Provvedimento: […] Per consolidata giurisprudenza, infatti, deve escludersi che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio e si esclude anche che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce espressamente alla sola “parte costituita” (ex multis si vedano Corte appello Torino sez. II, 13/09/2022, n.975 secondo cui: “Il principio di non contestazione, ex art. 115 cpc, non può essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che notoriamente non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi”; […]
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