CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2023, n. 31540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31540 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GN EP nato a [...] il [...] GN VI nato a [...] il [...] GN NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR 309/90 e coneseguentemente annullarsi senza rinvio la medesima sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione e del difensore dei ricorrenti Avv. Antonio Florio che si è associato alla richiesta del PG. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31540 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, pronunciando sul gravame nel merito proposto dagli odierni ricorrenti ME PE, ME TO e ME TO, con sentenza del 2/11/2021 ha riformato la sentenza del GIJP del Tribunale di Trani del 19/5/2016, dichiarando non doversi procedere nei confronti degli im- putati sopra indicati in relazione al delitto di cui al capo b) in ragione dell'interve- nuta estinzione del reato per prescrizione e confermandone l'affermazione di re- sponsabilità quanto al reato di cui al capo a), rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 8000 di multa ciascuno. Il giudice di primo grado aveva dichiarato ME PE, ME TO e ME TO colpevoli del reato loro ascritto in concorso al capo A) della rubrica ed il solo ME PE del distinto reato di cui al capo B), con esclusione della recidiva e della continuazione interna e con esclusione, per il solo capo B), dell'aggravante di cui all'art.80 co.2 Dpr 309/90 e, applicato l'aumento per l'aggravante di cui all'art.80 co.2 DPR 309/90 per il solo capo A) e riconosciuta la continuazione tra i capi A) e B) ascritti entrambi al solo ME PE, con la diminuente per il rito, aveva condannato quest'ultimo alla pena di anni cin- que di reclusione ed euro 12.000 di multa e ME TO e ME TO alla pena di anni quattro di reclusione ed eunD 8.000 dì multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali comprese quelle di mantenimento in carcere. Aveva, inoltre, dichiarato a ME PE interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente per la durata della pena a lui inflitta, nonché Grame- gna TO e ME TO interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. E aveva disposto ai sensi dell'art.85 DPR 309/90 il divieto di espatrio di tutti gli imputati ed il ritiro della patente di guida per la durata della pena principale inflitta e, in ultimo, la confisca e distruzione della sostanza stupefacente, delle forbici, dei lacci e di quant'altro in sequestro. Con l'appello gli imputati, in via principale, avevano chiesi:o l'assoluzione, in via subordinata, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 anche in relazione al capo A), l'esclusione della continuazione tra i capi A) e B), una ride- terminazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche in giudizio di prevalenza sulla suddetta aggravante. Il giudice del gravame del merito, rilevato quanto al reato di cui al capo B) che già in primo grado era stata eliminata l'aggravante di cui a l'art. 80 co. 2 DPR 309/90, ha preso atto dell'intervenuta prescrizione di tale reato. Ha confermato, invece, l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A, ritenuta sus- sistente in relazione a quello la contestata aggravante dell'ingente quantità, ed ha comunque mitigato il trattamento sanzionatorio. 2 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia, ME PE, ME TO e ME TO, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., comune a tutti gli imputati l'erronea applicazione dell'aggra- vante dell'ingente quantità, anche sotto il profilo motivazionale, poiché secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite ON (n. 36258/12) e PO (n. 14722/2020) la quantità di principio attivo che consente di affermare la sussistenza della ingente quantità in casi come quello che ci occupa. è pari a due chilogrammi, corrispon- dente ad 80.000 dosi singole droganti. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia confermato la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità in relazione al capo A) della rubrica d'accusa, limitandosi a condividere e riproporre le argomentazioni spese al riguardo dalla pronunzia di primo grado ove si legge testualmente che "la relazione tecnica dei LASS ha dimostrato che il principio attivo ricavabile dalle 790 piante di marijuana in oggetto era pari a mg. 7246 da cui erano ricavabili 76.324, superiori di 2.000 volte al valore massimo detenibile pari a 20 dosi da mg. 25". Tale inciso, per il difensore ricorrente, è plasticamente evocativo della denun- ziata violazione di legge in quanto le Sezioni Unite, con le sopra ricordate pro- nunce, hanno fissato nella misura di 2 kg. la quantità di principio attivo puro su- periore alla quale la marijuana (rectius, le "droghe leggere" in generale) possono considerarsi di "ingente quantità". Orbene, 2 kg. di principio attivo equivalgono a 2.000.000 mg. che, diviso 25 mg. (ovverosia il valore della c.d. dose singola dro- gante), corrispondono a 80.000 dosi singole droganti. Nel caso in disamina, il numero di dosi asseritamente ricavabili dalle citate 790 piante di marijuana (stimato nella misura di 76.324), come peraltro aveva evidenziato anche il PG in appello, non supera il limite per poter ritenere configu- rabile l'aggravante. Chiede, pertanto che questa Corte, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR 309/90 anche in relazione al residuo reato di cui al capo A9 dell'imputazione, annulli senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il reato è estinto per prescrizione. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza im- pugnata va annullata senza rinvio quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR. 309/90 e conseguentemente va annullata senza rinvio, in toto, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, 3 2. Ed invero, i giudici del gravame del merito, hanno reso una motivazione che si discosta dagli orientamenti stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le due decisioni richiamate dal ricorrente (Sez. Un. n. 36258 del 24/5/2012, ON, Rv. 253150 e Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 Polito, Rv. 279005) e dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi nelle sezioni semplici in seguito a tali pronunce, laddove hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante, richiamando im- propriamente la prima decisione. Le Sezioni Unite ON, infatti, hanno ritenuto necessario rinvenire all'interno del sistema i parametri atti a scongiurare il pericolo di eccessive oscillazioni nell'ap- plicazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 da parte dei giudici di merito, facendo riferimento al sistema delle tabelle di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, nelle quali sono indicati, per ciascuna sostanza, i cosiddetti "limiti-soglia", cioè i limiti quantitativi massimi di principio attivo che costituiscono il discrimine tenden- ziale tra la destinazione all'uso personale e la detenzione illecita. E' stato quindi individuato un moltiplicatore a cui fare riferimento per indivi- duare la soglia oltre la quale si configura l'ingente quantitativo, determinato in 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), indicato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (pari ad 1 kg. di principio attivo per le c.d. droghe pesanti"). Si è precisato nella successiva pronuncia a Sezioni Unite Polito che il moltipli- catore per c.d. "droghe leggere" è pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg. (Sez. Un., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005: In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggra- vante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, ON. (In applicazione dei pre- detti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi"). 3. La decisione delle Sezioni Unite ON ha valorizzato la circostanza che l'art. 2 co. 1 del d.l. n. 36 del 2014, come convertito dalla legge n. 79 del 2014, ha espressamente previsto che riprendano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati ai sensi del d.P.R. n. 309/90 sino alla data della pubblicazione della sen- tenza costituzionale n. 32/14; è stata così integralmente "recuperata" dal legisla- tore primario l'efficacia del D.M. 11 aprile 2006 contenente «Indicazione dei limiti 4 quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale», cioè proprio l'atto di formazione secondaria che la sentenza "ON" aveva posto a base del proprio argomentare partendo dal dato testuale della specifica indicazione numerica di un limite massimo di principio at- tivo detenibile per giungere, come si è detto, alla fissazione di un limite minimo - pur esso coerentemente fondato su dati numerici- per il riconoscimento della cir- costanza aggravante dell'ingente quantità. La sentenza, però, conteneva una imprecisione, poiché una volta individuato in 2000 il moltiplicatore del dato numerico (costituito dal valore soglia di principio attivo, cioè la quantità massima detenibile) da utilizzare come primo fattore dell'o- perazione per determinare il livello ponderale minimo, pure numerico, dell'ingente quantità, ha indicato per le c.d. droghe leggere un "valore soglia", espresso in milligrammi, pari a 1000. Ciò perché, pur avendo la sentenza operato, al fine di individuare i dati dei valori-soglia, un generico riferimento alle tabelle di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/90 le quali hanno solo la diversa funzione di individuare le sostanze "vie- tate" o comunque sottoposte a controllo, appare evidente come le Sezioni Unite abbiano tratto tali valori dall'«elenco» allegato al D.M. 11 aprile 2006 previsto dall'art. 73. comma 1 bis, legge FI AR (ed ora "recuperato" dalla riforma del 2014) il quale tuttavia, al momento della decisione, prevedeva per le c.d. "dro- ghe leggere" (THC) un valore-soglia di principio attivo, espresso in milligrammi, pari a 500 e non a 1000, come invece indicato in sentenza. Tutto ciò in quanto il D.M. 4 agosto 2006 il quale - aumentando da 20 a 40 il moltiplicatore del valore di principio attivo della dose media singola (25 mg.) da applicarsi per ottenere la quantità massima detenibile - aveva portato a 1000 il valore-soglia del THC espresso in milligrammi, era stato annullato per vizi della motivazione che qui non rilevano dal Tribunale amministrativo del Lazio, Sez. III quater, con sentenza n. 2487 del 21 marzo 2007. Immediatamente dopo la pronuncia delle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici ha quindi preso atto della circostanza che prima della decisione fosse già intervenuto l'annullamento del D.M. 4 agosto 2006 ed ha così ricondotto il valore-soglia delle "droghe leggere" all'originaria previsione di 500 milligrammi, con la conseguenza che, operata la moltiplicazione di quest'ultimo dato per il fattore 2000 indicato da Sezioni Unite "ON" per tutte le sostanze, il limite minimo dell'ingente quantità è stato fissato in 1 kg. di principio attivo. 4. La giurisprudenza successiva, però, seguendo il filo logico della motivazione della sentenza "ON", per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il prin- cipio con essa affermato alle conseguenze dell'annullamento del D.M. 4 agosto 5 2006, ha affermato che il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stu- pefacente del tipo "leggero" al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, «deve essere ne- cessariamente pari al doppio di quello da essa (erroneamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio attivo che può essere dete- nuto in un giorno (corrispondente a 2 kg. di principio attivo, che del resto corri- sponde a quanto ipotizzato immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5%)» (ad es., Sez. 3, n. 47978 del 28/09/2016, Hrim, Rv. 268698). Nello stesso solco si è affermato che "in tema di produzione, traffico e deten- zione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo "hashish", l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma rav- visabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezio- nale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (così Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017, Trifu ed altri, R.v. 270916 nella cui motivazione la Corte ha chiarito che l'applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. «droghe leggere» aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.) 5. Le Sezioni Unite Polito del 2020 hanno confermato la validità di tale orien- tamento, con la precisazione che l'unità di misura rapportabile al singolo cliente- consumatore è e deve pertanto essere non quella della non più normativamente esistente e perciò giuridicamente irrilevante "dose media giornaliera" (il cui valore era stato fissato dal D.M. 12 luglio 1990, n. 186), bensì quella del valore soglia (la quantità massima detenibile) posto a base dell percorso argorrientativo delle Se- zioni Unite ON e ricavato dalla moltiplicazione del valore espresso in milli- grammi della dose media singola per un fattore - di individuazione ministeriale sulla base di scelte di discrezionalità tecnica - pari a 5 per la cocaina, 10 per l'e- roina, 20 per il THC, la cui determinazione già sconta la differente pericolosità o efficacia drogante dei vari tipi di stupefacente. Con riferimento alle c.d. droghe leggere, in definitiva, la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo, che corrispondono a 80.000 dosi medie (4000 volte 500 mg., dunque 4000 volte 20 dosi da 25 mg). 6 6. Erroneamente, perciò, la sentenza impugnata fa riferimento ad una soglia di 2000 volte riferita al valore massimo detenibile (20 dosi da 25 mg, pari appunto a 500 milligrammi). . Per quanto precede, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 contestata al capo A, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione, considerato che il fatto di cui al capo A è anteriore cronologicamente al fatto di cui al capo B, già dichiarato prescritto per effetto dell'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità in appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR. 309/90 e conseguentemente annulla senza rinvio la medesima pronuncia per essere il reato estinto per 'intervenuta) prescrizione. Così deciso in Roma il 21 giugno 2023 Il C sigliere este ore Il Presidente ,t,t)__e
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR 309/90 e coneseguentemente annullarsi senza rinvio la medesima sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione e del difensore dei ricorrenti Avv. Antonio Florio che si è associato alla richiesta del PG. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31540 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, pronunciando sul gravame nel merito proposto dagli odierni ricorrenti ME PE, ME TO e ME TO, con sentenza del 2/11/2021 ha riformato la sentenza del GIJP del Tribunale di Trani del 19/5/2016, dichiarando non doversi procedere nei confronti degli im- putati sopra indicati in relazione al delitto di cui al capo b) in ragione dell'interve- nuta estinzione del reato per prescrizione e confermandone l'affermazione di re- sponsabilità quanto al reato di cui al capo a), rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 8000 di multa ciascuno. Il giudice di primo grado aveva dichiarato ME PE, ME TO e ME TO colpevoli del reato loro ascritto in concorso al capo A) della rubrica ed il solo ME PE del distinto reato di cui al capo B), con esclusione della recidiva e della continuazione interna e con esclusione, per il solo capo B), dell'aggravante di cui all'art.80 co.2 Dpr 309/90 e, applicato l'aumento per l'aggravante di cui all'art.80 co.2 DPR 309/90 per il solo capo A) e riconosciuta la continuazione tra i capi A) e B) ascritti entrambi al solo ME PE, con la diminuente per il rito, aveva condannato quest'ultimo alla pena di anni cin- que di reclusione ed euro 12.000 di multa e ME TO e ME TO alla pena di anni quattro di reclusione ed eunD 8.000 dì multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali comprese quelle di mantenimento in carcere. Aveva, inoltre, dichiarato a ME PE interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente per la durata della pena a lui inflitta, nonché Grame- gna TO e ME TO interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. E aveva disposto ai sensi dell'art.85 DPR 309/90 il divieto di espatrio di tutti gli imputati ed il ritiro della patente di guida per la durata della pena principale inflitta e, in ultimo, la confisca e distruzione della sostanza stupefacente, delle forbici, dei lacci e di quant'altro in sequestro. Con l'appello gli imputati, in via principale, avevano chiesi:o l'assoluzione, in via subordinata, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 anche in relazione al capo A), l'esclusione della continuazione tra i capi A) e B), una ride- terminazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche in giudizio di prevalenza sulla suddetta aggravante. Il giudice del gravame del merito, rilevato quanto al reato di cui al capo B) che già in primo grado era stata eliminata l'aggravante di cui a l'art. 80 co. 2 DPR 309/90, ha preso atto dell'intervenuta prescrizione di tale reato. Ha confermato, invece, l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A, ritenuta sus- sistente in relazione a quello la contestata aggravante dell'ingente quantità, ed ha comunque mitigato il trattamento sanzionatorio. 2 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia, ME PE, ME TO e ME TO, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., comune a tutti gli imputati l'erronea applicazione dell'aggra- vante dell'ingente quantità, anche sotto il profilo motivazionale, poiché secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite ON (n. 36258/12) e PO (n. 14722/2020) la quantità di principio attivo che consente di affermare la sussistenza della ingente quantità in casi come quello che ci occupa. è pari a due chilogrammi, corrispon- dente ad 80.000 dosi singole droganti. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia confermato la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità in relazione al capo A) della rubrica d'accusa, limitandosi a condividere e riproporre le argomentazioni spese al riguardo dalla pronunzia di primo grado ove si legge testualmente che "la relazione tecnica dei LASS ha dimostrato che il principio attivo ricavabile dalle 790 piante di marijuana in oggetto era pari a mg. 7246 da cui erano ricavabili 76.324, superiori di 2.000 volte al valore massimo detenibile pari a 20 dosi da mg. 25". Tale inciso, per il difensore ricorrente, è plasticamente evocativo della denun- ziata violazione di legge in quanto le Sezioni Unite, con le sopra ricordate pro- nunce, hanno fissato nella misura di 2 kg. la quantità di principio attivo puro su- periore alla quale la marijuana (rectius, le "droghe leggere" in generale) possono considerarsi di "ingente quantità". Orbene, 2 kg. di principio attivo equivalgono a 2.000.000 mg. che, diviso 25 mg. (ovverosia il valore della c.d. dose singola dro- gante), corrispondono a 80.000 dosi singole droganti. Nel caso in disamina, il numero di dosi asseritamente ricavabili dalle citate 790 piante di marijuana (stimato nella misura di 76.324), come peraltro aveva evidenziato anche il PG in appello, non supera il limite per poter ritenere configu- rabile l'aggravante. Chiede, pertanto che questa Corte, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR 309/90 anche in relazione al residuo reato di cui al capo A9 dell'imputazione, annulli senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il reato è estinto per prescrizione. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza im- pugnata va annullata senza rinvio quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR. 309/90 e conseguentemente va annullata senza rinvio, in toto, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, 3 2. Ed invero, i giudici del gravame del merito, hanno reso una motivazione che si discosta dagli orientamenti stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le due decisioni richiamate dal ricorrente (Sez. Un. n. 36258 del 24/5/2012, ON, Rv. 253150 e Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 Polito, Rv. 279005) e dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi nelle sezioni semplici in seguito a tali pronunce, laddove hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante, richiamando im- propriamente la prima decisione. Le Sezioni Unite ON, infatti, hanno ritenuto necessario rinvenire all'interno del sistema i parametri atti a scongiurare il pericolo di eccessive oscillazioni nell'ap- plicazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 da parte dei giudici di merito, facendo riferimento al sistema delle tabelle di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, nelle quali sono indicati, per ciascuna sostanza, i cosiddetti "limiti-soglia", cioè i limiti quantitativi massimi di principio attivo che costituiscono il discrimine tenden- ziale tra la destinazione all'uso personale e la detenzione illecita. E' stato quindi individuato un moltiplicatore a cui fare riferimento per indivi- duare la soglia oltre la quale si configura l'ingente quantitativo, determinato in 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), indicato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (pari ad 1 kg. di principio attivo per le c.d. droghe pesanti"). Si è precisato nella successiva pronuncia a Sezioni Unite Polito che il moltipli- catore per c.d. "droghe leggere" è pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg. (Sez. Un., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005: In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggra- vante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, ON. (In applicazione dei pre- detti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi"). 3. La decisione delle Sezioni Unite ON ha valorizzato la circostanza che l'art. 2 co. 1 del d.l. n. 36 del 2014, come convertito dalla legge n. 79 del 2014, ha espressamente previsto che riprendano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati ai sensi del d.P.R. n. 309/90 sino alla data della pubblicazione della sen- tenza costituzionale n. 32/14; è stata così integralmente "recuperata" dal legisla- tore primario l'efficacia del D.M. 11 aprile 2006 contenente «Indicazione dei limiti 4 quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale», cioè proprio l'atto di formazione secondaria che la sentenza "ON" aveva posto a base del proprio argomentare partendo dal dato testuale della specifica indicazione numerica di un limite massimo di principio at- tivo detenibile per giungere, come si è detto, alla fissazione di un limite minimo - pur esso coerentemente fondato su dati numerici- per il riconoscimento della cir- costanza aggravante dell'ingente quantità. La sentenza, però, conteneva una imprecisione, poiché una volta individuato in 2000 il moltiplicatore del dato numerico (costituito dal valore soglia di principio attivo, cioè la quantità massima detenibile) da utilizzare come primo fattore dell'o- perazione per determinare il livello ponderale minimo, pure numerico, dell'ingente quantità, ha indicato per le c.d. droghe leggere un "valore soglia", espresso in milligrammi, pari a 1000. Ciò perché, pur avendo la sentenza operato, al fine di individuare i dati dei valori-soglia, un generico riferimento alle tabelle di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/90 le quali hanno solo la diversa funzione di individuare le sostanze "vie- tate" o comunque sottoposte a controllo, appare evidente come le Sezioni Unite abbiano tratto tali valori dall'«elenco» allegato al D.M. 11 aprile 2006 previsto dall'art. 73. comma 1 bis, legge FI AR (ed ora "recuperato" dalla riforma del 2014) il quale tuttavia, al momento della decisione, prevedeva per le c.d. "dro- ghe leggere" (THC) un valore-soglia di principio attivo, espresso in milligrammi, pari a 500 e non a 1000, come invece indicato in sentenza. Tutto ciò in quanto il D.M. 4 agosto 2006 il quale - aumentando da 20 a 40 il moltiplicatore del valore di principio attivo della dose media singola (25 mg.) da applicarsi per ottenere la quantità massima detenibile - aveva portato a 1000 il valore-soglia del THC espresso in milligrammi, era stato annullato per vizi della motivazione che qui non rilevano dal Tribunale amministrativo del Lazio, Sez. III quater, con sentenza n. 2487 del 21 marzo 2007. Immediatamente dopo la pronuncia delle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici ha quindi preso atto della circostanza che prima della decisione fosse già intervenuto l'annullamento del D.M. 4 agosto 2006 ed ha così ricondotto il valore-soglia delle "droghe leggere" all'originaria previsione di 500 milligrammi, con la conseguenza che, operata la moltiplicazione di quest'ultimo dato per il fattore 2000 indicato da Sezioni Unite "ON" per tutte le sostanze, il limite minimo dell'ingente quantità è stato fissato in 1 kg. di principio attivo. 4. La giurisprudenza successiva, però, seguendo il filo logico della motivazione della sentenza "ON", per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il prin- cipio con essa affermato alle conseguenze dell'annullamento del D.M. 4 agosto 5 2006, ha affermato che il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stu- pefacente del tipo "leggero" al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, «deve essere ne- cessariamente pari al doppio di quello da essa (erroneamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio attivo che può essere dete- nuto in un giorno (corrispondente a 2 kg. di principio attivo, che del resto corri- sponde a quanto ipotizzato immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5%)» (ad es., Sez. 3, n. 47978 del 28/09/2016, Hrim, Rv. 268698). Nello stesso solco si è affermato che "in tema di produzione, traffico e deten- zione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo "hashish", l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma rav- visabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezio- nale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (così Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017, Trifu ed altri, R.v. 270916 nella cui motivazione la Corte ha chiarito che l'applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. «droghe leggere» aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.) 5. Le Sezioni Unite Polito del 2020 hanno confermato la validità di tale orien- tamento, con la precisazione che l'unità di misura rapportabile al singolo cliente- consumatore è e deve pertanto essere non quella della non più normativamente esistente e perciò giuridicamente irrilevante "dose media giornaliera" (il cui valore era stato fissato dal D.M. 12 luglio 1990, n. 186), bensì quella del valore soglia (la quantità massima detenibile) posto a base dell percorso argorrientativo delle Se- zioni Unite ON e ricavato dalla moltiplicazione del valore espresso in milli- grammi della dose media singola per un fattore - di individuazione ministeriale sulla base di scelte di discrezionalità tecnica - pari a 5 per la cocaina, 10 per l'e- roina, 20 per il THC, la cui determinazione già sconta la differente pericolosità o efficacia drogante dei vari tipi di stupefacente. Con riferimento alle c.d. droghe leggere, in definitiva, la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo, che corrispondono a 80.000 dosi medie (4000 volte 500 mg., dunque 4000 volte 20 dosi da 25 mg). 6 6. Erroneamente, perciò, la sentenza impugnata fa riferimento ad una soglia di 2000 volte riferita al valore massimo detenibile (20 dosi da 25 mg, pari appunto a 500 milligrammi). . Per quanto precede, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 contestata al capo A, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione, considerato che il fatto di cui al capo A è anteriore cronologicamente al fatto di cui al capo B, già dichiarato prescritto per effetto dell'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità in appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR. 309/90 e conseguentemente annulla senza rinvio la medesima pronuncia per essere il reato estinto per 'intervenuta) prescrizione. Così deciso in Roma il 21 giugno 2023 Il C sigliere este ore Il Presidente ,t,t)__e