CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18581 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ NE (CUI 06OMU7G), nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 07/05/2024 del Giudice di pace di Lugo udita la relazione svolta dal Consigliere NO AN VE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Lugo ha dichiarato NE ZZ colpevole del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, nr. 286, accertato in Lugo il 25 giugno 2023, per aver fatto ingresso e comunque per essersi trattenuta illegalmente nel territorio dello Stato, condannandola ad euro 3.500,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza l’imputata, con il ministero dei difensori di fiducia, ha proposto appello al Tribunale di Ravenna, articolando tre motivi di censura. 2.1 Con il primo motivo ha eccepito la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., essendo assente la motivazione della sentenza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18581 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 19/02/2026 2 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto, essendo all’epoca del controllo in procinto di contrarre matrimonio con un cittadino italiano. 2.3 Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che alla data del commesso reato era già convivente con un cittadino italiano. 3. L’impugnazione è stata qualificata dal Tribunale di Ravenna come ricorso per cassazione e trasmessa a questa Corte. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Non ricorre il vizio dedotto con il primo motivo di censura. La motivazione della sentenza del Giudice di pace, che ai sensi dell'art. 32, comma quarto, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, va redatta in forma abbreviata, non si sottrae all’enunciazione dei motivi di fatto e di diritto;
per quanto sintetica, non può considerarsi assente o apparente, avendo il Giudice fondato l’affermazione di responsabilità sull’illegale presenza dell’imputata nel territorio dello Stato, accertata sulla scorta degli atti d’indagine acquisiti in dibattimento col consenso delle parti, in occasione del controllo eseguito il 25 giugno 2023, allorquando la straniera risultava priva di permesso di soggiorno. 3. Gli ulteriori motivi non sono consentiti, in quanto incentrati su profili fattuali, l’imminente matrimonio e la convivenza, all’epoca del controllo, con cittadino italiano, che non risultano dedotti innanzi al giudice di merito e da questi valutati. 4. L’impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO AN VE FI SA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Lugo ha dichiarato NE ZZ colpevole del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, nr. 286, accertato in Lugo il 25 giugno 2023, per aver fatto ingresso e comunque per essersi trattenuta illegalmente nel territorio dello Stato, condannandola ad euro 3.500,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza l’imputata, con il ministero dei difensori di fiducia, ha proposto appello al Tribunale di Ravenna, articolando tre motivi di censura. 2.1 Con il primo motivo ha eccepito la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., essendo assente la motivazione della sentenza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18581 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 19/02/2026 2 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto, essendo all’epoca del controllo in procinto di contrarre matrimonio con un cittadino italiano. 2.3 Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che alla data del commesso reato era già convivente con un cittadino italiano. 3. L’impugnazione è stata qualificata dal Tribunale di Ravenna come ricorso per cassazione e trasmessa a questa Corte. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Non ricorre il vizio dedotto con il primo motivo di censura. La motivazione della sentenza del Giudice di pace, che ai sensi dell'art. 32, comma quarto, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, va redatta in forma abbreviata, non si sottrae all’enunciazione dei motivi di fatto e di diritto;
per quanto sintetica, non può considerarsi assente o apparente, avendo il Giudice fondato l’affermazione di responsabilità sull’illegale presenza dell’imputata nel territorio dello Stato, accertata sulla scorta degli atti d’indagine acquisiti in dibattimento col consenso delle parti, in occasione del controllo eseguito il 25 giugno 2023, allorquando la straniera risultava priva di permesso di soggiorno. 3. Gli ulteriori motivi non sono consentiti, in quanto incentrati su profili fattuali, l’imminente matrimonio e la convivenza, all’epoca del controllo, con cittadino italiano, che non risultano dedotti innanzi al giudice di merito e da questi valutati. 4. L’impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO AN VE FI SA