Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula "A" 02244 /0 1 RE PUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE Lavoro R.G.n.10932/98 SEZIONE LAVORO Cron. 4721 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.Dott. Michele Annunziata - Presidente 11 Giovanni Prestipino Consigliere Rel. Ud. 24.11.2000 " Mario Putaturo AT " AL NI " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE $1 Raffaele Foglia Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente 3000 per diritti L. SENTENZA 16 FEB. 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da IO IE PA, elett.te dom.to in Roma, Via Alberico II n. 33, presso lo studio dell'Avv. PA Boer, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. - Ricorrente CG064224 contro inISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Marto Passaro e Giorgio Starnoni per procura 4859 speciale in calce alla copia notificata del ricorso. Resistente con procura della sentenza del Tribunale di per l'annullamento Cagliari n. 285 del 16.6.1997 (R.G. n. 3996/96). laUdita nella pubblica udienza del 24.11.2000 relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Giuseppe Li Marzi per delega dell'Avv. PA Boer per il ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Vincenzo Nardi, che haProcuratore Generale Dott. concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 1° luglio 1993 IE PA IO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Cagliari della Previdenza Sociale el'Istituto Nazionale chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere la pensione di inabilità 0, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità, con la condanna convenuto al pagamento dei ratei già dell'ente maturati, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Costituitosi in giudizio, l'Istituto previdenziale contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore sentenza del 9 luglio 1996 dichiarava il diritto con del IO ad ottenere l'assegno di invalidità. Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di Cagliari, il quale, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza dell'8 luglio 1997 rigettava la domanda proposta dall'assicurato. Il Tribunale osservava che dovevano condividersi le conclusioni del consulente nominato nel giudizio di appello, il quale aveva accertato che le infermità riscontrate (sindrome lombalgica in esiti di emilaminectomia L5 e asportazione di ernia discale L5- S1, ipertensione arteriosa in trattamento e sindrome depressiva), non riducevano in misura superiore ai due terzi la capacità di lavoro dell'assicurato, il quale, per l'età, il titolo di studio di 3° media conseguito e le pregresse esperienze acquisite, era in grado di svolgere, pur tenuto conto del sovraccarico ponderale, una proficua attività lavorativa ancorché diversa da quella di operaio edile in precedenza esercitata. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IO, che ha dedotto un unico motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale alla lite rilasciata ai difensori. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso il IO denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 1. 12 giugno 1984 n. 222, oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e lamenta che il Tribunale, in riforma della decisione emessa dal primo giudice, non abbia riconosciuto il suo diritto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità. Il ricorrente, al riguardo, deduce: a) che il giudice di appello non ha considerato che il consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado, in ciò concordando con le conclusioni della prima relazione, aveva riconosciuto che l'attività lavorativa specifica svolta dall'assicurato (quella di operaio edile) era dannosa ed usurante;
b) che nella sentenza impugnata è stato trascurato il fatto che l'assicurato, fin da giovanissimo, aveva cominciato a svolgere lavori con la usuranti (trasportatore di bibite e operaio), conseguenza che la rilevata giovane età non poteva avere alcuna valenza, anche tenuto conto del sovrappeso ponderale;
c) che il Tribunale si è limitato a valutare il complessivo stato morboso, ma, in contrasto con principi di diritto costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, non ha considerato che in concreto vi era stata una perdita della capacità lavorativa in occupazioni alle quali il lavoratore poteva aspirare. Tutte queste censure sono prive di fondamento. In linea di stretto diritto, si deve convenire con il ricorrente quando sostiene che, nella valutazione invalidante, ai fini della erogazionedello stato dell'assegno ordinario previsto dall'art. 1 1. 12 giugno 1984 n. 222, poiché l'accertamento delle condizioni sanitarie va compiuto facendo riferimento alle attitudini" alle "occupazioni confacenti non può essere dell'assicurato, presa in considerazione, puramente e semplicemente come avviene nella contigua materia dell'invalidità derivante da infortunio sul lavoro о da malattia -professionale la generica riduzione della capacità di lavoro, dato che, viceversa, come è stato rilevato in dottrina, è necessario "tener conto, caso per caso, della situazione del soggetto protetto". Va peraltro aggiunto che, pur dovendosi ritenere, in aderenza al principio enunciato, che per la valutazione dello stato invalidante non possa essere trascurato il lavoro esercitato dall'assicurato e il carattere usurante dello stesso (Cass. 3 dicembre 1999 n. 13528), tuttavia, avendo il legislatore posto l'accento sulla capacità di lavoro e non più, come per il passato, 5 dell'interessato, non sulla capacità di guadagno possono avere incidenza, nella decisione finale che deve essere emessa, le condizioni socio-economiche ed ambientali, con la conseguenza che non possono essere utilizzati quei fattori che pure erano stati sempre - tenuti presenti nella applicazione della precedente normativa collegati alla impossibilità o solo alla difficoltà, per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta, di inserirsi nel mercato del lavoro (Cass. 3 dicembre 1998 n. 12261). Del resto, come è stato già deciso da questa Corte, la capacità di lavoro consiste nella idoneità a svolgere non solo la prestazione ma anche quelle lavorativa di fatto già esplicata, per condizioni altre prestazioni che l'assicurato, fisiche, preparazione culturale ed esperienze di esercitare (Cass. 28 personali, sia in grado dicembre 1996 n. 11541). deve escludersi che il Nel caso in esame, conto dei principi sopra Tribunale non abbia tenuto indicati, dato che nella motivazione che sorregge la sentenza impugnata, dopo la descrizione delle infermità che affliggono il IO, valutate sia singolarmente che nel loro complesso, è stato tenuto conto dell'attività che dallo stesso era stata prestata (in passato e in epoca più recente), essendo stato dato atto che il riconosciuto che il avendopur consulente tecnico, non consentiva lo riscontrato quadro clinico svolgimento dell'attività di operaio edile, aveva tuttavia affermato che vi erano "altre mansioni confacenti" che il IO avrebbe potuto esercitare "senza danno ° rischio di abnorme usura", avuto riguardo sia alla giovane età (trentaquattro anni), sia al grado di istruzione (diploma di terza media). E tale valutazione, che dall'ordinamento è assegnata al giudice di merito, essendo congruamente motivata ed esente da errori di diritto, si sottrae a tutte le censure formulate dal ricorrente e al conseguente sindacato di legittimità. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, ma, non avendo l'Istituto intimato svolto attività difensiva (nonostante il deposito della procura alla lite), non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 3 Così deciso in Roma il 24 novembre 2000 Il Presidente: М. Ами иной 3 I 5 D . A , S 2 0 N S 1 N A . 0 R T Il Consigliere estensore: 7 R - 8 E - 1 Selle B E 1 S D A I E IL COLLABORATORE DI CANCELLERA D , A G E O Depositata in Cancelieria O T G R T T E N T S L E I I 16 FEB. 2001 R E G I oggi, A E D L R L IL COLLABORATORE Ô E DI CANCELLE D