Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; anche un atto di transazione in merito ai danni conseguenti a determinate ipotesi delittuose può essere sufficiente, quando risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'espressione: "rinuncia di ogni azione giudiziaria", usata in un atto di transazione, una manifestazione espressa della volontà di remissione della querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2003, n. 14826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14826 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 18/11/2003
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 1495
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 040115/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE PI DO N. IL 04/05/1952;
avverso SENTENZA del 19/09/2001 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per: rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. CALLIGARIS LUCIO;
DE PI DO fu imputata del delitto di cui all'art 590 C.p. per aver causato, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, un incidente stradale, per mancato diritto di precedenza, nel quale tale ZI ST riportava lesioni giudicate guaribili in giorni sette.
Il fatto risale alla data del 18 febbraio 1997 in Trieste. Condannata dal Tribunale di Trieste alla pena di lire centomila di multa con la concessione delle attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 6 C.p. per l'avvenuto integrale risarcimento del danno, ha interposto appello.
Ha interposto appello anche il P.M..
La Corte territoriale, in accoglimento del solo appello del PM, applicava alla imputata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per giorni quindici. Ricorre la DE ER e denuncia violazione di legge penale in relazione alla norma di cui all'art. 152 C.p., deducendo che la formula sottoscritta dalla persona offesa nell'atto di transazione sul danno, e con la quale dichiara di rinunciare ad ogni "domanda ed azione giudiziaria" traente titolo dal fatto contestato, implicherebbe rinuncia implicita anche alla proposta querela. La questione, sollevata già innanzi alla Corte territoriale, era stata da questa rigettata con l'osservazione essenziale che la transazione sul danno, anche con la suddetta formulazione, non implicasse la affermata rinuncia alla richiesta di punizione in sede penale formulata con l'atto di querela.
OSSERVA LA CORTE Il ricorso, ritualmente proposto, deve essere accolto. L'atto di transazione sul danno dedotto nella concreta fattispecie, ed in particolare la formula in esso contenuta, non si limita unicamente al profilo relativo alle conseguenze civilistiche del reato, in quanto, tutt'altro che limitarsi ad ogni "domanda" (termine tecnico che già di per sè sarebbe sufficiente ad includere rinuncia alla domanda di punizione, in che consiste la natura giuridica dell'atto di querela), va ben oltre fino a comprendere anche ogni "azione giudiziaria", cioè qualsivoglia legittima iniziativa della parte intesa ad attivare un proprio diritto anche potestativo onde conseguire un provvedimento giudiziale. Non si vede come -alla luce della necessaria interpretazione della formula adoperata, dalla quale il Giudice deve trarre il concreto contenuto della manifestazione di volontà della quale l'atto in questione e strumenti di esternazione- possa ritenersi attuale ed integra la volontà di pervenire ad una condanna in sede penale della responsabile del fatto-reato alla quale, invece, la parte, che tale così radicale rinuncia ha espresso, ha manifestamente espresso il proprio disinteresse. La espressione usata, non necessitando formule "sacramentali" che l'ordinamento sconosce, deve dunque ritenersi sufficiente ad integrare anche espressa remissione della querela ex art. 152, secondo comma, C.p.; e pertanto la sentenza va annullata, ex art. 129 C.p.p., senza rinvio con la relativa formula, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, giusta la disposizione di cui all'art. 340/4 C.p.p..
P.Q.M.
Visto l'art. 620 C.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, e condanna DE ER DO al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004