Versione
19 aprile 2020
19 aprile 2020
Art. 840-quinquies
(( (Procedimento). )) ((Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies.
L'aderente non assume la qualita' di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
Il tribunale, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
Quando e' nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.
Ai fini dell'accertamento della responsabilita' del resistente il tribunale puo' avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilita' della domanda, il giudice puo' ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilita'.
Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove e' individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e' richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto e' proporzionato alla decisione e, in particolare:
a) esamina in quale misura la domanda e' sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
c) valuta se le prove di cui e' richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.
Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilita' di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.
La parte nei cui confronti e' rivolta l'istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, puo' ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito)) .
((159)) ((160)) ((163)) ((162)) -------------- AGGIORNAMENTO (159)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". ----------- AGGIORNAMENTO (160)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020. --------------- AGGIORNAMENTO (163)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall' art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. --------------- AGGIORNAMENTO (162)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
(( (Procedimento). )) ((Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies.
L'aderente non assume la qualita' di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
Il tribunale, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
Quando e' nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.
Ai fini dell'accertamento della responsabilita' del resistente il tribunale puo' avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilita' della domanda, il giudice puo' ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilita'.
Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove e' individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e' richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto e' proporzionato alla decisione e, in particolare:
a) esamina in quale misura la domanda e' sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
c) valuta se le prove di cui e' richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.
Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilita' di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.
La parte nei cui confronti e' rivolta l'istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, puo' ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito)) .
((159)) ((160)) ((163)) ((162)) -------------- AGGIORNAMENTO (159)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". ----------- AGGIORNAMENTO (160)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020. --------------- AGGIORNAMENTO (163)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall' art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. --------------- AGGIORNAMENTO (162)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
Commentari • 31
- 1. Processo di classe per le controversie di lavoro?Angelo Danilo De Santis · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 28 dicembre 2021 · 36.243572
[…] Occorre precisare che, per quanto riguarda l'azione inibitoria, il sistema di pubblicità è, stando al tenore letterale dell'art. 840 sexiesdecies, 4° comma, c.p.c., che richiama l'art. 840 quinquies c.p.c., limitato alla decisione «che accoglie o rigetta nel merito la domanda», ma sul portale ministeriale, per qualche misterioso motivo, per alcuni giorni è stata data notizia, con relativa pubblicazione dell'atto introduttivo, della proposizione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, di un ricorso ex art. 840 sexiesdecies c.p.c., da parte di un lavoratore nei confronti di una grande azienda che organizza servizi di consegne a domicilio. […]
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Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Roma, ordinanza 12/07/2023Provvedimento: […] mentre al comma IV ha disposto che “si applica l'art. 840-quinquies cpc in quanto compatibile”. […] procedendo con ordine, si rileva che tra le previsioni di cui all'art. 840-quinquies cod. proc. civ., non paiono compatibili quelle, […] Quanto al comma III, art 840 quinquies cpc, […] In ultimo non sembra esserci alcuna incompatibilità tra l'ultimo comma dell'art. 840 quinquies cpc e l'art 840 sexiesdecies, comma XIII cpc nella parte in cui discipina la possibilità che il provvedimento decisorio sia pubblicato nelle forme ritenute più appropriate dal decidente stante la specificità dell'ultimo comma dell'art. 840 quinquies c.p.c. rispetto alla maggiore ampiezza contemplata dall'art 840 sexiesdecies, […]Leggi di più...
- criteri di selezione·
- art. 840 sexiesdecies c.p.c.·
- competenza Tribunale delle Imprese·
- intervento in giudizio·
- interesse ad agire·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- azione inibitoria collettiva·
- discriminazione di genere·
- discontinuità economica·
- onere della prova