Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 1
Le obbligazioni a carico del condomino connesse alla proprietà comune dell'impianto centralizzato di riscaldamento vengono meno nella ipotesi in cui costui sia stato escluso dal relativo servizio per distacco della diramazione ai locali di sua esclusiva proprietà, disposto dallo stesso condominio allo scopo di procedere alle necessarie riparazioni, e per il protrarsi di tale distacco a causa della inerzia del condominio medesimo, senza che rilevi in contrario la decisione, presa, in conseguenza di ciò, dal condomino, di attivare un impianto autonomo di riscaldamento. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che aveva accolto la impugnazione della delibera condominiale con la quale le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento per gli anni 1989 - 90 e 1990 - 91 erano state poste a carico anche dei condomini di una delle palazzine del condominio che, per detto periodo, era stata esclusa dalla fruizione del servizio per distacco, protrattosi nel tempo, disposto dal condominio stesso, con taglio della condotta dell'alimentazione, allo scopo di eliminare le perdite di pressione e di acqua riscontrate).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10560 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIA DEI MONTI DI PRIMAVALLE 194, in persona del suo Amm.re QUADRANI FURIO difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA IRNERIO 67, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI ED, CI CH NN, IO LI, SS RA, LI NF GI, CO IN, SI IM, RR AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S MARTINO AI MONTI 8, presso lo studio dell'avvocato GINESI, difesi dall'avvocato SANDRO SALVATORE RAPISARDA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
GI DR, D'IC ST;
- intimati -
nonché contro
LI IU, AO IN;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 1900/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Furio QUADRANI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Gianguido FOSSÀ per delega dell'Avv. S.S.RAPISARDA, depositata in udienza difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 17/12/1990 RE NI, AO NA, NA CO, IO GE, NN OC, IO OT, FR SS, ON TI, EA GI, AS SI, ST D'MI e NN RR, proprietari di appartamenti siti nella palazzina 8 del condominio di via dei Monti di Primavalle, avente in comune con le altre palazzine condominiali l'impianto centralizzato di riscaldamento, impugnavano la delibera assembleare 20/11/1990 con la quale era stata approvata la ripartizione delle spese relative alle gestioni riscaldamento 1989/90 e 1990/91 ed erano state poste a loro carico le relative quote pur non avendo essi attori usufruito di detto servizio perché l'amministratore del condominio, a seguito di inconvenienti, aveva fatto tagliare in due punti la condotta dell'alimentazione della palazzina 8 e non ne aveva poi disposto il ripristino, sicché essi istanti avevano attivato impianti di riscaldamento autonomi.
Il condominio convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda che l'adito tribunale di Roma accoglieva con sentenza 21/2/1995. Avverso la detta sentenza il condominio proponeva gravame al quale resistevano gli appellati ad eccezione di NA AO e IO GE che non si costituivano nel giudizio di secondo grado. La corte di appello di Roma, con sentenza 4/6/1997, rigettava il gravame osservando: che, secondo quanto accertato dal c.t.u., gli interventi sull'impianto di riscaldamento del dicembre 1989 non avevano eliminato le perdite di pressione e di acqua in precedenza riscontrate ed erano valsi solo ad isolare la palazzina 8 dalle altre sette privandola del servizio di riscaldamento che non era stato riattivato;
che in piena stagione invernale per i condomini di detta palazzina la prospettiva era quella di rimanere privi del servizio di riscaldamento per un tempo indeterminato senza neppure preventivamente sapere la natura, la durata ed il costo dei lavori da appaltare;
che ogni intervento era subordinato alla delibera assembleare di tutti i condomini delle otto palazzine e non solo di quelli della palazzina 8; che, stante la fatiscenza dell'impianto e l'inaffidabilità di interventi riparatori, i condomini della palazzina 8 avevano deliberato di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e di ritenersi esentati da qualsiasi spesa di riscaldamento;
che l'irrilevanza giuridica di tale decisione, emessa solo da una parte dei condomini, avrebbe dovuto indurre l'amministratore a convocare d'urgenza l'assemblea di tutti i condomini per la convalida di detta decisione o per l'approvazione e l'affidamento dei lavori necessari a ripristinare il servizio di riscaldamento per la palazzina 8; che in merito non era stata emessa alcuna deliberazione;
che il nuovo amministratore si era attivato per far eseguire il riallaccio senza però conferire uno specifico incarico di preventivo accertamento delle condizioni delle tubazioni sì da consentire il riallaccio e di assicurare una regolare erogazione alla palazzina 8; che il distacco dell'impianto dalla palazzina 8 era stato eseguito dal condominio e tale distacco ingiustificatamente si era protratto nel tempo;
che insufficiente era il "mero riallaccio" disposto dall'amministratore del condominio e non attuato per opposizione dei condomini della palazzina 8; che, quindi, correttamente il tribunale aveva dichiarato l'illegittimità della delibera impugnata non sussistendo a carico dei condomini l'obbligo di contribuire alle spese di un servizio non usufruito per fatto ascrivibile al condominio.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta dal condominio con ricorso affidato a due motivi. Hanno resistito con controricorso gli appellati costituiti nel giudizio di secondo grado ad eccezione di EA GI che non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. All'udienza del 25/2/2000 questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di GE IO e AO NA i quali, ricevuta la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, non si sono costituiti. Il ricorrente ed i resistenti hanno depositato memorie. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il condominio denuncia violazione degli articoli 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. La censura risulta articolata sulle seguenti deduzioni.
A) La motivazione della sentenza impugnata è palesemente contraddittoria: da un lato si afferma che il distacco era stato effettuato dal condominio e, dall'altro, si riconosce che il riallaccio non era stato possibile per l'opposizione dei condomini della palazzina 8. Nella sentenza si dichiara poi l'illegittimità della delibera che aveva posto le spese di gestione anche a carico dei stessi condomini che non avevano permesso il riallaccio e le conseguenti riparazioni. È evidente l'assoluta illogicità e l'insanabile contraddizione della motivazione della corte di merito. Infatti, una volta accertata l'opposizione dei condomini al riallaccio, la mancata riattivazione del servizio doveva essere addebitata agli stessi condomini che non potevano sottrarsi alle spese per un fatto a loro ascrivibile.
B) La mancata erogazione del calore non può giustificare l'esonero alla partecipazione alle spese di riscaldamento e tanto perché l'obbligo di contribuire alle spese comuni è correlato all'uso potenziale che il condomino può fare del servizio comune e non pure all'effettivo godimento. Il condomino che fruisce del riscaldamento in misura ridotta rispetto agli altri non può invocare tale scriminante per distaccarsi dall'impianto centrale ne' può pretendere di non pagare.
Con il secondo motivo il condominio ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 1135 c.c. ed illogica ed errata motivazione, deduce che l'intervento di riparazione - così come attuato - rientrava tra i compiti propri dell'amministratore, ex articoli 1135 e 1130 c.c., senza la necessità di una convocazione assembleare come invece affermato nell'impugnata sentenza. Inoltre la corte di appello ha proceduto all'annullamento di una delibera condominiale anche per ragioni di merito attinenti alla gestione condominiale, laddove in materia il sindacato del giudice è solo di legittimità e non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità dell'assemblea.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza.
Occorre premettere che, come precisato nella sentenza impugnata, l'oggetto del giudizio è limitato alla questione concernente la legittimità o meno della delibera condominiale 20/11/1990 nella parte relativa all'attribuzione anche a carico dei condomini della palazzina 8 delle spese del servizio di riscaldamento nelle stagioni 1989/90 e 1990/91.
Bisogna altresì osservare che, come sopra riportato nella parte espositiva che precede, la corte di merito ha insindacabilmente accertato le seguenti circostanze di fatto: a) gli interventi disposti dal condominio, volti a riparare l'impianto centralizzato di riscaldamento e realizzati nel dicembre 1989, comportarono il distacco e l'isolamento da tale impianto della palazzina 8 i cui condomini vennero esclusi dal servizio di riscaldamento;
b) dopo i detti interventi il servizio non venne riattivato per la palazzina 8, nè il condominio provvide ad affidare in appalto i lavori per consentire la detta riattivazione;
c) le ditte interpellate per l'esecuzione dei lavori di ripristino del servizio di riscaldamento per la palazzina 8 non furono in grado di predisporre un preventivo di spesa tenuto anche conto della inaffidabilità e della impraticabilità di interventi riparatori "stante la fatiscenza dell'impianto"; d) solo nel dicembre 1990 il nuovo amministratore del condominio si attivò per far eseguire il riallaccio con iniziative, però, inidonee ad eliminare l'avvenuto distacco non essendo stato conferito alla ditta interessata uno specifico incarico di preventivo accertamento delle condizioni delle tubazioni sì da poter consentire l'eliminazione dell'avvenuto distacco e assicurare una regolare erogazione del servizio alla palazzina 8.
Ciò posto deve ritenersi corretta la decisione impugnata che si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto e con la quale è stata confermata la sentenza del giudice di primo grado di annullamento della delibera impugnata dai condomini della palazzina 8. Le spese del servizio di riscaldamento nei periodi 1989/90 e 1990/91 non potevano essere addebitate ai condomini della palazzina 8 i quali in tali periodi non avevano usufruito di detto servizio non per una unilaterale scelta collegata ad una strumentale forma di autotutela, bensì per iniziativa del condominio che aveva operato il distacco della palazzina dall'impianto centralizzato di riscaldamento. È poi del tutto ininfluente - ai fini della decisione della controversia avente il limitato oggetto sopra precisato - che i condomini della palazzina in questione abbiano deliberato di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento: tale distacco era già avvenuto per iniziativa del condominio il quale non aveva ancora provveduto al riallaccio ed a ripristinare il servizio. In proposito è sufficiente richiamare quanto puntualmente posto in evidenza dalla corte di appello circa l'irrilevanza della deliberazione dei condomini della palazzina 8 in quanto "inidonea a produrre l'effetto giuridico di un definitivo distacco e di un definitivo esonero dalla contribuzione alla spesa del servizio di riscaldamento condominiale se non convalidata dall'assemblea di tutti i condomini delle otto palazzine".
È appena il caso di segnalare, inoltre, che il distacco dell'impianto di riscaldamento voluto ed eseguito dal condominio si è protratto per tutto il periodo delle gestioni oggetto della delibera impugnata dai condomini della palazzina 8 e ciò per inerzia dello stesso condominio e per l'inidoneità delle iniziative del nuovo amministratore assunte solo nel dicembre 1990 e non sfociate nell'affidamento ad una ditta appaltatrice dei lavori volti ad eliminare il detto distacco ed il ripristino del servizio di riscaldamento in favore dei detti condomini.
Devono quindi ritenersi insussistenti i denunciati vizi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata: l'opposizione dei condomini della palazzina 8 al "mero riallaccio" disposto dall'amministratore del condominio è stato coerentemente ritenuto dalla corte di appello ininfluente e giuridicamente irrilevante atteso quanto accertato in fatto in ordine all'avvenuto distacco dell'impianto per opera del condominio ed al protrarsi di tale distacco per l'inerzia dello stesso condominio non avendo l'assemblea adottato alcuna delibera volta al ripristino del servizio di riscaldamento in favore della palazzina 8 e per l'inidoneità delle iniziative al riguardo prese dal nuovo amministratore.
La fattispecie in esame è quindi diversa da quelle prese in esame nelle decisioni di questa Corte richiamate dal ricorrente (sentenze 26/11/1996 n. 10492; 15/12/1993 n. 12420) e che si riferiscono alle ipotesi di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento operato unilateralmente da singoli condomini. Nel caso di specie, invece, il distacco è stato disposto dal condominio che ha tagliato le tubazioni dell'impianto relative alla palazzina 8 e, nel periodo sopra precisato, non ha provveduto a ripristinare il servizio in favore di detta palazzina.
In seguito al distacco i condomini della palazzina 8 non dovevano più considerarsi soggetti passivi delle obbligazioni connesse con la proprietà comune dell'impianto centralizzato di riscaldamento. Venuta meno la diramazione ai locali di proprietà esclusiva non esisteva più la possibilità che i locali fruissero del riscaldamento: quindi l'impianto in questione non poteva più ritenersi destinato al loro servizio. I condomini della palazzina 8, di conseguenza, non erano obbligati a contribuire alle spese per un servizio che nei confronti dei loro immobili - nel periodo in questione - non era stato prestato non per loro scelta, ma per fatti voluti dal condominio e per inerzia dello stesso.
Deve infine rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal condominio nella parte finale del secondo motivo di ricorso, i condomini della palazzina 8 hanno impugnato la delibera dell'assemblea condominiale del 20/11/1990 asserendo solo ed esclusivamente la non conformità a legge della ripartizione della spesa relativa al servizio di riscaldamento centralizzato. La valutazione circa la fondatezza o meno di tale tesi non ha quindi comportato il sindacato in ordine al legittimo esercizio dei poteri discrezionali propri dell'assemblea dei condomini, ne' si è risolta nel controllo dell'opportunità e della convenienza della soluzione adottata nella delibera impugnata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2001