Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2002, n. 7176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7176 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N E , C 1 E A 9 N P 9 1 I O - I LA CORTE S REMA DI CASSAZIONELA CORTES0 7 1 76 /02 D Z 1 1 A - E R 1 T C 2 I S . I D L G E U 9 I REPUBBLICA ITALIANA R 3 G A E D E 6 E 4 N IN NOM DEL POPOLO ITALIANO T . . T N T E S T I S R ( E A Oggetto LIMITI DEL RICORSO SEZIONE PRIMA CIVILE PER CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE PRONUNCIATE SECONDO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EQUITA' R.G.N. 3033/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 20117 CELENTANO Rel. Consigliere Cron. Dott. Walter Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI SPAGNA MUSSO Ud. 06/02/2002Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI MONTE CITORIO 115, presso l'avvocato MARCELLO MOLE', che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ES LI;
- intimata - avversO la sentenza n. 38/99 del Giudice di pace di 2002 RIVA DEL GARDA, depositata il 29/11/99; 264 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Molè, che ha chiesto l'acoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 05-13.08.1999, IS Cesani convenne in giudizio dinanzi al giudice di pace di Riva del Garda la S.p.a. Poste Italiane per sentirla condan- na al pagamento in suo favore della somma di lire 1.500.000. L'attrice spiegò di aver sottoscritto il 10.07.1989 un buono postale fruttifero del valore di lire 500.000, rivalutata in lire 1.500.000, secondo le condizioni di emissione, alla scadenza decennale;
di appreso, al compimento del decennio, che la scadenza del buono suddetto era stata prorogata di un anno, por- tata dunque ad undici anni sicché riscuotendolo al mo- la minor somma di lire mento avrebbe ottenuto 1.288.000; che non aveva potuto sostenere la spesa programmata in vista della scadenza decennale, proprio in lire 1.500.000. 2 Si costituì in giudizio la società convenuta oppo- nendo che il buono in questione, apparteneva alla serie speciale a termine contraddistinta con la lettera AD tramutata in questa dalla precedente serie AC in forza dell'art. 4 del d.m. 23.07.1987, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22.09.1987, ed entrato in vigore due anni prima dell'emissione del buono stesso, sicché esso avrebbe garantito la somma di lire 1.500.000 al compimento (non più di dieci, bensì) di undici anni. Per il caso di specie, la convenuta dedusse che utilizzando un buono della precedente serie AC, gli ad- h detti all'agenzia di Riva del Garda avevano corretta- mente sostituito sulla parte anteriore del buono, la dicitura stampigliata AC con quella a mano AD, apponen- do anche, sulla stessa parte anteriore, la dicitura ma- " Buono serie AD 11 e che sulla parte noscritta posteriore la dicitura " dopo dieci anni 11 era stata "1 dopo 11 anni "1 ; che, in manualmente corretta in ogni caso sulla medesima parte era stato apposto un timbro con la dicitura riguardante la variabilità a norma di legge dell'ammontare del tasso fruttifero. Prospettò conclusivamente la convenuta che la parziale omessa stampigliatura, da parte dei dipen- denti postali sulla parte posteriore del titolo di ri- sparmio, delle indicazioni richieste dall' art. 4 cit. 3 era del tutto irrilevante, in presenza di una discipli- na pubblicistica non derogabile in materia di rendimen- to dei B.P.F. e per di più oggetto di comunicazione er- ga omnes a mezzo della pubblicazione del decreto sud- e, contrastando la detto sulla Gazzetta Ufficiale 11 domanda anche sotto il profilo della mancata prova del danno, ne richiese il rigetto. Con sentenza emessa il 29.11.1999, il giudice adi- espressamente pronunciando secondo equità ai sensi to, dell'art. 113 c.p.c., accolse la domanda e condannò le Poste Italiane S.p.a. al pagamento della Cesani, della somma di lire 1.500.000, quale somma portata dal buono postale, con gli interessi dell'8,50% dal 10.07.1999 al saldo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la S.p.A. Poste Italiane. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione La ricorrente ha denunciato con due motivi: 1° la violazione e falsa applicazione di norme processuali;
B insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia. Precisa che oggetto della censura la giustifi- cazione " priva di congrua e adeguata motiva- zione e sostanzialmente apodittica, in quanto limitata 4 all'avverbio sicuramente da parte del giudice di pace, del proprio convincimento circa la data in cui erano state apposte sul buono postale le modificazioni concernenti la tipologia e la scadenza del buono stes- so. 2° la violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e comunitarie nonché dei principi gene- rali dell'ordinamento. Nullità della sentenza. Deduce che il criterio di equità " non possa contrastare con i principi generali dell' ordinamento "1 ed altresì che, nel caso di specie, giuridico 11 le sulle し prevalevanodisposizioni del D.M. 23.07.1987 "1 al pun- diverse pattuizioni intervenute tra le parti to da rendere del tutto irrilevante la circostanza che le modificazioni apportata alla disciplina del buono postale dal suddetto decreto ministeriale fossero sta- te o non apposte, ad opera degli impiegati dell'ufficio postale, sul buono sottoscritto dalla Cesani. Alla stregua del principio di diritto enunciato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 716 del 1999, circa i limiti della censurabilità in cassazione delle sentenze pronunciate secondo equità (art. 113 comma secondo c.p.c.), secondo il quale il ricorso per cassazione avverse le suddette sentenze è ammessO per violazione delle norme processuali, ai sensi 5 dell'art. 360 primo comma nn. 1, 2. 4 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 360 n. 5 quando l'enunciazione del cri- terio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di ra- dicale e insanabile contraddittorietà della motiva- zione, mentre la censura di violazione della legge so- stanziale ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cit. è con- sentita soltanto in caso di inosservanza o falsa appli- ih cazione di norme della Costituzione o di norme di di- ritto comunitario (se di rango superiore a quelle ordi- narie)" entrambi i motivi proposti sono inammissibi- li, l'uno perché, fuori dai casi di cui sopra, investe la motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'altro perché investe la disciplina normativa del titolo in questio- ne, ossia la legge sostanziale regolatrice dello speci- fico rapporto. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso addì 6 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente 6 Cancelleria 16 MAG. 2002 Deportas H IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE SA Passing Th Mije