall’art. 179, primo comma, cod. pen., essendo stato emesso nei suoi confronti un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 5 aprile 2024, per la commissione dei reati di cui agli artt. 337 e 707 cod. pen. A loro volta, le condotte illecite per le quali era stato emesso il decreto penale di condanna, sopra citato, venivano correlate a due violazioni amministrative della disciplina anti-covid, segnalate dalla Stazione dei Carabinieri di Bologna Porta Garibaldi, rilevanti ai sensi dell’art. 4, comma 5, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. Avverso questa ordinanza CA AT, a mezzo dell’avv. Pasquale Longobucco, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 179 cod. pen., conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel respingere l’opposizione presentata dal ricorrente non aveva tenuto conto del percorso rieducativo intrapreso dopo la condanna irrevocabile presupposta, Penale Sent. Sez. 1 Num. 9968 Anno 2026 Presidente: CI US Relatore: TO AN Data Udienza: 13/02/2026 che andava sottoposto a un giudizio unitario, indispensabile per valutare il comportamento del condannato e il suo atteggiamento di resipiscenza, che dovevano essere correlati alle prospettive di reinserimento sociale del ricorrente, da cui desumere la prova della sua buona condotta. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da CA AT è infondato.
2. Osserva il Collegio che la previsione dell’art. 179, primo comma, cod. pen. prescrive che la riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è comunque estinta e che, nello stesso arco temporale, il condannato ha dato prova di buona condotta. Tale norma, in particolare, prevede: «La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta». Deve, al contempo, evidenziarsi che il termine triennale previsto dall’art. 179 cod. pen. decorre dal momento della conclusione dell’espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria irrogata con la pronuncia irrevocabile presupposta. Tale pronuncia deve riguardare un soggetto condannato con una sentenza deliberata in un giudizio ordinario ovvero in un giudizio abbreviato, alla quale è equiparabile quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, deve osservarsi che il rigetto dell’opposizione proposta da CA AT, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il rigetto dell’istanza di riabilitazione pronunciato dallo stesso Tribunale il 13 giugno 2024, veniva giustificato dal fatto che il ricorrente non aveva dato prova di buona condotta, non potendo i suoi comportamenti successivi alla condanna presupposta – deliberata dal Tribunale di Ferrara il 29 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 12 settembre 2016 – ritenersi ispirati a un modello di vita caratterizzato da resipiscenza verso il proprio vissuto criminale. Si consideri, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, per escludere l’atteggiamento di buona condotta prescritto dall’art. 179, primo comma, cod. pen., in capo a CA AT, richiamava il decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 5 aprile 2024, emesso in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 337 e 707 cod. pen., commessi nel luglio del 2023. Si richiamavano, inoltre, due violazioni amministrative della disciplina anti-covid, commesse nelle date del 4 novembre 2020 e del 5 maggio 2021, che erano state segnalate dalla Stazione dei Carabinieri di Bologna Porta Garibaldi, che si ritenevano rilevanti ai sensi dell’art. 4, comma 5, decreto-legge n. 19 del 2020. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, dunque, appare rispettoso delle emergenze processuali, univocamente orientato in senso sfavorevole a CA AT, non risultando dimostrato che il ricorrente, dopo la condanna irrevocabile di cui si controverte, avesse assunto un atteggiamento ispirato ai canoni rieducativi prefigurati dall’art. 179, primo comma, cod. pen. Tale atteggiamento, secondo quanto evidenziato a pagina 2 del provvedimento impugnato, non consentiva il riconoscimento dell’invocata riabilitazione, essendo emersi «diversi indici negativi, anche relativi a fatti recenti, che impediscono di ritenere che l’opponente abbia tenuto in maniera costante una buona condotta». Non è, del resto, dubitabile che il tribunale di sorveglianza, ai fini della valutazione della 2 sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, rilevante ai sensi dell’art. 179, primo comma, cod. pen., può considerare una pluralità di elementi processuali, anche diversi dalle sentenze di condanna, come, ad esempio, la pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli ai quali si riferisce l’istanza di riabilitazione. Quello che, infatti, assume rilievo, per escludere la buona condotta del condannato, è che emergano comportamenti che appaiano dimostrativi della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del soggetto che chiede di essere riabilitato. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, dunque, escludeva la buona condotta di AT sulla base di una valutazione delle emergenze probatorie corretta e rispettosa del principio di diritto, affermato da Sez. 1, n. 13573 del 21/01/2020, Dondi, Rv. 278937 - 01, secondo cui: «In tema di riabilitazione, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, il giudice può considerare anche l’esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, a condizione che ne sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del condannato». Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e lungamente risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il principio di diritto, affermato da Sez. 1, n. 820 del 07/02/1996, Marchese, Rv. 204016 - 01, secondo cui: «Presupposto necessario per la concessione della riabilitazione è che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, serbando, dopo la condanna, un comportamento rispettoso delle leggi e delle regole di comune convivenza. Ne consegue che non può ritenersi meritevole del beneficio in questione il soggetto che, successivamente alla condanna, sia stato più volte denunciato per reati di vario genere, anche se le diverse denunzie non sono ancora sfociate in sentenze di condanna definitive. Ed invero, ai fini della concessione della riabilitazione, ben possono essere valutati fatti storicamente accertati costituenti ipotesi di reato riferibili al richiedente senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, in quanto quel che conta è la valutazione globale della condotta del richiedente al fine di stabilire se lo stesso – prescindendo dall’accertamento giudiziale della sua responsabilità – abbia dato prova di essere rispettoso delle leggi e delle norme di comportamento che regolano la società civile».
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN TO US CI 3