CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 28036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28036 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso presentato da RG PI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo in data 08/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Lette, per l'imputato, le conclusioni scritte dell'avv. Elia Dogliani, del Foro di Torino, depositate in data 19 maggio 2023, che conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. con sentenza del 08/03/2022 il Tribunale di Cuneo condannava l'imputato, titolare di un allevamento di suini, alla pena di euro 2.000 di ammenda in ordine alla commissione della contravvenzione di cui all'art. 279 d. Igs. 152/2006. 2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamentava in particolare, con l'unico motivo, la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 279 d. Igs. 152/2006; si duole in particolare l'imputato dell'interpretazione fornita dal giudice in ordine alla nozione di «stabilimento»; erroneamente il giudice ha ritenuto l'unitarietà tre capannoni e quindi il conseguente superamento del numero di capi contenuti all'interno, laddove al contrario il capannone numero 1, e i capannoni numeri 2 e 3, oltre ad essere situati su particelle diverse, sono funzionalmente indipendenti;
sostiene il ricorrente che le circostanze che il registro di stalla dei tre capannoni fosse unico e il numero di codice identificativo Asl degli animali forse unitario, idA Penale Sent. Sez. 3 Num. 28036 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 07/06/2023 non costituissero prova sufficiente a trasformare capannoni in uno stabilimento unitario;
di conseguenza, il numero di capi non ha superato le 1000 unità, numero che si ottiene sommando i capi contenuti in tutti e tre i capannoni. 3. L'avv. Elia Dogliani, del Foro di Torino, con memoria depositata in data 19 maggio 2023, sottolineava come la sentenza abbia valorizzato esclusivamente il profilo soggettivo della definizione di stabilimento (l'unico gestore) sminuendo illegittimamente quello di natura oggettiva ossia, appunto, il «complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo» di cui alla citata norma, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Correttamente la sentenza impugnata, a pagina 4 della motivazione, rileva che ai sensi dell'articolo 267, lettera h), del decreto legislativo numero 152/2006, per «stabilimento» si intende il «complesso unitario e stabile, che si configura come un complesso ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti ho sono effettuate una o più attività che producono emissioni». La successiva lettera I) definisce l'«impianto» come «il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio». L'unitarietà del complesso è pertanto data dal «ciclo produttivo» complessivo, attribuito ad un unico centro decisionale, risultando del tutto irrilevante l'unicità ò pluralità degli impianti. Non a caso, l'articolo 269, comma 1, secondo periodo, stabilisce che «l'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento», mentre «i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni». Nel caso di specie, pertanto, essendo circostanza del tutto incontestata la riconducibilità dei vari capannoni ad una gestione unitaria, lo «stabilimento» sarebbe risultato unico anche in caso di totale indipendenza dei tre capannoni e, conseguentemente, il numero dei capi complessivo correttamente è stato computato sommando il numero di animali presenti in tutti e tre i capannoni. Cartina tornasole dell'unitarietà del complesso produttivo, come correttamente evidenziato in sentenza, è proprio l'unitarietà del registro di stalla e la sequenzialità dei codici identificativi Asl degli animali dei tre capannoni. Del resto, evidenzia il Collegio, se così non fosse, basterebbe frazionare l'attività in (potenzialmente) infinite unità produttive, ciascuna delle quali immediatamente al di sotto della soglia prevista dalla legge, per evitare di munirsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, così aggirando un obbligo evidentemente stabilito dalla legge al fine di disciplinare e sottoporre a rigorosi controlli una delle maggiori cause di produzione di sostanze inquinanti per l'atmosfera, quali ammoniaca e particolato fine, derivanti dalle deiezioni animali. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Lette, per l'imputato, le conclusioni scritte dell'avv. Elia Dogliani, del Foro di Torino, depositate in data 19 maggio 2023, che conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. con sentenza del 08/03/2022 il Tribunale di Cuneo condannava l'imputato, titolare di un allevamento di suini, alla pena di euro 2.000 di ammenda in ordine alla commissione della contravvenzione di cui all'art. 279 d. Igs. 152/2006. 2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamentava in particolare, con l'unico motivo, la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 279 d. Igs. 152/2006; si duole in particolare l'imputato dell'interpretazione fornita dal giudice in ordine alla nozione di «stabilimento»; erroneamente il giudice ha ritenuto l'unitarietà tre capannoni e quindi il conseguente superamento del numero di capi contenuti all'interno, laddove al contrario il capannone numero 1, e i capannoni numeri 2 e 3, oltre ad essere situati su particelle diverse, sono funzionalmente indipendenti;
sostiene il ricorrente che le circostanze che il registro di stalla dei tre capannoni fosse unico e il numero di codice identificativo Asl degli animali forse unitario, idA Penale Sent. Sez. 3 Num. 28036 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 07/06/2023 non costituissero prova sufficiente a trasformare capannoni in uno stabilimento unitario;
di conseguenza, il numero di capi non ha superato le 1000 unità, numero che si ottiene sommando i capi contenuti in tutti e tre i capannoni. 3. L'avv. Elia Dogliani, del Foro di Torino, con memoria depositata in data 19 maggio 2023, sottolineava come la sentenza abbia valorizzato esclusivamente il profilo soggettivo della definizione di stabilimento (l'unico gestore) sminuendo illegittimamente quello di natura oggettiva ossia, appunto, il «complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo» di cui alla citata norma, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Correttamente la sentenza impugnata, a pagina 4 della motivazione, rileva che ai sensi dell'articolo 267, lettera h), del decreto legislativo numero 152/2006, per «stabilimento» si intende il «complesso unitario e stabile, che si configura come un complesso ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti ho sono effettuate una o più attività che producono emissioni». La successiva lettera I) definisce l'«impianto» come «il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio». L'unitarietà del complesso è pertanto data dal «ciclo produttivo» complessivo, attribuito ad un unico centro decisionale, risultando del tutto irrilevante l'unicità ò pluralità degli impianti. Non a caso, l'articolo 269, comma 1, secondo periodo, stabilisce che «l'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento», mentre «i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni». Nel caso di specie, pertanto, essendo circostanza del tutto incontestata la riconducibilità dei vari capannoni ad una gestione unitaria, lo «stabilimento» sarebbe risultato unico anche in caso di totale indipendenza dei tre capannoni e, conseguentemente, il numero dei capi complessivo correttamente è stato computato sommando il numero di animali presenti in tutti e tre i capannoni. Cartina tornasole dell'unitarietà del complesso produttivo, come correttamente evidenziato in sentenza, è proprio l'unitarietà del registro di stalla e la sequenzialità dei codici identificativi Asl degli animali dei tre capannoni. Del resto, evidenzia il Collegio, se così non fosse, basterebbe frazionare l'attività in (potenzialmente) infinite unità produttive, ciascuna delle quali immediatamente al di sotto della soglia prevista dalla legge, per evitare di munirsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, così aggirando un obbligo evidentemente stabilito dalla legge al fine di disciplinare e sottoporre a rigorosi controlli una delle maggiori cause di produzione di sostanze inquinanti per l'atmosfera, quali ammoniaca e particolato fine, derivanti dalle deiezioni animali. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2023.