CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 21977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21977 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 05/04/2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui RA AN è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. All'imputato è contestato: - di avere aggredito e cagionato lesioni a due carabinieri che, nel corso di un servizio di ordine pubblico presso un determinato presidio medico, lo avevano fermato per identificarlo (Capi 1-2); 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21977 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 08/02/2023 - di avere aggredito e procurato lesioni ad una guardia giurata, in servizio presso lo stesso servizio medico, per opporsi al servizio di piantonamento all'uscita esterna del centro vaccinale (capi 3-4). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si assume che la volontà dell'imputato sarebbe stata solo quella di non volersi più vaccinare: dopo l'ingresso nel centro e l'accettazione, il ricorrente non si sarebbe collocato nella apposita fila per la vaccinazione, ma si sarebbe recato presso il varco dedicato alla uscita dei soggetti che avevano già ricevuto il vaccino;
detto atteggiamento avrebbe indotto ad intervenire la guardia giurata in servizio a cui l'imputato disse di non volersi più vaccinare. L'imputato, si aggiunge, si sarebbe allontanato dal centro vaccinale e all'uscita sarebbe stato fermato dai carabinieri. Dunque, CA non avrebbe avuto la volontà di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio dei pubblici agenti e sarebbe configurabile al più una resistenza passiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti e spiegato come CA, in risposta alla richiesta di chiarimento da parte della guardia giurata deputata al servizio d'ordine sulle ragioni di quel comportamento - e cioè del perché si fosse recato all'uscito del centro pur non avendo ricevuto la vaccinazione - reagì con minacce, strattonò la guardia e, successivamente, a seguito dell'intervento dei carabinieri che cercarono di raggiungerlo dopo che si era dato alla fuga, reagì con violenza ai militari. In tale contesto, la Corte ha peraltro precisato che l'imputato, all'udienza del 5.4.2022, ha ammesso gli addebiti a lui contestati spiegando come le condotte di resistenza furono cagionate dallo stato di agitazione derivante dal periodo di difficoltà che in quel momento attraversava. Nulla di specifico è stato dedotto essendosi limitato CA a reiterare in modo assolutamente generico la stessa tesi sostenuta- in modo a sua volta genericamente- nell'atto di appello, relativa alla assenza di dolo, senza nemmeno spiegare le ragioni per le quali nella specie non sarebbe configurabile la coscienza e volontà di impedire il compimento dell'atto d'ufficio da parte dei pubblici agenti. 2 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui RA AN è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. All'imputato è contestato: - di avere aggredito e cagionato lesioni a due carabinieri che, nel corso di un servizio di ordine pubblico presso un determinato presidio medico, lo avevano fermato per identificarlo (Capi 1-2); 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21977 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 08/02/2023 - di avere aggredito e procurato lesioni ad una guardia giurata, in servizio presso lo stesso servizio medico, per opporsi al servizio di piantonamento all'uscita esterna del centro vaccinale (capi 3-4). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si assume che la volontà dell'imputato sarebbe stata solo quella di non volersi più vaccinare: dopo l'ingresso nel centro e l'accettazione, il ricorrente non si sarebbe collocato nella apposita fila per la vaccinazione, ma si sarebbe recato presso il varco dedicato alla uscita dei soggetti che avevano già ricevuto il vaccino;
detto atteggiamento avrebbe indotto ad intervenire la guardia giurata in servizio a cui l'imputato disse di non volersi più vaccinare. L'imputato, si aggiunge, si sarebbe allontanato dal centro vaccinale e all'uscita sarebbe stato fermato dai carabinieri. Dunque, CA non avrebbe avuto la volontà di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio dei pubblici agenti e sarebbe configurabile al più una resistenza passiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti e spiegato come CA, in risposta alla richiesta di chiarimento da parte della guardia giurata deputata al servizio d'ordine sulle ragioni di quel comportamento - e cioè del perché si fosse recato all'uscito del centro pur non avendo ricevuto la vaccinazione - reagì con minacce, strattonò la guardia e, successivamente, a seguito dell'intervento dei carabinieri che cercarono di raggiungerlo dopo che si era dato alla fuga, reagì con violenza ai militari. In tale contesto, la Corte ha peraltro precisato che l'imputato, all'udienza del 5.4.2022, ha ammesso gli addebiti a lui contestati spiegando come le condotte di resistenza furono cagionate dallo stato di agitazione derivante dal periodo di difficoltà che in quel momento attraversava. Nulla di specifico è stato dedotto essendosi limitato CA a reiterare in modo assolutamente generico la stessa tesi sostenuta- in modo a sua volta genericamente- nell'atto di appello, relativa alla assenza di dolo, senza nemmeno spiegare le ragioni per le quali nella specie non sarebbe configurabile la coscienza e volontà di impedire il compimento dell'atto d'ufficio da parte dei pubblici agenti. 2 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2023.