Sentenza 23 settembre 2002
Massime • 1
È nulla la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità del decreto e di tutti gli atti successivi, eseguita presso il difensore, quale domicilio eletto dall'imputato, qualora quest'ultimo, all'atto di lasciare la casa circondariale per concessione degli arresti domiciliari, abbia dichiarato quale domicilio la propria dimora, in adempimento dell'obbligo di cui all'art.161, comma 3, cod. proc. pen., in quanto detta dichiarazione pone nel nulla la precedente elezione, senza che sia necessaria un'esplicita revoca della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2002, n. 40579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40579 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/09/2002
1. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 931
3. Dott. MALPICA Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 043836/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU CO N. IL 16/04/1925;
2) DI IO IO N. IL 29/09/1954;
3) TA LE OM N. IL 25/02/1926;
4) DI RE N. IL 20/09/1942;
5) NI TO N. IL 07/11/1954;
avverso SENTENZA del 07/06/2001 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MALPICA EMILIO.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
UF CO, AR CL OM, AN ST, ON OR e Di MA MA erano stati ritenuti dal tribunale di Roma responsabili di falso ideologico continuato, unitamente ad altri quattro imputati, e condannati alle rispettive pene di anni due di reclusione UF e ON, anni uno e mesi dieci di reclusione AR e AN, anni uno Di MA.
Le imputazioni originariamente elevate concernevano i reati di abuso d'ufficio e truffa (reati poi dichiarati estinti per prescrizione), e falso a carico di amministratori comunali, tecnici, direttore dei lavori e imprenditore assuntore degli stessi, in relazione ad una serie di delibere di affidamento di appalti alla ditta ON per l'esecuzione di opere pubbliche nell'ambito territoriale del comune di Campoli Appennino.
In particolare erano stati oggetto di contestazione quattro appalti, e precisamente: a) l'appalto per la sistemazione della strada di attraversamento del "Fosso della Castagna" (che aveva dato luogo alle imputazioni di cui ai capi a-b-c-d), per il quale con delibera della giunta municipale n. 401 del 22.11.1989 erano state affidate a trattativa privata all'impresa ON le opere in realtà già realizzate e liquidate alla ditta medesima nell'ambito del precedente appalto di cui alla delibera n. 227 del 17.9.1985; b) la gara d'appalto per il completamento della scuola materna e media (capo o) ascritto al sindaco Cipriani e agli odierni ricorrenti UF e AR), per la quale, nella relativa delibera del 19.3.1990, era stato falsamente affermato che non era pervenuta alcuna richiesta di ditte interessate ad essere invitate alla gara, mentre erano pervenute ben 24 richieste del tutto ignorate al fine di espletare una licitazione privata con invito a 17 ditte di fiducia del comune, tra cui quella del ON, prive anche del requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori;
c) l'appalto per il completamento della rete fognante, in relazione al quale da un lato, nella delibera n. 41 del 27.1.1989 riguardante l'approvazione del progetto come integrato dai tecnici comunali ER (non ricorrente) e AN, i predetti UF e AR (unitamente al sindaco) avevano falsamente attestato che gli elaborati e il relativo quadro economico attenevano a lavori da realizzarsi mediante finanziamento della Regione Lazio, mentre un tratto dell'opera consistente nel collegamento della rete fognante al collettore risultava già realizzato alla data del 1.1.1989 ad opera dell'impresa ON al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale con l'amministrazione, dall'altro il UF aveva falsamente attestato, al fine i consentire il pagamento dei lavori eseguiti senza contratto, che le opere del progetto erano ancora da realizzare, ed il AN - quale tecnico incaricato della progettazione - aveva proceduto all'aggiornamento del progetto e delle previsioni di spesa senza operare lo stralcio dei lavori già eseguiti;
d) l'appalto per la costruzione del campo sportivo, in relazione al quale TT e AR avevano approvato con delibera n. 132 del 6.4.1989 l'elenco delle ditte da invitare alla gara falsamente attestando che le imprese selezionate, in numero di dieci, erano quelle che avevano inoltrato richiesta d'invito, mentre in realtà solo le imprese RO e ON avevano presentato offerte, aggiudicata al ON per un ribasso dello 0,6% a fronte del ribasso di 0% del RO. All'esito del giudizio d'appello, la corte di Roma confermava la sentenza di primo grado in relazione ai falsi contestati, ma escludeva il reato in relazione alle irregolarità riscontrate nelle delibere concernenti il completamento della rete fognante, sul presupposto che i lavori già eseguiti non erano stati pagati e, quindi, la successiva contabilizzazione effettuata come se fossero opere eseguite ex novo, mirava in realtà a ricondurre ad "unità amministrativo-contabile l'iter procedimentale, indubbiamente iniziato in maniera poco ortodossa". In relazione alla esclusione del falso in argomento, la corte di Roma riduceva la pena a UF, AN, ON e AR, rispettivamente a anni uno e mesi dieci di reclusione, anni uno e mesi otto, anni uno e mesi undici, anni uno e mesi nove, e confermava integralmente la condanna per Di MA. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso i ricordati imputati.
1) IU e TA - con separati ricorsi di identico contenuto - deducono con il primo motivo che non sarebbe rigorosamente provato il dolo del delitto di falso, permanendo il dubbio che la falsità sia dipesa da mera leggerezza o negligenza, nella ignoranza che le delibere assunte fossero contrarie alla legge. Con il secondo motivo i predetti si dolgono che la corte di merito non abbia dato adeguata motivazione della opportunità di confermare la pena inflitta in primo grado, mentre il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche avrebbe consentito l'irrogazione di una pena più mite.
2) DI IO, deduce che la corte territoriale sarebbe incorsa in un clamoroso equivoco ritenendo che i lavori per la sistemazione del fosso della Castagna fossero stati eseguiti in epoca antecedente, avendo ignorato che con delibera n. 80 del 6.11.1985 il Consiglio Comunale aveva dirottato l'intera somma originariamente stanziata per tutti i lavori al solo appalto per la strada Casal Martino, annullando con il secondo SAL del 5.5.1986 gli importi già contabilizzati per la sistemazione del fosso della Castagna, con la conseguenza che al momento in cui venne adottato il progetto-perizia del 28.7.1986 i lavori relativi alla sistemazione del "fosso" erano stati già totalmente stralciati dal progetto originario. Alla stregua di detti elementi lamenta il ricorrente che la corte avrebbe dovuto seguire il medesimo iter logico che l'aveva portata ad escludere l'esistenza del reato relativamente ai lavori di completamento della rete fognante. Con il secondo motivo il Di MA lamenta carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, rammentando che secondo l'insegnamento di questa corte la falsità ideologica dell'atto collegiale non implica necessariamente la consapevolezza dell'immutatio veri da parte di tutti i componenti il collegio. Con il terzo motivo, infine, lamenta che la corte territoriale non ha motivato perché abbia ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato nonostante lo stesso consulente del p.m. avesse evidenziato che per i lavori sul fosso della Castagna era stato eseguito un progetto-perizia che prevedeva variazioni nella lavorazione e nei quantitativi rispetto al mero posizionamento dell'elemento tubolare di acciaio costituente l'opera già eseguita nel 1985, elementi che giustificavano perché la giunta parlasse di costruzione della strada e non di completamento.
3) DI OR propone, con il primo motivo, gli stessi argomenti del ricorso di DI IO concernenti la mancata assoluzione dal reato di falso relativamente alla delibera concernete il Fosso della Castagna. Con il secondo motivo censura la sentenza per difetto di motivazione in merito al concorso di esso ricorrente nel reato proprio ex art. 117, sia per l'elemento materiale che per quello psicologico. In proposito il ricorrente assume che il proprio interesse era quello di ottenere il pagamento dei lavori vecchi e nuovi, ma ciò non implicava la consapevolezza che detto pagamento sarebbe stato effettuato attraverso la predisposizione di atti ideologicamente falsi. Con il terzo motivo il ON lamenta difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, più grave rispetto ad altri imputati benché egli avesse agito solo per riscuotere quanto dovutogli per lavori effettivamente eseguiti.
4) NI ST, con il primo motivo, denuncia la nullità assoluta del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, per essere stato detto decreto notificato al domicilio eletto presso l'avv. Lecce, pur avendo egli, all'atto della scarcerazione ed assegnazione agli arresti domiciliari, dichiarato il domicilio di Campoli Appennino. Con il secondo motivo censura la sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, proponendo gli identici argomenti degli altri ricorrenti in ordine alla insussistenza della falsità della delibera relativa ai lavori per la sistemazione del fosso della Castagna, lavori che erano stati totalmente stralciati dal progetto originario e non contabilizzati. Tanto premesso, va innanzitutto annullata senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di UF CO, essendo i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato. Dalla certificazione in atti risulta, infatti, che il predetto è deceduto il 12 gennaio 2002.
Quanto agli altri ricorsi, deve accogliersi, per quanto si dirà, esclusivamente quello di AN ST, mentre vanno rigettati quelli di AR CL, ON OR e Di MA MA. Per quanto concerne il AN, risulta fondato il primo motivo - assorbente di ogni altro - con il quale il medesimo denuncia la nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti conseguenti.
Invero il suddetto decreto (così come tutti gli atti successivi) fu notificato al AN nel domicilio eletto presso l'avvocato OM Lecce;
tuttavia il AN, all'atto in cui fu dimesso dalla casa circondariale per concessione degli arresti domiciliari, dichiarò quale domicilio, in adempimento dello specifico obbligo imposto dall'art. 161.3 c.p.p., la propria dimora di Campoli Appennino, via San Gaspare del Bufalo n. 36.
Ad avviso del collegio la dichiarazione di domicilio resa nella ricordata circostanza pone nel nulla la precedente elezione, senza che fosse necessaria una esplicita revoca della stessa. In proposito la corte ritiene di non poter condividere quell'orientamento (Cass., sez.1^, 22 settembre 1995, Tatoli) che, muovendo dal rilievo che l'elezione ha carattere negoziale costitutivo recettizio, pone quest'ultima su un piano di maggiore valenza rispetto alla mera indicazione di una dimora reale, sì che quest'ultima non potrebbe prevalere per il solo criterio cronologico se non accompagnata dalla revoca esplicita della precedente elezione.
Il ricordato orientamento non trova, infatti, alcun supporto nel dettato normativo che, all'art. 161.1 c.p.p., pone sullo stesso piano l'elezione di domicilio o la dichiarazione di uno dei luoghi indicati all'art. 157.1 c.p.p., lasciando la persona indagata del tutto libera tra le possibili opzioni, con la sola imposizione dell'obbligo di comunicare ogni successiva variazione. Non si vede, pertanto, come possa farsi derivare dalla sola diversità della natura giuridica dei due atti, ed in via del tutto implicita, una sorta di gerarchia tra gli stessi che finirebbe per condizionare negativamente la conoscibilità da parte dell'indagato delle evenienze processuali che lo riguardano.
Deve, quindi, ritenersi invalida la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare con conseguente nullità del decreto stesso e di tutti gli atti successivi. Vanno pertanto annullate nei confronti del AN sia la sentenza impugnata che quella di primo grado, nonché il decreto che dispone il giudizio, con rinvio al tribunale di Cassino per l'udienza preliminare. I ricorsi di AR, ON e di MA sono in parte inammissibili e in parte infondati e devono, pertanto, essere rigettati. Quanto al AR è infondato l'assunto secondo cui non sarebbe comprovato a suo carico il dolo del falso, a suo dire attribuitogli per il solo fatto di aver partecipato ed aver espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere della giunta municipale. In proposito la sentenza impugnata esattamente rileva che per il reato di falso è sufficiente il dolo generico, ravvisabile nella coscienza e volontà di immutare il vero, atteggiamento questo che, ad avviso della corte territoriale, non poteva difettare nel AR - in relazione ai molteplici fatti ascrittigli - attesa la sua qualità di assessore. Non può poi disconoscersi che l'ambito particolarmente ridotto del Comune, che certamente consentiva agli amministratori - come agli stessi cittadini- di avere conoscenza diretta delle vicende locali, assume inevitabilmente rilevanza al fine di ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato. Il secondo motivo proposto dal AR - con il quale il ricorrente si duole della eccessività della pena - peraltro vicina al minimo edittale, se si tiene conto dell'aumento per la continuazione - non può trovare ingresso in questa sede in quanto attenente al merito. Per quanto concerne i ricorsi di Di MA e ON, si rileva la inammissibilità del primo motivo - identico per entrambi - con il quale i ricorrenti si dolgono che la corte non abbia seguito, in merito all'imputazione concernente l'appalto per la sistemazione del fosso della Castagna, il medesimo iter logico che aveva condotto alla loro assoluzione dal reato di falso relativamente all'appalto per il completamento della rete fognaria.
Sul punto osserva la corte che - anche a voler prescindere da ogni considerazione sulla correttezza giuridica delle argomentazioni usate dai giudici d'appello per pervenire alla assoluzione dal ricordato reato di falso - la censura proposta dai ricorrenti presuppone una nuova ricostruzione dei fatti rispetto a quella adottata dalla corte di merito e della quale la stessa ha dato ampia motivazione. La prospettazione dei ricorrenti, infatti, contrasta con le considerazioni in fatto della corte romana, secondo la quale i lavori concernenti la sistemazione del fosso della Castagna erano stati integralmente realizzati nell'anno 1984 (certezza fondata sulla testimonianza del maresciallo Sicignano, che aveva eseguito un sopralluogo per un incidente in data 28.3.1985) ed erano stati anche contabilizzati come eseguiti alla data del 10.7.1985 e liquidati con l'emissione di un primo certificato di pagamento incassato il 19.9.1985. Peraltro, è di tutta evidenza che, anche dando per ammesso il fatto del successivo stralcio contabile degli importi riferiti ai lavori del fosso della Castagna, non per questo verrebbe meno l'elemento materiale del falso ideologico rispettivamente contestato, riferito, quanto al Di MA alla falsa affermazione che i lavori erano stati eseguiti in forza del nuovo contratto come presupposto per l'approvazione del primo s.a.l. e del conseguente ordine di pagamento, e, quanto al ON - che era l'appaltatore delle opere - all'aver stipulato il nuovo contratto di appalto con riferimento ad opere già eseguite e all'aver redatto il processo verbale di consegna di opere già realizzate.
Relativamente al secondo e al terzo motivo proposti dal Di MA - attinenti entrambi a pretese carenze motivazionali sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo - valgono le considerazioni già svolte per AR;
in particolare, sul terzo motivo, va osservato che la pretesa esclusione dell'elemento soggettivo si basa su presupposti di fatto (quali la esclusione di una completa precedente esecuzione dei lavori sul fosso della Castagna, che si assumerebbero invece limitati alla posa in opera di un tubo metallico) del tutto divergenti da quelli motivatamente accolti dalla corte di merito. Per quanto attiene al secondo motivo proposto dal ON, è di tutta evidenza che la sua posizione di appaltatore interessato alla riscossione del corrispettivo di opere già realizzate non giustifica alcun dubbio sulla sua consapevolezza dei falsi ideologici perpetrati con le delibere di giunta, ma anzi - per la sua perfetta conoscenza delle situazioni di fatto e per il diretto interesse all'adozione di quegli atti amministrativi che avrebbero consentito il soddisfacimento del credito vantato - rende indiscutibile la ricorrenza di tutti gli elementi necessari ad integrare il concorso dell'estraneo nel reato proprio.
Infine, il motivo riguardante la eccessività della pena, risulta inammissibile perché attiene alle valutazioni di merito che appaiono sorrette da motivazione sufficiente, tenuto conto della entità della pena inflitta.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna in solido dei ricorrenti AR, Di MA e ON al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CO UF perché il reato è estinto per morte dell'imputato;
annulla la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio nei confronti di ST AN e rinvia al tribunale di Cassino per l'udienza preliminare;
rigetta i ricorsi di Di MA, AR e ON, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2002